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La locazione ed l’opposizione all’esecuzione ex 618 bis cpc

La Cassazione del 31.8.2015 n. 17312 ha stabilito che anche se alle opposizioni all’esecuzione fondata su titolo c.d. locatizio vada applicato il relativo rito (618 bis cpc), nelle opposizioni ad esecuzione già iniziata – (ex art. 615 cpv. e 617 cpv. cpc) – restano fermi la competenza ed il rito deformalizzato della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione ai sensi dei capoverso di tale norma, con la conseguenza che non sussistono termini perentori o decadenze per la proposizione di domande riconvenzionali nella fase sommaria dell’opposizione ad esecuzione già iniziata.
A cura di Paolo Giuliano
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Il creditore, anche dopo aver ottenuto una sentenza di condanna del debitore, ha raggiunto solo in parte il suo obiettivo, infatti, con la sentenza ha un titolo per poter chiedere il pagamento, ma non ha ancora avuto il pagamento, ed in assenza di un adempimento spontaneo del debitore, il creditore deve procedere con l'esecuzione forzata, (preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto)ma anche in questa ipotesi, il debitore può sempre contestare l'esecuzione forzata, con le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.

Ci si potrebbe chiedere per quale motivo il debitore si dovrebbe opporre all'esecuzione forzata, sorvolando sulle opposizioni effettuate solo per motivi dilatori, i motivi potrebbero essere numerosi,  infatti, potrebbe essere venuto meno il titolo esecutivo, potrebbero non essere stati notificati il titolo esecutivo e il precetto, potrebbero essere stati notificati titolo esecutivo e precetto, ma la notifica del titolo esecutivo e del precetto è nulla.

Oltre a problemi formali potrebbero sorgere prima dell'inizio dell'esecuzione o dopo l'inizio dell'esecuzione dei problemi di procedura, basta pensare all'ipotesi in cui si pignora un bene non pignorabile (es perché costituito in un fondo patrimoniale), oppure viene pignorato, più volte, sempre lo stesso bene. Oppure è pignorato un bene completamente di un terzo e non del debitore o solo in parte del debitore (in quanto in comunione legale tra i coniugi). Volendo sorvolare su tutte le questioni che possono sorgere durate l'esecuzione, come la divisione di un bene solo in parte del debitore e sugli ulteriori oneri deontologici posti a carico del legale (come la comunicazione di inizio dell'esecuzione).

Oltre alle complicazioni che possono derivare da situazioni di fatto o da errori del creditore, ulteriori problemi possono derivare anche dall'applicazione delle norme, che, in teoria, mirano a semplificare o a risolvere, pregresse problematiche. Infatti, basta pensare all'art. 618 bis cpc il quale precede che "per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione  e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza".

L'art. 618 bis cpc, anche se pensato per le esecuzioni aventi ad oggetto titoli di lavoro, per come è stata formulata (per le materie trattate nel libro II titolo IV capi I e II) comprende anche l'art. 447 bis cpc che regola le controversie in materia di locazione, comodato ed affitto.

La ratio della devoluzione al giudice specializzato in materia – e della conseguente sottoposizione della controversia alle peculiarità del rito ad essa connaturato – di tutte le controversie che possano trovare la loro causa ultima nelle obbligazioni od altre situazioni giuridiche soggettive nascenti dalla locazione (o dal comodato) di immobili urbani deve essere ricercata nell'esigenza di fornire unicità alla tutela giurisdizionale e di fornire razionalità alla disciplina processuale tra fase cognitiva ed esecutiva, essendo la seconda il necessario ed ineliminabile complemento della prima.

Risulta evidente comprendere quando sussiste un collegamento tra il titolo esecutivo o l'esecuzione e l'originario oggetto locatizio oppure, quando, non sussiste più questo collegamento. Sicuramente sussiste il collegamento nelle ipotesi di contestazioni fondate sul medesimo rapporto locatizio mediante adduzione di diritti in quello trovanti fonte diretta ed immediata, come è reso evidente nelle opposizioni ad esecuzione (con cui è stato eccepito in compensazione dal debitore esecutato un controcredito per restituzione di cauzione relativa a contratto di locazione) e nelle ammesse riconvenzionali dell'opposto (fondate sul risarcimento del danno da condizioni dell'immobile all'atto del suo rilascio o sulla spettanza dei canoni od indennità di occupazione fino al rilascio): nelle quali si questiona di diritti trovanti causa comunque nell'inadempimento di originarie obbligazioni delle parti del rapporto locatizio.

Se dal campo del diritto sostanziale si passa al campo del diritto processuale, la situazione non migliora, infatti,  l'opposizione all'esecuzione prima dell'inizio dell'esecuzione si presenta con ricorso (e non con atto di citazione), l'opposizione all'esecuzione si presenta con ricorso (rimane competente il giudice dell'esecuzione solo per la fase deformalizzata, che si chiude con ordinanza, mentre diventa competente sempre il giudice specializzato in materia locatizia).

Quanto alle decadenze, non sussistono per le domande presentante nella fase deformalizzata presso il giudice dell'esecuzione.

Infatti, nonostante anche alle opposizioni all'esecuzione fondata su titolo c.d. locatizio (cioè relativo a controversie in materia di locazione di immobili urbani) vada applicato il relativo rito ai sensi dell'art. 618 -bis cod. proc. civ., nelle opposizioni ad esecuzione già iniziata – di cui agli artt. 615 cpv. e 617 cpv. cod. proc. civ. – restano fermi la competenza ed il rito deformalizzato della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dei capoverso di tale norma, con la conseguenza che non sussistono termini perentori o decadenze per la proposizione di domande riconvenzionali nella fase sommaria dell'opposizione ad esecuzione già iniziata.

Cass., civ. sez. III, del 31 agosto 2015, n. 17312 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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