Contratto di cessione del credito
Con il contratto di cessione del credito il creditore originario cede il suo credito (di solito derivante da un precedente contratto es. vendita appalto ecc.) ad un altro soggetto, che assume la posizione di creditore.
Una prima caratteristica della cessione del credito è data dal fatto che il nuovo creditore (cessionario) non subentra nel contratto originario (es. vendita appalto) da cui, di solito, deriva il credito (dovendosi, altrimenti, stipulare una cessione del contratto), ma acquista solo la posizione di creditore. Inoltre, il debitore subisce la cessione del credito (vedi modificare la posizione del creditore) senza avere voce in capitolo.
Infatti, la cessione del credito è un negozio bilaterale, che richiede, per il suo perfezionamento solo il consenso del creditore cedente e del nuovo creditore (cessionario), mentre la cessione del contratto è un negozio trilaterale che richiede, per il suo perfezionamento, il consenso di tre soggetti, creditore, debitore e cessionario.
La cessione del credito può avvenire a titolo gratuito (per spirito di liberalità) o a titolo oneroso. Il legislatore regola il contratto di cessione del credito indipendentemente dalla causa dello stesso, lo stesso principio può essere reso affermando che nella disciplina della cessione di crediti, la legge prescinde dallo scopo per cui si attua il trasferimento di crediti e si interessa unicamente dei suoi effetti, di modo che la struttura e l'essenza del contratto non muta qualunque ne sia lo scopo (a titolo oneroso, a titolo gratuito o a titolo di garanzia).
Comunicazione della cessione al debitore
Stipulare una cessione del credito è relativamente semplice, poi, però, il cessionario (l'acquirente del credito) come ogni creditore dovrà recuperare il credito dal debitore.
In primo luogo il nuovo creditore dovrà informare il debitore della cessione del credito, questo adempimento, da un lato, impedisce al debitore di pagare il debito ad un soggetto che non è più creditore (mancherebbe l'effetto liberatorio dell'adempimento) ex art. 1264 cc, dall'altro, evita che l'originario creditore possa cedere il medesimo credito più volte a persone diverse ex art. 1265 cc.
Prova della cessione (legittimazione e titolarità)
Naturalmente la comunicazione (con le modalità indicate nell'art. 1264 cc) al debitore della cessione non esonera il cessionario che intende recuperare il credito in sede giudiziaria dal provare la sua posizione di creditore (cessionario).
Il cessionario, in sede giudiziaria, deve provare la causa (onerosa o gratuita) della cessione oppure deve limitarsi a provare la cessione (indipendentemente dalla causa della stessa).
Il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, ma non anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito, come si evince, oltre che dal silenzio sul punto della disciplina della cessione nel codice civile, anche da un preciso elemento normativo in essa contenuto nell'art. 1265 cod. civ in tema di soluzione del conflitto fra più cessionari dello stesso credito in riferimento alla posizione del debitore ceduto.
Infatti, poiché l'art. 1265 cc stabilisce che <se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata accettata prima dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore> e, dunque, così prevede che un negozio di cessione privo di causa nei rapporti fra le parti cedente e cessionaria perché posto in essere da un cedente che non è più titolare del credito per averlo ceduto possa, ciononostante, divenire efficace nei confronti del debitore ceduto, se notificato o accettato (nel modo indicato) prima dal debitore ceduto, in tal modo si ha conferma che il cessionario, quando agisce nei confronti del debitore ceduto, deve provare la cessione ma non la sua causa.
Prova dell'esistenza del credito
Tutto quello sopra indicato, però, non protegge il creditore (cessionario) dalla contestazione relativa all'inesistenza del credito di cui chiede il pagamento.
Per rendere più chiaro il problema è opportuno ripetere che la cessione del credito presuppone (di solito) un precedente contratto (vendita appalto) da cui deriva il credito ceduto, nulla esclude che il credito ceduto sia inesistente, perché ad esempio, mai sorto oppure perché, estinto in seguito ad adempimento.
L'esistenza di un contratto di cessione del credito e l'eventuale comunicazione al debitore ceduto della cessione non sono elementi dai quali dedurre (o presumere) che il credito esiste), infatti, la cessione del credito prova solo il trasferimento del credito e non l'esistenza dello stesso.
Su questo aspetto la Cassazione del 18.2.2016 n.3184 ha stabilito che il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non ha l'obbligo di contestare l'inesistenza del credito al momento della comunicazione della cessione del medesimo e il silenzio del debitore ceduto (relativamente all'inesistenza del credito ceduto) non può costituire conferma dell'esistenza del credito ceduto, (poiché il debitore rimane estraneo al contratto di cessione del credito).
Inoltre, l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto non vale come ricognizione tacita del debito, per cui è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito.
Cass., civ. sez. II, del 12 maggio 2016, n. 9768 in pdf