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La scoperta del testamento dopo dieci anni dalla morte ed accettazione dell’eredità

Il diritto ereditario è sempre complicato e, in questo contesto, una particolare attenzione meritano i problemi relativi alla prescrizione del diritto ad accettare l’eredità: vi siete mai chiesti cosa accade se, dopo la scoperta del testamento, l’eredità risulta assegnata a soggetti che, non essendo stati fino a quel momento chiamati all’eredità, non l’avevano accettata ? Per questi ultimi la prescrizione del diritto di accettare l’eredità da quando decorre ?
A cura di Redazione Diritto
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Questo articolo è a cura del Dott. Piergiorgio Castellano, laureato   presso l'Università L. Bocconi di Milano in Economia e legislazione per   l'impresa e laureato in Giurisprudenza presso la stessa Università L. Bocconi  di  Milano, autore di contributi per importanti riviste notarili. Si occupa  in  Taranto di trasferimenti immobiliari e di problematiche inerenti  l'attività  notarile.

Il drammatico incidente a Limena, in provincia di Padova. La donna, tornata da un percorso in un convento di clausura per diventare suora, aveva chiesto al parroco il permesso di salire su per scattare alcune foto.

La scoperta del testamento dopo dieci anni dalla morte ed accettazione dell’eredità.

Nota a Cass. civ. sez. II, Sent. 08 gennaio 2013, n. 264

In altra occasione abbiamo avuto modo di occuparci dell’accettazione dell’eredità in presenza di chiamati di ordine diverso, esponendo i diversi orientamenti elaborati dalla giurisprudenza (qui si può leggere l'articolo) ma notando comunque che il termine decennale di prescrizione viene fatto decorrere a partire dall’apertura della successione, sebbene l’accettazione possa essere espressa con accorgimenti pratici diversi. Quelli esaminati sono casi in cui l’apertura della successione e l’ordine di devoluzione dell’eredità sono noti fin da principio.

In questa sede, invece, ci interesseremo del problema opposto: ossia di quando la devoluzione ereditaria, che si credeva instradata secondo le regole della successione legittima o secondo determinate disposizione testamentarie, si scopre essere in realtà regolata in modo difforme, a favore di altri soggetti (ad esempio per il rinvenimento di un testamento successivo che dispone a favore di altri soggetti diversi dagli eredi legittimi, o per il rinvenimento di un testamento successivo che revoca il precedente – da cui si riteneva regolata la successione – determinando così una devoluzione ex lege e non più testamentaria).

Va preliminarmente detto che il punto cruciale della questione riguarda i casi in cui, a seguito della scoperta del testamento, l’eredità venga devoluta a soggetti che, non essendo stati fino a quel momento chiamati all’eredità, non l’avevano accettata. Infatti, in base al principio dell’unicità della accettazione ereditaria, qualora un soggetto, chiamato ex lege, avesse medio tempore accettato e successivamente si rinvenisse un testamento che devolvesse sempre a lui l’eredità, non si porrebbe alcun problema e non ci sarebbe necessità di una specifica accettazione, risultando valevole quella precedente.

Al contrario, il caso che ci interessa è tipicamente rappresentato da una successione apertasi come legittima che successivamente si trasforma in ereditaria, con devoluzione a favore di soggetti estranei ai chiamati ex lege.

È evidente che in questa situazione i chiamati ex lege avranno potuto accettare l’eredità fin dalla morte del de cuius, decorrendo infatti sin da quel momento il termine decennale di prescrizione. Quid iuris invece per un soggetto estraneo e ignaro della presenza di un testamento che dispone la devoluzione dell’eredità in suo favore?  Costui, infatti, non ha potuto medio tempore accettare un’eredità che – da tutti ritenuta devoluta ex lege – si considerava  offerta ai familiari del de cuius come individuati dagli artt. 565 e segg. c.c. e, in ultimo, allo Stato. Ma può egli ora accettare l’eredità devolutagli in base al testamento ignorato?

Il problema si riduce a stabilire da quale momento debba ritenersi decorrente il termine decennale per l’accettazione dell’eredità. Se, infatti, si ritiene che esso decorra sempre e unicamente dalla morte del testatore, si corre il rischio che l’estraneo – delato a seguito della scoperta del testamento – non possa più accettare efficacemente l’eredità, potendo infatti venirgli eccepita la prescrizione proprio da quei familiari del de cuius che – medio tempore – avessero accettato l’eredità ritenuta devoluta ex lege.

Qualora, invece, si ritenesse che il termine decorra per il chiamato testamentario solo dalla scoperta del testamento, si permetterebbe a quest’ultimo di accettare un’eredità di cui egli solo da quel momento ha conoscenza.

La questione, nonostante ogni possibile considerazione in tema di giustizia sostanziale, è stata risolta dalla Cassazione n. 264 dell’8 gennaio 2013 aderendo alla prima delle alternative sopra riportate. Il ragionamento compiuto dalla Cassazione è totalmente incentrato sull’analisi delle norme in tema di termini di prescrizione, fra i quali appunto rientra il termine decennale per accettare l’eredità.

In particolare è stato stabilito che l’impedimento ad accettare l’eredità, sofferto dal chiamato testamentario per via dell’ignoranza dell’esistenza del testamento a suo favore, è solamente un impedimento di mero fatto, che quindi non produce né sospensione né interruzione dei termini di prescrizione.  Viceversa “l’impossibilità di far valere il diritto alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio (come nell’ipotesi dei figli naturali non riconosciuti e dichiarati tali giudizialmente dopo la morte dei genitore, per i quali il termine decennale di prescrizione per l’accettazione dell’eredità decorre solo dal passaggio in giudicato della decisione di accertamento del loro "status", Cass. 19-10-1993 n. 10333), e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto”.

Viene così a essere privilegiata una lettura dell’art. 2935 c.c. – secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere – di tipo formalistico e strettamente connessa alle cause di sospensione previste dalla legge al successivo art. 2941 c.c. Ma questa soluzione, secondo la Corte, “non si rivela affatto priva di ragionevolezza …  essendo tale disciplina finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dalla esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra categorie di successibili”.

Ulteriore conferma è rinvenuta dalla Cassazione nell’art. 483 c.c., il quale prevede al secondo comma che “se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta”: norma da cui si deduce che per il Legislatore l’accettazione dell’eredità è un atto che – una volta compiuto – vale anche se la devoluzione dell’eredità dovesse cambiare titolo e, pertanto, il relativo termine di prescrizione continua a decorrere sempre e solo dall’evento della morte.

Resterebbe però da chiedersi come un’eredità, devoluta attraverso un testamento di cui tutti ignorino l’esistenza, possa essere accettata nel termine di dieci anni dalla morte del testatore, risultando invero difficile immaginare che un soggetto possa accettare una qualsiasi altrui eredità per il caso in cui un domani scopra di esservi effettivamente chiamato in forza della scoperta di un testamento. A prescindere dalla questione inerente all’apposizione di condizioni all’atto di accettazione (che è atto puro come indicato dall’art. 475 comma 2 c.c., ma qui in verità si tratterebbe di condizione impropria in quanto riferita all’accertamento di una situazione preesistente), il punto più problematico è individuare quali strumenti possa utilizzare un soggetto, che si scopra chiamato a un’eredità, per tutelare il suo diritto e appropriarsi di un’eredità effettivamente indirizzata a lui, ma in concreto sconosciuta. Domanda che resta, tuttavia, senza risposta in tutti quei casi – come quello esaminato dalla Cassazione – in cui siano decorsi dieci anni dall’apertura della successione, con conseguente privazione dell’eredità a danno di colui al quale il de cuius voleva realmente devolvere il suo patrimonio e con vantaggio per gli eredi legittimi che avessero medio tempore accettato la “presunta” delazione ex lege, divenuta oramai effettiva.

La vicenda, inoltre, si presta a essere esaminata anche nella prospettiva di un lascito a titolo di legato. In questo caso la situazione del beneficiario è sicuramente più tutelata, ma non per una diversa applicazione dei principi sopra enunciati dalla Cassazione, bensì solamente in virtù dell’inversione del meccanismo acquisitivo del legato rispetto a quello dell’eredità. Il legato infatti non necessita di accettazione e il decorso del termine decennale per esprimere la rinunzia ad esso determina solamente la caducazione di detto potere di rinunzia e, di conseguenza, la consolidazione del legato in capo al beneficiario (che resterà tale, quindi, anche se il testamento venisse scoperto oltre i dieci anni dall’apertura della successione). Conclusione questa che, pur essendo valida per i legati a effetti reali, non può estendersi ai legati obbligatori il cui termine di adempimento decorra dalla morte del de cuius, qualora da essa siano trascorsi già dieci anni: in tal caso, infatti, è l’obbligazione dedotta nel legato ad essersi estinta per prescrizione.

Come ultima notazione, è interessante notare che il caso al vaglio della Corte si segnala anche per la particolarità che esso aveva riguardo ad una successione apertasi a seguito di dichiarazione di morte presunta (la quale può essere pronunciata solo dopo il decorso di dieci anni dal giorno della scomparsa). In questi casi, sebbene la morte sia dichiarata con riferimento al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente o dello scomparso e sebbene l’apertura della successione debba essere fatta retroagire a quella data (come detto anteriore di almeno dieci anni), il termine per l’accettazione dell’eredità e la delazione stessa decorrono a partire dal passaggio in giudicato della sentenza, risultando altrimenti frustrata ogni aspettativa successoria connessa alla dichiarazione di morte presunta.

Dott. Piergiorgio Castellano

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