La rappresentanza e il contratto di mandato sono sostanzialmente regolati dal codice civile con gli articoli 1387 c.c. (rappresentanza – procura) e 1703 c.c. (mandato). Queste norme e questi principi sono applicabili e regolano quasi tutte le forme di rappresentanza, procura, e mandato (es. procura alle liti processuali) quando non sussistono norme o principi specifici in determinate materie, come ad esempio la rappresentanza processuale o le procure alle liti.
Risulta evidente che il problema consiste nell'individuare i principi, le norme o le ipotesi, in cui gli le norme in materia processuale si discostano dalle norme sulla rappresentanza sostanziale del codice civile.
Una divergenza si potrebbe notare in presenza di revoca del mandato, infatti, il principio generale per il quale sussiste una revoca dell'incarico quando viene conferito un mandato ad un soggetto e, poi, il medesimo incarico viene conferito ad un diverso soggetto, potrebbe non valere o essere applicabile in sede processuale, poiché in assenza di una espressa volontà di revocare il precedente incarico, la nomina di un ulteriore difensore (avvocato) significa solo che si è aggiunto all'originario difensore un nuovo difensore creando un mandato congiuntivo.
Non sembra, invece, deviare dai principi generali l'istituto della ratifica in presenza di un falso rappresentante (mancanza di procura), in questa situazione, si ritiene che la ratifica del rappresentato è possibile anche in sede processuale ed operi con effetto retroattivo.
Diversi sembrano essere i principi che regolano il conflitto di interessi in sede processuale. Il conflitto di interessi si verifica quando sussiste un conflitto tra diverse esigenze (o interessi) e non è possibile perseguire (o tutelare) un interesse senza non tutelare l'altro o non perseguire l'altro, in altri termini, si è in presenza di situazioni nelle quali occorre fare delle scelte che possono incidere (anche in modo negativo) su una delle due posizioni.
Anche nel processo civile è rilevante il conflitto di interessi, tanto che è già stato osservato che quando sussiste un conflitto di interessi tra le stesse parti processuali , es. padre e figlio, al figlio deve essere nominato un curatore speciale, al quale spetta il compito di nominare l'avvocato che li rappresenti in giudizio (in mancanza l'intero processo è nullo).
Resta da valutare cosa accade quando sussiste un conflitto di interessi tra due parti (e non può essere nominato un curatore speciale), in queste situazioni è possibile nominare lo stesso avvocato e quali sono le conseguenze del conferimento al medesimo avvocato di una procura quando le due parti sono in conflitto di interessi (basta pensare all'ipotesi in cui due parti si dichiarano eredi universali di un soggetto – per testamento o per successione ab intestato – ed entrambe, in quanto eredi, chiedono il risarcimento del danno derivante dalla morte del cuius).
Corte ha affermato in più occasioni che, qualora tra due o più parti sussista conflitto di interessi – attuale, ovvero anche virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insito nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione – è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze tra loro in conflitto.
Tale violazione è rilevabile d'ufficio, anche in sede di appello, in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti, e comporta l'invalidità degli atti, di conseguenza la sanzione è di nullità per tutti gli atti processuali e non la mera annullabilità come previsto per il conflitto di interessi regolato dal codice civile.
Il conflitto di interessi, peraltro, può anche venire meno, ma l'eliminazione del conflitto giuridico, per essere giuridicamente rilevante (in sede processuale) deve essere provato e, a tal fine, è necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore.
Cass., civ. sez. III, del 26 giugno 2015, n. 13218 in pdf