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Notifica cartella pagamento e irreperibilità relativa: C. Costituzionale 22.11.2012 n. 258

La notifica della cartella di pagamento si perfeziona, in caso di irreperibilità relativa, al momento della ricezione dell’avviso del deposito dell’atto presso la casa cominale sia per le Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito D.P.R. 29.09.1973 n. 600 sia per le Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi D.P.R. 29.09.1973 n. 602.
A cura di Paolo Giuliano
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luci d'artista 2009

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza del  22 novembre 2012 n. 258

in G.U. del 28 novembre 2012 n. 47

Imposte e tasse – Riscossione delle imposte sul reddito – Notificazione della cartella di pagamento – Perfezionamento nel giorno successivo a quello in cui l'avviso dell'avvenuto deposito nella casa comunale e' affisso nell'albo del Comune – Modalita' procedurale applicata non solo nei casi di irreperibilita' assoluta (mancanza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione) ma anche nei casi di irreperibilita' relativa (temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha sede l'ufficio, l'industria o il commercio) – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, terzo comma. – Costituzione, artt. 3 e 24.  – Irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla notificazione dell'atto di accertamento, che viene effettuata presso la casa comunale solo nei casi di irreperibilita' assoluta.

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA; Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino   CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,   Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,   Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale   del   combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte:  terzo  comma,  nel  testo applicabile ratione temporis], del d.P.R. 29 settembre 1973,  n.  602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte  sul  reddito),  e  60, «comma 1» [rectius: «primo comma, alinea e lettera e)], del d.P.R. 29 settembre  1973,  n.  600  (Disposizioni   comuni   in   materia   di accertamento delle imposte sui redditi),  promosso  dal  giudice  del lavoro del Tribunale di Padova nel giudizio civile  vertente  tra  la s.c. a r.l. Cooperativa Quadrifoglio, l'INPS, la s.p.a.  Societa'  di cartolarizzazione dei crediti  INPS  (SCCI)  e  la  s.p.a.  Equitalia Polis, con ordinanza del 26 luglio  2010,  iscritta  al  n.  365  del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e della s.p.a.  Societa' di cartolarizzazione dei  crediti  INPS  (SCCI),  nonche'  l'atto  di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;     udito nell'udienza  pubblica  del  23  ottobre  2012  il  Giudice relatore Franco Gallo;     uditi l'avvocato Antonino  Sgroi  per  l'INPS  e  per  la  s.p.a. Societa' di cartolarizzazione dei  crediti  INPS  (SCCI),  l'avvocato Marcello Cecchetti per la s.p.a.  Equitalia  Nord  (successore  della s.p.a. Equitalia Polis), nonche' l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un  giudizio  di  opposizione  contro  il  ruolo sotteso ad una cartella di pagamento relativa a debiti  previdenziali promosso da una societa' cooperativa a responsabilita'  limitata  nei confronti dell'INPS e della s.p.a. Societa' di cartolarizzazione  dei crediti INPS (hinc s.p.a. SCCI), ai sensi dell'art. 24, comma 5,  del decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46   (Riordino   della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo  1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), il  giudice  del  lavoro  del Tribunale di Padova, con ordinanza del 26 luglio 2010, ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24  della  Costituzione,  questione  di legittimita' del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile ratione temporis], del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte sul reddito), e 60,  «comma  1»  [rectius:  «primo  comma,  alinea  e lettera e)»], del d.P.R. 29  settembre  1973,  n.  600  (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui  redditi),  nella parte in cui, individuando per i «casi  previsti  dall'art.  140  del codice di procedura  civile»  il  momento  di  perfezionamento  della notificazione della cartella di pagamento «nel  giorno  successivo  a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune», rende applicabili alla notificazione di detta cartella  le  modalita' di notificazione mediante deposito nella casa comunale ed  affissione del relativo avviso nell'albo comunale non solo nell'ipotesi  in  cui nel Comune nel quale deve  eseguirsi  la  notificazione  non  vi  sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario, ma anche nell'ipotesi in cui sia noto  il  luogo  di  residenza,  dimora  o  domicilio  del destinatario.

1.1.- Il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che:  a) la  cartella  di  pagamento  era  stata  notificata   alla   societa' cooperativa   ai   sensi   delle   disposizioni   denunciate,    come espressamente affermato dall'agente della riscossione, non costituito nel  giudizio  principale;  b)  l'agente  notificatore,  «dopo   aver constatato   la   temporanea   assenza   del   destinatario»   presso l'indirizzo, «noto ed effettivo», della sede legale  della  societa', aveva depositato la cartella nella casa comunale di Chioggia ed aveva affisso nell'albo comunale, dal 13 agosto al 14 agosto 2009, l'avviso di deposito; c) detto agente aveva spedito alla medesima societa' una lettera raccomandata contenente l'avviso di deposito (come da  avviso postale di spedizione prodotto in giudizio); d) non era stata fornita in giudizio la prova del «momento di ricevimento» di tale lettera; e) l'opposizione alla cartella di pagamento  era  stata  proposta  dalla societa' con ricorso depositato nella cancelleria  del  Tribunale  di Padova il 25 settembre 2009, cioe' oltre 40 giorni dopo il 14  agosto 2009.

1.2.- Lo stesso giudice rimettente premette altresi', in punto di diritto, che: a) in forza delle disposizioni denunciate, nel caso  di irreperibilita'  o  incapacita'  o  rifiuto  delle  persone  indicate nell'art. 139 del codice di procedura civile, la notificazione  della cartella di pagamento si perfeziona nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del Comune e  non  nel momento di ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 140 cod. proc. civ. e comunque non nel  momento  risultante  dall'applicazione dei principi indicati dalla  Corte  costituzionale  –  con  specifico riferimento alla notificazione effettuata ai  sensi  di  tale  ultimo articolo – nella sentenza n. 3 del 2010;  b)  le  medesime  impugnate disposizioni  escludono  che  il  procedimento  notificatorio   della cartella si  perfezioni  in  una  data  diversa  da  quella  da  esse stabilita e  non  prevedono,  «a  rigore»,  l'invio  di  una  lettera raccomandata  contenente  l'avviso  di  deposito;  c)  nella  specie, pertanto, la notificazione si era perfezionata in data 14 agosto 2009 e, di  conseguenza,  l'opposizione  alla  cartella  di  pagamento  e' inammissibile, perche' presentata il 25 settembre 2009, cioe' dopo la scadenza del termine perentorio decadenziale di 40 giorni, decorrente dalla notificazione della cartella, stabilito dall'art. 24, comma  5, del d.lgs. n. 46 del 1999 (sulla natura perentoria  di  tale  termine vengono richiamate le pronunce della Corte di cassazione n.  11274  e n. 4506 del 2007; n. 21863 del 2004).

1.3.- Poste tali premesse,  il  giudice  a  quo  afferma  che  le disposizioni denunciate contrastano con l'art. 3 Cost.,  sia  perche' irragionevoli in se',  sia  perche'  introducono  una  ingiustificata disparita'   di   trattamento   rispetto   alla   disciplina    della notificazione degli avvisi di accertamento.     L'irragionevolezza deriverebbe dal  fatto  che  la  notificazione mediante deposito dell'atto nella casa  comunale  ed  affissione  del relativo avviso nell'albo comunale, benche' originariamente  prevista per l'ipotesi in cui v'e' «impossibilita'  pratica  di  notificazione presso  il  domicilio  fiscale»  (data  la  mancanza,   nel   Comune, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del  destinatario,  come precisato al primo comma, alinea e lettera e, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973), si applica, in forza  del  richiamo  contenuto  nel denunciato terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche alla  ben  diversa  ipotesi  in  cui  sussiste  ancora  la   suddetta possibilita' di notificazione (data la mancanza, l'incapacita' od  il rifiuto,  al  momento  dell'accesso  in  loco  del  notificatore,  di soggetti legittimati alla ricezione dell'atto).     L'ingiustificata disparita' di trattamento, sempre ad avviso  del rimettente,  deriverebbe  invece  dal   fatto   che,   con   riguardo all'ipotesi di irreperibilita' cosiddetta "relativa" del destinatario e  degli  altri  soggetti   legittimati   alla   ricezione,   trovano irragionevolmente applicazione due diversi procedimenti notificatori, a seconda che la notificazione riguardi un atto  di  accertamento  od una  cartella  di  pagamento:  a)   con   riferimento   all'atto   di accertamento, infatti, si applica la disciplina di cui  all'art.  140 cod. proc. civ.  (come  «correttamente  […]  la  giurisprudenza  di legittimita'  ritiene»),  con   conseguente   perfezionamento   della notificazione al momento del  ricevimento  della  lettera  contenente l'avviso di deposito (nei sensi precisati dalla sentenza della  Corte costituzionale n. 3 del  2010),  secondo  un  criterio  di  effettiva conoscibilita' dell'atto (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973); b) con riferimento  alla  cartella  di  pagamento,  invece,  si  applica  la disciplina  censurata,  secondo  un   criterio   legale   tipico   di conoscenza. Il rimettente sottolinea che l'omogeneita'  di  tali  due situazioni    (riguardanti    entrambe    rapporti     «autoritativi, caratterizzati dalla soggezione all'unilaterale  potere  autoritativo dell'ente impositore») non  giustifica  la  indicata  difformita'  di disciplina e  che  le  disposizioni  censurate  non  garantiscono  al destinatario l'effettiva conoscenza degli atti notificati, senza  che a tale  diminuita  garanzia  corrisponda  un  apprezzabile  interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a non  subire  eccessivi aggravi, posto che l'applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. anche alla notificazione della  cartella  di  pagamento  non  provocherebbe alcun   aggravio   procedimentale   rispetto   alle   modalita'    di notificazione degli atti di accertamento previste  dall'art.  60  del d.P.R. n. 600 del 1973 (viene citata, al riguardo, la sentenza  della Corte costituzionale n. 366 del 2007).     Il giudice a quo afferma, inoltre, che le disposizioni denunciate violano anche l'art. 24 Cost., perche' il debitore –  nonostante  sia noto il luogo della sua abitazione, ufficio od azienda – non e' messo nelle condizioni, con le modalita' di notificazione previste da dette disposizioni, di pervenire ad una tempestiva ed effettiva  conoscenza della cartella di  pagamento  notificata  e,  pertanto,  subisce  una ingiustificata compressione del suo diritto di difesa (vengono citate le pronunce della Corte costituzionale n. 366 del 2007;  n.  360  del 2003; n. 346 del 1998).

1.4.- In punto di  rilevanza,  infine,  il  Tribunale  rimettente afferma che l'accoglimento della questione  renderebbe  inapplicabile alla notificazione della cartella di pagamento  il  denunciato  primo comma, lettera e), dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973  nei  casi previsti dall'art. 140 cod. proc. civ.,  con  conseguente  esclusione della tardivita' dell'opposizione al ruolo, in quanto la  fattispecie sarebbe disciplinata da tale ultimo articolo e  quindi,  in  base  ai «principi espressi dalla […] sentenza n. 3  del  2010  della  Corte cost.», dalla regola secondo cui la notificazione  si  perfeziona  al momento  del  ricevimento  della  lettera   raccomandata   contenente l'avviso di deposito. Il  giudice  a  quo  precisa  che,  poiche'  in giudizio e' stata documentata solo la data di spedizione e non  anche quella di ricevimento della lettera raccomandata contenente  l'avviso di deposito della cartella nella casa  comunale,  non  sarebbe  stato adempiuto  l'onere,  gravante  sull'ente  previdenziale,  di  provare l'intervenuta decadenza dall'opposizione.

2.-   Si   sono   costituite   nel   giudizio   di   legittimita' costituzionale l'INPS e la s.p.a. SCCI, parti  opposte  nel  giudizio principale,  deducendo  l'inammissibilita'  e  l'infondatezza   della sollevata questione.     Quanto all'inammissibilita', viene osservato  che,  nel  giudizio principale, l'agente della riscossione  s.p.a  Equitalia  Polis,  pur rimanendo contumace, aveva prodotto, su  richiesta  del  giudice,  la relata di notificazione della cartella opposta, dalla quale risultava che alla societa' cooperativa debitrice era stata inviata  –  tramite un'agenzia di recapito – una lettera  raccomandata  con  ricevuta  di ritorno.  Ad  avviso  di  tali  parti,   pertanto,   l'agente   della riscossione  avrebbe  potuto  richiedere  all'ufficio   postale,   in mancanza della ricevuta di ritorno, l'esito della  spedizione  ed  il momento del recapito, con la  conseguenza  che  le  risposte  a  tale richiesta «avrebbero potuto  essere  risolutive  della  questione  di merito,  senza  necessita'   alcuna   di   promuovere   giudizio   di legittimita' costituzionale».     Quanto alla dedotta infondatezza,  viene  affermato  che:  a)  il «quarto» [recte: terzo] comma dell'art. 26  del  d.P.R.  n.  602  del 1973, con l'espressione «nei casi previsti dall'art. 140  del  codice di procedura civile», opera un richiamo di  tale  articolo  «limitato all'individuazione  dell'ambito  di  efficacia  della   disposizione, ovverosia l'irreperibilita' o il rifiuto a  ricevere  la  copia»;  b) nella specie, era stata data  notizia  al  notificando  del  deposito nella  casa  comunale,  «quale  conclusione   del   procedimento   di notificazione»,  mediante  lettera   raccomandata   con   avviso   di ricevimento, come previsto dall'art.  140  cod.  proc.  civ.;  c)  la fattispecie presa in esame nella sentenza della Corte  costituzionale n. 366 del 2007 era diversa, perche' in quel caso la notificazione si era risolta in un mero deposito  nella  casa  comunale,  non  seguito nemmeno dalla spedizione di un avviso con lettera raccomandata, tanto che le cartelle non erano  di  fatto  pervenute  a  conoscenza  della destinataria; d) non sussisteva la violazione degli evocati parametri costituzionali, perche' «le concrete modalita' di notificazione della cartella esattoriale  a  persona  irreperibile  garantiscono  che  lo stesso abbia conoscenza della  notifica,  essendo  il  concessionario onerato non solo del deposito  presso  la  casa  comunale,  ma  anche dell'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno al debitore».

3.- E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato  e  difeso  dell'Avvocatura   generale   dello   Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata  inammissibile  o,  in  via subordinata, manifestamente infondata.     L'inammissibilita' e' eccepita sotto tre profili: in primo luogo, perche' il dubbio di illegittimita'  costituzionale  viene  riferito, nell'ordinanza di rimessione, al «comma 1» dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, mentre il  perfezionamento  della  notificazione  della cartella di  pagamento  e'  disciplinato  dal  successivo  «comma  4» [recte: «terzo comma»]  dello  stesso  articolo;  in  secondo  luogo, perche' il rimettente – richiamando talora gli  artt.  17  e  19  del d.lgs. n. 46 del 1999 e talora l'art. 24 dello stesso decreto  –  non precisa la natura del credito posto in riscossione  (in  particolare, se di diritto pubblico o di diritto privato) e, quindi, non chiarisce se sussista o no una posizione di parita'  tra  le  parti;  in  terzo luogo, infine,  perche'  la  mancata  produzione  in  giudizio  della documentazione idonea a provare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di deposito  comporta  l'inadempimento  dell'onere  probatorio  gravante sull'ente previdenziale di dimostrare la tardivita'  del  ricorso  e, quindi, rende «nulla la notifica della cartella e pertanto inoperante la  tardivita'  del  ricorso»,  con  conseguente  irrilevanza   della sollevata questione.     La   manifesta   infondatezza   della   questione   e'    dedotta dall'Avvocatura generale sul rilievo che il regime  previsto  per  il perfezionamento della notificazione dal denunciato art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e' espressione della discrezionalita' del legislatore in materia.

4.- Con memoria depositata il 15 dicembre  2011,  in  prossimita' della pubblica udienza del 10 gennaio 2012,  l'INPS,  «in  proprio  e quale mandatario» della s.p.a. SCCI,  osserva  che:  a)  alla  s.p.a. Equitalia Polis (nel frattempo  incorporata  dalla  s.p.a.  Equitalia Sud), parte non  costituita  del  giudizio  principale,  non  risulta notificata  –  da  parte  della  cancelleria  del  giudice  a  quo  – l'ordinanza di rimessione; b) il  giudice  a  quo  ha  impugnato  sia l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sia l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973; c) lo stesso giudice rimettente non ha esercitato i  poteri riconosciutigli dall'art.  421  cod.  proc.  civ.  per  acquisire  ex officio  l'avviso   di   ricevimento   della   lettera   raccomandata informativa del deposito inviata alla s.c. a r.l. debitrice. Da  tali osservazioni l'INPS fa derivare  l'inammissibilita'  della  questione perche',   rispettivamente:   a)   il   difetto   di    notificazione dell'ordinanza  di  rimessione  alla  parte  rimasta  contumace   nel giudizio principale (la s.p.a. Equitalia Polis) comporta la  mancanza di un essenziale adempimento della speciale  procedura  prevista  dal quarto comma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 (secondo cui  il giudice deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti  in causa»), con  lesione  del  diritto  di  tale  parte  di  costituirsi tempestivamente e di esercitare il  proprio  diritto  di  difesa  nel giudizio di legittimita' costituzionale (art. 25 della medesima legge n. 87 del 1953), come  affermato  dalla  giurisprudenza  della  Corte costituzionale (da ultimo, con la sentenza n. 13 del 2006); b) i  due articoli  impugnati  regolano  fattispecie  diverse;  c)  la  mancata acquisizione,  da  parte  del  giudice,  mediante   i   suoi   poteri istruttori, dell'avviso di  ricevimento  della  lettera  raccomandata informativa rende irrilevante la questione.

5.- All'esito della pubblica udienza, questa Corte, con ordinanza n. 47 del 2012, ha ordinato – richiamando come precedente l'ordinanza n. 81 del 1964 – la restituzione degli atti al  rimettente  affinche' provvedesse   alla   notificazione   dell'ordinanza   di   rimessione all'agente  della  riscossione  s.p.a.   Equitalia   Polis,   rimasta contumace nel giudizio principale. Il giudice a  quo,  effettuata  la suddetta notifica all'agente della  riscossione  in  data  13  aprile 2012, ritrasmetteva gli atti a questa Corte per la decisione.

6.-  A  seguito  della  restituzione  degli  atti,   il   giudice rimettente  ha  provveduto  in  data  13  aprile  2012  a  notificare all'agente della riscossione s.p.a. Equitalia Polis  (non  costituita nel giudizio principale) o suoi successori l'ordinanza di rimessione.

7.-  Ricevuti  gli  atti  ritrasmessi  dal  giudice  a  quo,   il Presidente della Corte ha fissato per la nuova discussione  l'udienza pubblica del 23 ottobre 2012.     8.- In prossimita' di tale udienza si e' costituita  in  giudizio l'agente della riscossione s.p.a. Equitalia Nord  –  in  qualita'  di cessionaria, con decorrenza dal 23 giugno 2011,  del  ramo  d'azienda relativo alla riscossione dei tributi della Provincia di  Padova,  in forza di atto intervenuto tra detta  societa'  e  la  cedente  s.p.a. Equitalia  Polis  –  chiedendo  che  la  questione   sia   dichiarata «inammissibile e infondata», perche',  a  suo  avviso,  e'  possibile pervenire  ad  una  interpretazione  conforme  a  Costituzione  della normativa denunciata. In particolare, la parte sostiene che l'art. 26 del  d.P.R.  n.  602  del  1973,  per  i  casi  di  notificazione   a destinatario   relativamente   irreperibile,    rinvia    non    gia' esclusivamente alle modalita' di notificazione previste dal comma  1, lettera e), dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973  per  i  casi  di irreperibilita' assoluta del destinatario,  ma  all'intero  art.  60, consentendo   cosi'   di   applicare,   appunto    nell'ipotesi    di irreperibilita' relativa, il comma 1  di  tale  articolo  e,  quindi, attraverso il testuale rinvio alla disciplina di cui agli «artt.  137 e seguenti del codice di procedura civile»,  l'art.  140  cod.  proc. civ. In base a tale interpretazione (accolta, secondo l'agente  della riscossione, «dalla giurisprudenza costante» e dalla quale «si  sente vincolata»),  si  eviterebbe  che  la  notificazione  dell'avviso  di accertamento avvenga con modalita' diverse da quelle  della  cartella di pagamento; tanto piu' che, nella  specie,  «l'avviso  di  deposito presso la casa comunale e' stato oggetto  di  invio  al  destinatario della  notifica  mediante  lettera  raccomandata»,  con   conseguente scissione del  momento  perfezionativo  della  notificazione  per  la notificante agente della riscossione e per il notificato, «alla  luce di quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 3 del 2010».

Considerato in diritto    

1.- Il giudice del lavoro del Tribunale di  Padova  dubita  –  in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – della legittimita' del combinato disposto degli artt. 26, «comma 1» [recte: terzo comma, nel testo applicabile  ratione  temporis,  anteriore  alle  modifiche apportate dall'art. 38, comma 4,  lettera  b,  del  decreto-legge  31 maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure  urgenti   in   materia   di stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122], del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla  riscossione delle imposte sul reddito), e 60, «comma 1» [rectius:  «primo  comma, alinea  e  lettera  e)»],  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600 (Disposizioni comuni in materia di  accertamento  delle  imposte  sui redditi), nella parte in cui stabilisce che  la  notificazione  della cartella di pagamento si perfeziona nel giorno successivo a quello in cui l'avviso dell'avvenuto deposito di tale atto nella casa  comunale e' affisso nell'albo del Comune anche «nei  casi  previsti  dall'art. 140 del codice di procedura civile» e non solo, quindi, nei  casi  in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non  vi  sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario.     In   particolare,   le   disposizioni   impugnate   stabiliscono, rispettivamente, che: 1) «Nei casi previsti dall'art. 140 del  codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento  si effettua con le modalita' stabilite  dall'art.  60  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  si  ha  per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del  deposito e' affisso nell'albo del comune» (terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973); 2) «La notificazione degli  avvisi  e  degli  altri atti che per  legge  devono  essere  notificati  al  contribuente  e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile,  con  le  seguenti  modifiche:  […]  e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di  procedura  civile,  in  busta chiusa  e  sigillata,  si  affigge  nell'albo   del   comune   e   la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere  si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione» (primo comma, alinea e lettera e, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600  del 1973).     Ad avviso del giudice rimettente, il censurato combinato disposto viola gli  evocati  parametri  perche'  l'applicazione  del  suddetto procedimento notificatorio anche  nell'ipotesi  in  cui  la  consegna della cartella di  pagamento  sia  stata  impedita  dalla  cosiddetta "irreperibilita'  relativa"  del  destinatario   (cioe'   dalla   sua temporanea  assenza  dal  domicilio   fiscale   e   dalla   mancanza, incapacita' o rifiuto di altri soggetti  legittimati  alla  ricezione dell'atto): a) e' irragionevole,  in  quanto  rende  applicabile  una modalita'   di   notificazione   che   presuppone    la    cosiddetta "irreperibilita' assoluta" del destinatario  (per  essere  ignoto  il luogo in cui egli effettivamente abita, lavora  od  ha  sede  la  sua azienda) ad una ipotesi in cui, invece,  e'  noto  il  suo  effettivo domicilio  fiscale;  b)  crea  una   ingiustificata   disparita'   di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di notificazione di un  atto di accertamento a soggetto solo "relativamente  irreperibile",  nella quale la notificazione va effettuata, invece, con le modalita' di cui all'art.  140   cod.   proc.   civ.,   predisposte   per   consentire all'interessato l'effettiva conoscibilita' dell'atto  notificato;  c) lede il diritto di difesa del destinatario, il  quale  non  e'  posto nella condizione di avere conoscenza della cartella, senza che a cio' corrisponda un apprezzabile interesse del soggetto notificante.

2.- In via preliminare, l'Avvocatura generale  dello  Stato  (per l'intervenuto Presidente del  Consiglio  dei  ministri)  e  le  parti costituite nel giudizio di legittimita'  costituzionale  (l'INPS;  la s.p.a. Societa' di cartolarizzazione dei crediti INPS; l'agente della riscossione s.p.a. Equitalia Nord) hanno eccepito  l'inammissibilita' della questione sotto vari profili.

2.1.-  L'INPS  eccepisce   l'inammissibilita'   della   questione assumendo  che  il  difetto  di   notificazione   dell'ordinanza   di rimessione alla parte rimasta contumace nel giudizio  principale  (la s.p.a.  Equitalia  Polis)  impedisce  di  ritenere  perfezionata   la speciale procedura di cui al quarto comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (in forza del quale il  giudice  deve  ordinare  la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa») ed  evidenzia  la lesione del diritto della parte di costituirsi  e  di  esercitare  il proprio diritto di difesa nel giudizio di legittimita' costituzionale (art. 25 della medesima legge n. 87 del 1953).     L'eccezione  non  e'  fondata  per  le   ragioni   gia'   esposte nell'ordinanza n.  47  del  2012  alle  quali  si  fa  qui  integrale richiamo.

2.2.- La difesa dello Stato eccepisce, poi, che la  questione  e' inammissibile perche' il  rimettente  e'  incorso  in  una  aberratio ictus, avendo indicato, quale disposizione censurata,  il  «comma  1» dell'art. 26 del d.P.R. n. 602  del  1973,  relativo  alle  forme  di notificazione della cartella di pagamento e  rispetto  al  quale  non sono pertinenti le prospettate censure, e non il successivo «comma 4» [recte: «terzo comma»] dello stesso articolo,  il  quale  precisa  le denunciate  modalita'  e  il   momento   di   perfezionamento   della notificazione di pagamento nei casi previsti dall'art. 140 cod. proc. civ.     Anche tale eccezione non e' fondata.     Dal  complessivo  tenore  dell'ordinanza  di  rimessione  risulta chiaramente, infatti, che il giudice a quo ha inteso censurare l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui  dispone  che,  «nei casi previsti dall'art. 140  del  codice  di  procedura  civile»,  la notificazione della cartella di pagamento si perfeziona  «nel  giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune». Ne deriva che l'oggetto  della  sollevata  questione  e' costituito esclusivamente dal terzo comma di detto art. 26, il  quale ha  appunto  tale  contenuto  normativo,  a   nulla   rilevando   che nell'ordinanza  di  rimessione  sia  erroneamente  indicato,  per  un evidente lapsus calami, il «comma 1», anziche' il solo «terzo comma», dell'articolo («terzo», beninteso, in relazione al testo  applicabile alla  fattispecie   di   causa   ratione   temporis,   corrispondente all'attuale «quarto» comma, per  effetto  delle  modifiche  apportate dall'art. 38, comma 4, lettera b, del decreto-legge n. 78  del  2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010).

2.3.- L'Avvocatura  generale  dello  Stato  eccepisce,  altresi', l'inammissibilita'  della  questione  per  omessa  descrizione  della fattispecie, perche' il rimettente non ha  precisato  la  natura  del credito posto in riscossione (in particolare, se di diritto  pubblico o di diritto privato)  e,  quindi,  non  chiarisce  se  sussista  una posizione di parita' tra le parti.     Neppure tale eccezione e' fondata.     Innanzi tutto, diversamente  da  quanto  sostenuto  dalla  difesa dello Stato, nell'ordinanza di rimessione e' espressamente  affermato sia che il giudizio  principale  ha  ad  oggetto  la  riscossione  di crediti previdenziali  dell'INPS,  sia  che  l'opposizione  e'  stata proposta dal debitore ai sensi dell'art. 24,  comma  5,  del  decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  recante  «Riordino   della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo  1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»), cioe' davanti al giudice del lavoro avverso l'iscrizione a ruolo di crediti di enti previdenziali. Non sussiste, dunque, dubbio alcuno circa la natura  previdenziale  e non tributaria dei crediti menzionati  nella  cartella  di  pagamento oggetto di opposizione nel giudizio principale.     Oltre a cio', va rilevato, in punto di diritto, che il denunciato combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applica alle notificazioni  delle  cartelle di pagamento riguardanti tutte le  entrate  riscosse  mediante  ruolo previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46  del  1999  e,  quindi, anche le entrate non  tributarie  dello  Stato  e  degli  altri  enti pubblici,  anche  previdenziali,   esclusi   quelli   economici.   In particolare, poiche' gli artt. 19 e 20 del medesimo d.lgs. n. 46  del 1999 non ricomprendono i censurati  articoli  nell'elenco  di  quelli applicabili alle sole entrate tributarie, e' irrilevante  –  ai  fini della  questione  di  legittimita'  costituzionale  –  se  i  crediti indicati nella cartella siano di natura previdenziale  o  tributaria, dovendo il  giudice  a  quo  far  applicazione  in  ogni  caso  della denunciata normativa.

2.4.- L'INPS, la s.p.a. Societa' di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI) e l'intervenuto Presidente  del  Consiglio  dei  ministri deducono l'inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, perche' il mancato raggiungimento, nel giudizio  principale  (secondo quanto segnalato dallo stesso rimettente), della prova  dell'avvenuto ricevimento,  da  parte  del  debitore,  della  lettera  raccomandata spedita dall'agente della riscossione recante la notizia del deposito della  cartella  nella  casa   comunale   avrebbe   dovuto   indurre, alternativamente:  a)  l'agente  della  riscossione  (contumace   nel giudizio a quo) a fornire tale prova, al fine di rendere  inutile  la questione medesima (eccezione sollevata dall'INPS  e  dalla  predetta societa' per azioni);  b)  il  giudice  rimettente  a  prendere  atto dell'inadempimento   dell'onere   probatorio    gravante    sull'ente previdenziale di dimostrare la tardivita' del ricorso  e,  quindi,  a dichiarare  «nulla  la  notifica  della  cartella»  e  tempestivo  il ricorso,  con  conseguente  irrilevanza  della  questione  (eccezione sollevata dalla difesa dello Stato).     Neanche questa eccezione e' fondata.

2.4.1.- Come  puntualmente  osserva  il  giudice  rimettente,  il denunciato  combinato  disposto  non  prevede,  «nei  casi   previsti dall'art. 140  del  codice  di  procedura  civile»,  alcun  invio  al debitore di una lettera raccomandata recante la notizia del  deposito nella casa comunale della cartella di pagamento non potuta notificare per la sua  irreperibilita'  "relativa"  (dovuta,  come  visto,  alla temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal  luogo  in  cui  ha l'ufficio od  esercita  l'industria  o  il  commercio,  nonche'  alla mancanza, incapacita' o rifiuto di altri  soggetti  legittimati  alla ricezione  dell'atto).  L'univoco  e  dettagliato   contenuto   delle impugnate  disposizioni  esclude,   infatti,   la   possibilita'   di interpretarle nel senso che, nei casi  di  irreperibilita'  meramente "relativa" del destinatario della  notificazione,  si  applichino  le modalita' notificatorie previste dal citato art. 140 cod. proc. civ., quali precisate dalla sentenza di questa Corte n. 3 del 2010.  L'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 – stabilendo in  modo  inequivoco  che, nei casi suddetti, la notificazione della cartella si  perfeziona  il giorno successivo a quello in cui e' stato affisso nell'albo comunale l'avviso  di  deposito  della  cartella  nella  casa  comunale  –  e' palesemente incompatibile con il disposto dell'art.  140  cod.  proc. civ., secondo cui la notificazione  si  perfeziona  soltanto  con  la ricezione  della  lettera  raccomandata  contenente  la  notizia  del deposito della cartella nella  casa  comunale  o,  comunque,  decorsi dieci  giorni  dalla  spedizione  di   detta   lettera.   Ne   deriva l'impossibilita' di una interpretazione adeguatrice che  consenta  di applicare integralmente alla fattispecie di causa  il  medesimo  art. 140 cod. proc. civ. Va precisato che non risulta essersi  formato  un diritto  vivente  al  riguardo,  perche'  nella   giurisprudenza   di legittimita' si rinviene una sola pronuncia sullo specifico tema,  la quale  sembra  ammettere  l'applicazione  delle  formalita'  di   cui all'art. 140 cod. proc. civ. nella notificazione  della  cartella  di pagamento al contribuente "relativamente" irreperibile (ordinanza  n. 14316  del  2011),  limitandosi   ad   affermare,   senza   specifica motivazione e nell'ambito di un discorso meramente ipotetico, che  in tal caso il deposito nella casa comunale della  cartella  costituisce un  adempimento  ulteriore  («un  quid  pluris»)  rispetto  a  quelli previsti dall'art. 140 cod. proc. civ.

2.4.2.- Nella specie, ove  la  notificazione  della  cartella  di pagamento si fosse perfezionata – in base all'art. 26 del  d.P.R.  n. 602 del 1973, come sopra interpretato – in data 14 agosto 2009 (cioe' il giorno successivo a quello  in  cui  e'  stato  affisso  nell'albo comunale l'avviso di deposito della cartella  nella  casa  comunale), l'opposizione  al  ruolo  dovrebbe  considerarsi   tardiva,   perche' proposta il 25 settembre 2009, cioe' dopo  la  scadenza  del  termine decadenziale  di  40  giorni  decorrente  dalla  notificazione  della cartella, previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46  del  1999 per  le  opposizioni  avverso  l'iscrizione  a   ruolo   di   crediti previdenziali.  Sussiste,  percio',  la  rilevanza  della   sollevata questione, perche' le modalita' di notificazione stabilite  dall'art. 140 cod. proc. civ., delle quali il rimettente invoca  l'applicazione quale  conseguenza  della  richiesta  pronuncia   di   illegittimita' costituzionale,  renderebbero  tempestiva  l'opposizione,  altrimenti tardiva.

2.4.3.-  Le  parti  costituite  e  l'intervenuto  Presidente  del Consiglio dei ministri obiettano a tale conclusione che, con riguardo alla cartella di pagamento oggetto del giudizio principale,  l'agente della riscossione ha comunque applicato, di  fatto,  il  procedimento notificatorio previsto dall'art. 140 cod. proc. civ.,  in  quanto  ha inviato al debitore una lettera raccomandata  contenente  la  notizia del deposito nella casa comunale, anche  se  a  tale  invio  non  era obbligato dal denunciato art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.     L'obiezione non puo' accogliersi.     In proposito,  va  preliminarmente  osservato  che  la  questione sarebbe irrilevante soltanto a condizione  che,  nel  caso  concreto, l'opposizione al ruolo  previdenziale  proposta  dal  debitore  fosse tardiva  anche  ove  si  applicasse  –  per  individuare  il  momento perfezionativo della notificazione della cartella e, quindi, il  dies a quo del termine previsto per proporre l'azione –  l'art.  140  cod. proc. civ. E' evidente, infatti, che se, alla stregua di quest'ultimo articolo,  l'azione  del  debitore  fosse,  invece,  tempestiva,   la questione sarebbe  rilevante,  perche'  il  giudice  a  quo  potrebbe esaminare il merito della controversia previdenziale solo per effetto della   dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale    delle disposizioni censurate, in base alle quali si sarebbe maturata,  come visto, la decadenza dall'azione.     Nella  fattispecie,  l'applicabilita'  delle  modalita'  previste dall'art. 140 cod. proc. civ. alla notificazione  della  cartella  di pagamento renderebbe tempestiva l'opposizione e, pertanto,  rilevante la questione. A tale conclusione si giunge  attraverso  due  distinte argomentazioni, procedenti entrambe dalla circostanza,  riferita  dal rimettente, che nel giudizio principale non  e'  stata  raggiunta  la prova della ricezione della  raccomandata  informativa  dell'avvenuto deposito della cartella nella casa comunale.     In primo luogo, occorre sottolineare che l'art.  140  cod.  proc. civ. richiede non solo che  al  destinatario  sia  data  notizia  del deposito nella casa comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ma anche che l'avviso del deposito  sia  affisso,  in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda  del  destinatario  medesimo.  Nel  caso  in  esame,  la notificazione  sarebbe  viziata,  ai  sensi  del  predetto  articolo, perche' l'affissione alla porta del destinatario non  risulta  essere stata effettuata e perche' al vizio derivante da tale  omissione  non sarebbe applicabile – proprio per il riferito difetto di prova  della ricezione   della   lettera   raccomandata   –   la   sanatoria   per raggiungimento  dello  scopo  derivante,   secondo   la   consolidata giurisprudenza  di  legittimita',  dalla  ricezione   della   lettera informativa  del  deposito  nella  casa  comunale  (ex  plurimis,  le pronunce della Corte di cassazione, n. 11713 del 2011 e n. 15856  del 2009, che consolidano l'orientamento in precedenza espresso,  tra  le tante, dalle sentenze n. 14817 e n. 5450 del 2005,  nonche'  n.  8929 del  1998).  L'invalidita'   della   notificazione   della   cartella renderebbe tempestiva, cosi', l'opposizione al ruolo e  rilevante  la questione di legittimita' costituzionale.     In secondo luogo, va osservato che, ai sensi dell'art.  140  cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza  di  questa Corte  n.  3  del  2010,  la  notificazione  si  perfeziona,  per  il destinatario, il giorno del ricevimento  della  lettera  raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di  dieci  giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (nello stesso senso  si e' espressa anche la sentenza della Corte di cassazione n. 11713  del 2011, in  dichiarata  adesione  alla  citata  pronuncia  della  Corte costituzionale). Dalla mancata prova della  ricezione  della  lettera raccomandata discende che la notificazione della cartella –  anche  a voler  considerare  comunque  valida  tale  notificazione  ai   sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. ed a voler  computare  il  suo  momento perfezionativo nel modo piu' favorevole per  l'ente  previdenziale  – puo' ritenersi perfezionata non prima del  decimo  giorno  successivo alla spedizione della notizia del deposito (deposito avvenuto  il  13 agosto  2009)  e,  pertanto,  non  prima  del  23  agosto  2009,  con conseguente tempestivita' dell'opposizione, proposta il successivo 25 settembre, prima della scadenza del termine di 40  giorni  decorrente dalla notificazione della cartella stessa. Ne deriverebbe, anche  per questo aspetto, la rilevanza della questione proposta dal rimettente, intesa  a  rendere  applicabile  l'art.  140  cod.  proc.  civ.  alla notificazione della cartella di pagamento.     2.5.-  L'agente   della   riscossione   s.p.a.   Equitalia   Nord (successore  della  s.p.a.  Equitalia  Polis),  infine,  ha  eccepito l'inammissibilita' della  questione  perche'  il  rimettente  non  ha tentato di pervenire ad una interpretazione conforme  a  Costituzione della normativa denunciata. La  parte  sostiene  che  l'art.  26  del d.P.R. n.  602  del  1973,  nel  rinviare,  per  la  notificazione  a destinatario relativamente irreperibile, all'art. 60  del  d.P.R.  n. 600 del  1973,  richiama  tale  articolo  nel  suo  complesso  e  non esclusivamente alla lettera e) del primo comma. Cio' consentirebbe di applicare la disciplina di cui agli «artt. 137 e seguenti del  codice di procedura civile» (come recita l'alinea del primo comma  dell'art. 60), ivi compreso l'art. 140 cod. proc. civ., e, quindi, di pervenire in via interpretativa allo stesso  risultato  che  deriverebbe  dalla richiesta dichiarazione di illegittimita' costituzionale.     L'eccezione non e' fondata, perche' la normativa  denunciata  non consente  –  come  sottolineato  dal  rimettente  –  la   prospettata interpretazione adeguatrice a Costituzione,  secondo  quanto  risulta dall'esame delle disposizioni denunciate e dai diversi significati ad esse ascrivibili.

2.5.1.-  Con  riguardo   alla   notificazione   degli   atti   di accertamento, l'alinea e la lettera e) del primo comma  dell'art.  60 del d.P.R. n. 600 del 1973 stabiliscono che «La  notificazione  degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere  notificati  al contribuente e' eseguita secondo le norme  stabilite  dagli  articoli 137 e seguenti del  codice  di  procedura  civile,  con  le  seguenti modifiche: […] e) quando nel comune nel  quale  deve  eseguirsi  la notificazione  non  vi  e'  abitazione,   ufficio   o   azienda   del contribuente, l'avviso del  deposito  prescritto  dall'art.  140  del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata,  si  affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine  per  ricorrere  si  ha  per  eseguita   nell'ottavo   giorno successivo a quello di affissione».   Tali   disposizioni   sono   costantemente   interpretate   dalla giurisprudenza di legittimita' e di merito, ormai assurta  a  diritto vivente (ex plurimis, Corte di  cassazione,  sentenze  n.  14030  del 2011; n. 3426 del 2010; n. 15856 e n. 10177 del 2009;  n.  28698  del 2008;  n.  22677  e  n.  20425  del  2007),  nel  senso  che,  se  il destinatario dell'atto di accertamento e' temporaneamente assente dal (noto) suo  domicilio  fiscale  (sia  esso  la  casa  di  abitazione, l'ufficio od il luogo in cui esercita l'industria o il  commercio)  e se  non  e'  possibile   consegnare   l'atto   per   irreperibilita', incapacita' o rifiuto delle persone legittimate  alla  ricezione  (in altri termini: se ricorrono  i  casi  di  irreperibilita'  cosiddetta "relativa", previsti dall'art. 140 cod. proc. civ.), la  notifica  si perfeziona con il compimento delle attivita' stabilite dall'art.  140 cod. proc. civ., richiamato dall'alinea del primo comma dell'art.  60 del d.P.R. n. 600 del  1973  («La  notificazione  […]  e'  eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti  del  codice di  procedura  civile»).  Occorrono,  dunque,  per  perfezionare   la notificazione  di  un  atto  di  accertamento  ad   un   destinatario "relativamente" irreperibile: a) il deposito di copia  dell'atto,  da parte del notificatore, nella casa del Comune dove  la  notificazione deve eseguirsi;  b)  l'affissione  dell'avviso  di  deposito  (avviso avente il contenuto precisato  dall'art.  48  delle  disposizioni  di attuazione  al  codice  di  procedura  civile),  in  busta  chiusa  e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio  o  dell'azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto  di  accertamento;  d)   il   ricevimento   della   lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni  dalla  data  di  spedizione  della  raccomandata  informativa (sentenza n. 3 del 2010 di questa Corte). Le modalita' di notificazione dell'atto di accertamento  previste dalla lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n.  600  del 1973 sono applicabili, invece, nella diversa  ipotesi  di  cosiddetta "irreperibilita'  assoluta"  del  destinatario  (quando,  cioe',   il domicilio fiscale risulti oggettivamente inidoneo, per effetto  della mancanza, nel Comune in cui deve essere  eseguita  la  notificazione, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda  del  contribuente).  In tal caso occorrono, per perfezionare la notificazione: a) il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore,  nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l'affissione dell'avviso di deposito (avviso avente lo stesso contenuto di  quello indicato negli artt. 140 cod. proc. civ. e 48 disp. att.  cod.  proc. civ.), in busta chiusa e sigillata, nell'albo del medesimo Comune; c) il decorso del termine  di  otto  giorni  dalla  data  di  affissione nell'albo comunale.  L'irreperibilita'  "assoluta"  del  destinatario impedisce,  ovviamente,  di  inviargli  la  raccomandata  informativa dell'avvenuto  deposito   nella   casa   comunale.   Secondo   questo procedimento, dunque, la notificazione di un atto di accertamento  ad un   destinatario   "assolutamente"   irreperibile   si    perfeziona nell'ottavo  giorno  successivo  a  quello  di  affissione  nell'albo comunale.

2.5.2.- Con riguardo alla diversa ipotesi di notificazione  delle cartelle di pagamento, il censurato  terzo  comma  dell'art.  26  del d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che, «Nei casi  previsti  dall'art. 140 del codice di procedura civile», la notificazione si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e  «si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in  cui  l'avviso  del deposito e' affisso nell'albo del comune».     Il suddetto terzo comma dell'art. 26  (corrispondente  al  quarto comma del testo  attualmente  vigente  dello  stesso  articolo),  nel menzionare l'affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito  e nel fissare il momento perfezionativo della notificazione nel  giorno successivo a quello di detta affissione, si  riferisce  evidentemente soltanto alle modalita' notificatorie previste dalla sopra  esaminata lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600  del  1973. Tale  letterale  e  specifico  riferimento  all'affissione  nell'albo comunale impedisce, cioe', di  ritenere,  nel  caso  di  destinatario relativamente  irreperibile,  che  il  richiamo  alle  modalita'   di notificazione stabilite dal citato  art.  60  possa  intendersi  alla stregua di un richiamo alle modalita'  previste  dall'art.  140  cod. proc. civ. Tra queste, infatti, e' prevista non l'affissione all'albo comunale, ma solo l'affissione alla  porta  del  destinatario  ed  il deposito  nella   casa   comunale.   Ne   deriva   l'impraticabilita' dell'interpretazione prospettata dall'agente  della  riscossione,  in quanto essa appare basata su una lettura palesemente contrastante sia con la lettera della legge  che  con  l'intento  del  legislatore  di ridurre le formalita' della  notificazione  agli  irreperibili  delle cartelle di pagamento. Poiche',  contrariamente  a  quanto  affermato dalla  s.p.a.  Equitalia  Nord,  non  risulta   neppure   che   detta interpretazione antiletterale costituisca  diritto  vivente,  occorre scrutinare nel  merito  la  questione,  valutando  la  conformita'  a Costituzione delle denunciate disposizioni, interpretate  –  come  di norma – secondo il senso fatto palese dal significato  proprio  delle parole, secondo la  connessione  di  esse,  e  dalla  intenzione  del legislatore.

3.- Nel  merito,  il  rimettente  deduce,  tra  l'altro,  che  la disciplina   della   notificazione   da   effettuarsi   a    soggetto temporaneamente assente dalla sua casa di abitazione o dal  luogo  in cui  ha  l'ufficio  od  esercita  l'industria  o  il   commercio   e' ingiustificatamente diversa  (nel  caso  in  cui  non  sia  possibile consegnare l'atto per irreperibilita', incapacita'  o  rifiuto  delle persone abilitate  alla  ricezione),  a  seconda  che  oggetto  della notificazione sia un atto di  accertamento  oppure  una  cartella  di pagamento. Nel primo caso, infatti, si applicherebbero  le  modalita' di notificazione previste dall'art. 140 cod. proc. civ.; nel secondo, invece, solo quelle previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che garantiscono al destinatario una minore conoscibilita' dell'atto.     La questione e' fondata.

3.1.- Come emerge dalla sopra ricordata ricostruzione del  quadro normativo  in  cui  si   inseriscono   le   censurate   disposizioni, nell'ipotesi di irreperibilita' meramente "relativa" del destinatario (cioe' «nei casi previsti  dall'art.  140  del  codice  di  procedura civile», come recita il  denunciato  terzo  comma  dell'art.  26  del d.P.R. n. 602 del 1973),  la  cartella  di  pagamento  va  notificata applicando non l'art. 140 cod. proc. civ., ma le formalita'  previste per  la  notificazione  degli  atti  di  accertamento  a  destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e del primo comma dell'art.  60 del d.P.R. n. 600 del 1973). Pertanto, nonostante  che  il  domicilio fiscale sia noto ed effettivo, non sono necessarie, per la  validita' della notificazione della cartella, ne' l'affissione  dell'avviso  di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda  del destinatario, ne' la  comunicazione  del  deposito  mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento.     Inoltre, in forza dell'ultimo comma (quinto comma,  trasfuso  nel piu' ampio attuale sesto comma) dell'art. 26 del d.P.R.  n.  602  del 1973 – secondo cui «Per quanto non e' regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del  predetto  decreto»  n. 600 del  1973  -,  le  sopra  ricordate  modalita'  di  notificazione previste dalla menzionata lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600  del  1973  sono  applicabili  non  solo,  come  visto, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella di  pagamento  sia solo "relativamente" irreperibile («nei casi previsti  dall'art.  140 cod. proc. civ.»), ma anche in quella in cui detto  destinatario  sia "assolutamente"    (cioe'    oggettivamente    e     permanentemente) irreperibile.

3.2.- Da quanto precede risulta, dunque, che –  come  esattamente rilevato dal rimettente – nella medesima ipotesi  di  irreperibilita' "relativa" del destinatario (cioe' nei casi  previsti  dall'art.  140 cod. proc. civ.), la notificazione si esegue con modalita' diverse, a seconda che l'atto da notificare sia un atto di  accertamento  oppure una cartella di pagamento: nel primo caso, si applicano le  modalita' previste dall'art. 140 cod. proc.  civ.;  nel  secondo  caso,  quelle previste dalla lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R.  n. 600 del 1973.     Tale peculiarita' della normativa riguardante la notificazione  a soggetto   "relativamente"   irreperibile   comporta    che,    nella notificazione di un atto di accertamento, l'avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale viene comunicato  al  destinatario  sia  con l'affissione di un avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio  o dell'azienda, sia con l'invio di una lettera raccomandata con  avviso di ricevimento e, quindi, secondo modalita'  improntate  al  criterio dell'effettiva    conoscibilita'    dell'atto.    Viceversa,    nella notificazione di una cartella di pagamento,  l'avvenuto  deposito  di questa nella casa comunale non viene comunicato al destinatario,  ne' con l'affissione alla porta, ne'  con  l'invio  di  una  raccomandata informativa, ma – essendo prevista solo  l'affissione  nell'albo  del Comune – secondo modalita' improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella.  Tale  disciplina,  con  riferimento  alla cartella  di  pagamento,  non  assicura,  dunque,  ne'   l'«effettiva conoscenza  da  parte  del  contribuente»,  ne',  quale   mezzo   per raggiungere tale fine,  la  comunicazione  «nel  luogo  di  effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile  dalle  informazioni  in possesso della […] amministrazione» finanziaria;  finalita'  queste fissate dal comma 1 dell'art. 6 della legge 27 luglio  2000,  n.  212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

3.3.-  Siffatta  evidente  diversita'  della  disciplina  di  una medesima  situazione  (notificazione   a   soggetto   "relativamente" irreperibile) non appare riconducibile ad alcuna  ragionevole  ratio, con  violazione  dell'evocato  art.  3   Cost.   Per   ricondurre   a ragionevolezza il  sistema,  e'  necessario  pertanto,  nel  caso  di irreperibilita' "relativa" del destinatario, uniformare le  modalita' di notificazione degli atti  di  accertamento  e  delle  cartelle  di pagamento. A questo risultato si perviene restringendo  la  sfera  di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma,  del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e  lettera  e),  del d.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario "assolutamente" irreperibile  e,  quindi, escludendone l'applicazione al caso di  destinatario  "relativamente" irreperibile,  previsto  dall'art.  140  cod.  proc.  civ.  In  altri termini,  la  notificazione  delle  cartelle  di  pagamento  con   le modalita' indicate dal primo comma, alinea e lettera e), dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve essere consentita solo  ove  sussista lo stesso presupposto richiesto dalla  medesima  lettera  e)  per  la notificazione degli atti di accertamento: la  mancanza,  nel  Comune, dell'abitazione,  dell'ufficio  o   dell'azienda   del   destinatario (irreperibilita' "assoluta").     Ne consegue che, in accoglimento  della  sollevata  questione  di costituzionalita',   deve    essere    dichiarata    l'illegittimita' costituzionale    dell'impugnato    terzo    comma    (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. n.  602 del 1973 nella parte in cui dispone che, «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione  della  cartella di pagamento si esegue con le modalita' stabilite  dall'art.  60  del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», invece che: «Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda  del  contribuente,  la  notificazione  della   cartella   di pagamento si esegue con le modalita' stabilite  dall'art.  60,  primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre  1973,  n.  600». Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilita' "relativa" (cioe'  nei  casi  di  cui  all'art.  140  cod.  proc.  civ.),  sara' applicabile,  con  riguardo  alla  notificazione  delle  cartelle  di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello  stesso  art.  26  del d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale – come visto – «Per quanto non e' regolato dal presente articolo, si applicano  le  disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 cod. proc. civ., cui anche rinvia  l'alinea  del  primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.     Resta assorbita la censura basata sulla violazione  dell'art.  24 Cost.

per questi motivi

 LA CORTE COSTITUZIONALE   

dichiara  l'illegittimita'   costituzionale   del   terzo   comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto  comma)  dell'art.  26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla  riscossione delle imposte sul reddito), nella parte  in  cui  stabilisce  che  la notificazione  della  cartella  di  pagamento  «Nei   casi   previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue  con  le modalita' stabilite dall'art. 60 del d.P.R.  29  settembre  1973,  n. 600», anziche' «Nei casi in cui nel comune nel quale  deve  eseguirsi la notificazione  non  vi  sia  abitazione,  ufficio  o  azienda  del destinatario […] si esegue con le modalita' stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29  settembre  1973,  n. 600».

Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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