video suggerito
video suggerito
Opinioni

La risoluzione dell’appalto ex 1668 cc e la denuncia del vizio ex 1667 cc

La Cassazione del 18.2.2016 n. 3199 ha stabilito che in materia di contratto di appalto, l’esperimento, da parte dei committenti, dell’azione di risoluzione per difformità dell’opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione ex art. 1668 cc non li esonera dall’onere della denuncia del vizio o del difetto entro sessanta giorni dalla scoperta ex art. 1667 comma 2 cc.
A cura di Paolo Giuliano
81 CONDIVISIONI

Immagine

Il codice civile regola i rimedi contro i possibili vizi dell'esecuzione dell'appalto in tre articoli: 1667, 1668 e 1669 cc

L'art. 1667 c.c. prevede che  l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera [….]. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Dall'art. 1667 cc si evince a) il principio generale in materia di responsabilità dell'appaltatore (l'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi); b) gli obblighi a carico del committente: b1) denunziare all'appaltatore le difformità e i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, b2) l'azione del committente contro l'appaltatore si prescrive entro 2 anni dalla consegna dell'opera.

Al contrario, dall'art. 1668 cc  si evince il contenuto della garanzia a carico dell'appaltatore e a favore del committente, in particolare l'art. 1668 cc prevede che "il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito.  Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto"

Dal combinato disposto dei due articoli (1667 e 1668 cc) sembra che

1) il committente ha solo il diritto di far eliminare i vizi (che non rendono inadatta l'opera alla sua destinazione) a spese dell'appaltare oppure la riduzione del prezzo, ma non avrebbe il diritto alla risoluzione del contratto;

2) il committente ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto solo in presenza di vizi che rendono inadatta l'opera alla sua destinazione

3) la decadenza (denuncia entro 60 giorni) e la prescrizione dell'azione (2 anni dalla consegna dell'opera) si applicano solo ai vizi dell'opera che non rendono la stessa del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre, la decadenza (denunzia entro 60 giorni) e la prescrizione dell'azione (2 anni dalla consegna) non si applicano all'ipotesi in cui i vizi hanno reso l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.

Ora, se, da un lato, il legislatore è libero di limitare il campo di azione delle parti (permettendo solo la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi a carico dell'appaltatore), occorre trovare, un motivo, per il quale ci sarebbe una decadenza (come l'obbligo di denuncia entro 60 giorni) solo per i vizi che non sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione (limitando il diritto del committente solo alla riduzione del prezzo o all'eliminazione del vizio a spese dell'appaltatore) e non è prevista la medesima decadenza quando i vizi dell'opera rendono la stessa del tutto inadatta  alla sua destinazione (ampliando i poteri del committente fino a riconoscergli il diritto alla risoluzione del contratto).

Questa situazione è da una ricostruzione spiegata osservando che in materia di contratto di appalto, in presenza di vizi e difformità, i termini di prescrizione e di decadenza previsti dall'art. 1667 cod. civ. assumono rilevanza solo ai fini delle azioni previste dal primo comma dell'art. 1668 cod. civ.; viceversa, nel caso in cui le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668, secondo comma, cod. civ.), i termini di prescrizione e decadenza previsti dal 1667 non si applicano poiché è fatta valere non tanto la garanzia della perfetta esecuzione, quanto il difetto funzionale della causa, per cui l'azione non può subire limitazioni connesse al decorso del tempo diverse da quelle dell'ordinaria prescrizione.

Probabilmente, occorre ripensare all'interpretazione degli articoli 1667 e 1668 cc.  e guardare all'art. 1668 cc come una norma di carattere generale, infatti, l'art. 1668 c.c., nell'individuare il contenuto della garanzia (prevista dal 1667 cc) , attribuisce al committente, oltre all'azione prevista per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto; e tali azioni sono comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e sono destinate ad integrarne il contenuto.

Ecco, quindi, che si potrebbe sostenere, da un lato,  che il committente può esperire (tutti) i rimedi di cui all'art. 1668 cod. civ. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 cod. civ., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal secondo comma dello stesso art. 1667 cod. civ.

Dall'altro, i termini di prescrizione e di decadenza si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto di cui all'art. 1668, secondo comma, cod. civ., atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione.

Pertanto, si può affermare che l'azione di risoluzione per difformità dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, non esonera i committenti dall'onere della previa denuncia del vizio o del difetto entro sessanta giorni dalla scoperta, di cui al secondo comma dell'art. 1667 cod. civ.

Cass., civ. sez. II, del 18 febbraio 2016, n. 3199 in pdf

81 CONDIVISIONI
Immagine
Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views