La materia familiare (soprattutto separazioni e divorzi) è fonte di numerosi problemi giuridici, che possono coinvolgere tutte le norme del codice civile, la cui soluzione richiede il coordinamento di numerose norme del codice anche non strettamente legate alla separazione a al divorzio.
Per rendere più chiara la situazione si potrebbe pensare al caso in cui due sposi ricevono (in comodato) dai genitori di lui la casa dove andare ad abitare e ricevono (in comodato) dai genitori di lei i mobili (di pregio ed antichi, quindi, di notevole valore) che arredano la casa dove andranno ad abitare. Al momento della separazione dei coniugi la casa torna ai proprietari (i genitori di lui) e i beni mobili tornano ai proprietari (i genitori di lei). Volendo individuare gli istituti giuridici coinvolti in questa ricostruzione (ma non strettamente legati alla materia familiare o alla separazione e al divorzio) si possono identificare: il contratto di comodato, beni mobili, immobili, possesso e detenzione.
Volendo complicarsi la vita si potrebbe ipotizzare che la casa (con i mobili che l'arredano) viene consegnata ai proprietari dell'immobile (i genitori di lui), mentre i proprietari dei beni mobili non ricevono i beni dati in comodato, in questa situazione occorre chiedersi se i proprietari dei beni mobili, cessato il comodato, possono agire contro i proprietari del bene immobile (in cui sono presenti i beni mobili) per farsi riconsegnare i medesimi beni.
Volendo complicarsi, ulteriormente, la vita si potrebbe anche ipotizzare un accordo di separazione tra gli ex coniugi in cui la casa familiare viene lasciata in abitazione al coniuge (eventualmente per la presenza di figli) compresi i mobili che l'arredano oppure un accordo di separazione in cui la casa familiare viene restituita ai proprietari (non sussistendo i motivi del diritto di abitazione), mentre è previsto che i beni mobili che arredano la casa resteranno al coniuge (figlia dei proprietari del beni mobili).
In questo momento si pone la questione "se" e "entro quali limiti" l'accordo di separazione è opponibile al comodante (proprietario) ed eventualmente ai creditori e se il comodante (proprietario) dei beni mobili può (o meno) agire contro il proprietario del bene immobile in cui sono contenuti i beni mobili, cioè si ci domanda se il proprietario del bene immobile è anche possessore o detentore dei beni mobili (si tratta di una questione delicata in quanto l'accordo di separazione potrebbe essere anche un mezzo per eludere i creditori, come il comodante del bene), ci si limita a fare l'ipotesi in cui l'accordo di separazione costituisce solo il diritto di abitazione, ma non trasferisce la proprietà di beni all'altro coniuge o ai figli (trasferimenti che hanno anche un trattamento fiscale favorevole).
Tralasciando le norme generali in materia di comodato (che regolano la cessazione del contratto di comodato) è opportuno osservare che anche in presenza di un comodato ai coniugi di un bene immobile, la costituzione del diritto di abitazione è opponibile al proprietario comodante (almeno nelle ipotesi in cui il diritto di abitazione è costituito in favore dei figli), quindi, la fine del matrimonio non determina anche la fine del contratto di comodato avente ad oggetto il bene immobile. Si sorvola sulla questione se il diritto di abitazione spetta solo alla famiglia tradizione basata sul matrimonio o anche alle famiglie di fatto o basate sulla convivenza more uxorio, così come si sorvola sulle ipotesi in cui il diritto di abitazione della casa riguarda (o meno) l'intera abitazione o solo una parte della stessa.
La soluzione, invece, della questione se per i beni mobili che arredano la casa familiare (beni mobili che potrebbero anche avere un elevato valore economico) termina il comodato (o continua) deve essere risolta analizzando il contenuto o l'estensione del diritto di abitazione, infatti, occorre comprendere se il diritto di abitazione si estende sono alla casa (bene immobile) o anche ai beni mobili che l'arredano; risulta evidente che se il diritto di abitazione si riferisce solo al bene immobile, il comodato dei beni mobili termina con la fine del matrimonio), mentre se il diritto di abitazione comprende sia il bene immobile, sia i beni mobili che arredano l'immobile è evidente che il comodato dei beni mobili non termina con al fine la matrimonio.
Quando detto non vale, ovviamente, nelle ipotesi in cui il diritto di abitazione è revocato dopo un regolare procedimento giudiziario (eventualmente chiuso con sentenza) che ha escluso il diritto ad ottenere l'abitazione, in quanto, in questa situazione è equiparabile a quella in cui il diritto di abitazione non è mai sorto, quindi, sorge l'obbligo di restituire il bene concesso in comodato (mobile o mobile che sia).
Come si è visto, non sempre, il comodante (proprietario) può reclamare, alla fine del matrimonio, i beni concessi in comodato, ma anche se si verifica l'ipotesi in cui il comodante potesse reclamare il bene dato in comodato alla fine del matrimonio, i problemi per il proprietario non possono dirsi finiti. Infatti, si potrebbe verificare una situazione, come quella decritta in precedenza: la casa, con i mobili che l'arredano, viene consegnata ai proprietari dell'immobile – i genitori di lui – , mentre i proprietari dei beni mobili non ricevono i beni concessi in comodato.
In questa situazione occorre chiedersi se i proprietari dei beni mobili, cessato il comodato, possono agire contro l'originario comodatario oppure devono agire contro i proprietari del bene immobile – in cui sono presenti i beni mobili – per farsi riconsegnare i medesimi beni, la medesima domanda può essere posta chiedendosi chi è il legittimato passivo oppure chiedendosi chi possa definirsi detentore o possessore dei beni.
In prima battura si potrebbe rispondere che la parte contrattuale che ha stipulato il contratto di comodato (cioè il comodatario) è il legittimato passivo per la restituzione del bene, ma se questo non ha più il possesso del bene o non ha più la detenzione dello stesso, a chi chiedere la restituzione ed, eventualmente, occorre anche stabilire se eventuali accordi di separazione tra i coniugi che stabiliscono che i beni oggetto di comodato restano ad uno dei coniugi possono (o meno) incidere sulla legittimazione passiva (in quanto si potrebbe ledere o turbare il possesso legittimo del bene o dei beni).
Ora, in assenza di un accordo (o di una sentenza) sulla costituzione del diritto di abitazione, difficilmente il contratto di comodato potrà proseguire, in altri termini, un accodo tra i coniugi in sede di separazione (anche se avesse ad oggetto i beni mobili concessi in comodato) difficilmente potrà essere opponibile al proprietario – comodante. Questo, però, non risolve la questione su quale soggetto deve restituire i beni concessi in comodato, come nell'ipotesi in cui i beni restano nell'immobile e questo è restituito al proprietario, infatti, in questa ipotesi il possesso dell'immobile, si estende anche al possesso dei beni mobili in questa presenti (oppure manca qualsiasi disponibilità giuridica sui beni) ?
Per rispondere alla domanda basta osservare che il rapporto giuridico (comodato) è sorto tra comodante e comodatario e non tra comodante e attuale proprietario dell'immobile in cui sono allocati i beni mobili concessi in comodato, inoltre, il possesso e la detenzione si basano su una situazione di fatto tra il possessore e il bene, se questa relazione manca, se, cioè il presunto possessore nega o esclude di possedere (per se il bene) è evidente che non può essere considerato legittimato passivo e non sussiste una disponibilità giuridica sul bene.
Quindi, sussistendo l'estraneità al rapporto dedotto in giudizio, si esclude che la pretesa azionata potesse essere fatta valere nei loro confronti in base ai seguenti rilievi l'azione aveva oggetto la restituzione dei bei mobili (che erano stati dati in comodato ad un soggetto diverso) anche se detti beni erano ubicati nell'ex casa coniugale inoltre, i convenuti non ne avevano la disponibilità giuridica dei beni e non erano in grado di restituirli per la esistenza sugli stessi di diritti di terzi che erano da considerarsi i detentori, non potendo assumere rilievo decisivo la materiale presenza dei beni nell'appartamento di proprietà dei convenuti che tutt'al più avrebbero potuto considerarsi detentori nomine alieno.
Cass., civ. sez. II, 18 marzo 2015, n. 5419 in pdf