L'art. 617 cpc disciplina le opposizioni all'esecuzione. Per rendere più agevole l'interpretazione della normativa in materia di opposizione all'esecuzione occorre annotare una serie di principi.
La contestazione al procedimento esecutivo può essere proposta tanto dal debitore (il quale, di solito, è colui più interessato a contestare l'esecuzione forzata), quanto dal creditore (il quale potrebbe vedersi assegnare alcune spese processuali o potrebbe non vedersi assegnare alcuni interessi ecc.).
Le contestazioni all'esecuzione possono essere di due tipi, con l'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto del creditore a procedere (es. il creditore è stato pagato o il creditore non ha mai avuto il credito), mentre con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta la regolarità formale del procedimento (si tratta di una contestazione sulla forma e sulle formalità e il problema sarà limitato al controllo della corrispondenza tra formalità dell'atto e formalità previste dalla legge).
Certo, in teoria la distinzione è relativamente semplice, in concreto, invece, non è sempre agevole comprendere quando si verte in materia di opposizione all'esecuzione e quando si verte in materia, (del resto potrebbero esserci delle contestazioni formali che, in realtà, minano proprio l'esistenza del diritto del creditore: come ad esempio l'inesistenza del titolo esecutivo); potrebbe esserci il titolo esecutivo, ma potrebbe essere venuta meno (sospesa) l'efficacia del titolo esecutivo; oppure il titolo esecutivo potrebbe essere stato revocato (come quando il decreto ingiuntivo è pagato dal debitore).
Potrebbero esserci anche varie forme di opposizione (come l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione all'esecuzione del decreto ingiuntivo); potrebbero esserci diverse formalità da seguire (come quando l'esecuzione riguarda una locazione); potrebbe essere viziata la notifica del titolo esecutivo o potrebbe essere viziata la notifica del precetto e di tutte le questioni relative all'eventuale sanatoria per il raggiungimento dello scopo.
Ci potrebbero essere delle contestazioni relative al soggetto a cui notificare il titolo esecutivo e il precetto, perché, ad esempio, è deceduto il debitore originario.
Potrebbero sorgere delle contestazioni relative a dichiarazioni provenienti da soggetti estranei all'esecuzione: in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile contro l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito, nonché quando si contesti la misura del credito assegnato, assumendosi che l'ordinanza sia stata emessa per un importo inferiore al dovuto.
Inoltre, occorre valutare se la contestazione relativa alla regolarità formale dell'esecuzione è proposta prima o dopo l'inizio dell'esecuzione (in genere con il pignoramento), se questo tipo di contestazione è effettuata prima dell'inizio del procedimento la forma dell'opposizione è l'atto di citazione, se, invece, la contestazione sorge dopo l'inizio dell'esecuzione la forma dell'atto di opposizione è il ricorso.
Ora dovrebbe essere più chiaro il disposto dell'art. 617 cpc che prevede le diverse opposizioni. In particolare l'art. 617 cpc stabilisce che "Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Continua l'art. 617 cpc "Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti".
Questo, però, non risolve il rapporto esistente tra opposizione agli atti esecutivi e processo di opposizione e cosa accade se invece del ricorso si usa la citazione.
Il rapporto tra processo di esecuzione e le opposizioni può essere descritto osservando che il giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi introdotto – dopo l'inizio dell'esecuzione – è stato configurato con una struttura bifasica. Infatti, si prevede una fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, che si svolge col rito camerale richiamato dall'art. 185 disp. att. cod. proc. civ. e si conclude con l'ordinanza che, ai sensi dei novellati artt. 616 e 618 cod. proc. civ., decide sulla sospensione, comunque non idonea al giudicato. Si prevede quindi una fase di merito che si svolge secondo il rito di cognizione ordinario, è esterna al processo esecutivo e si conclude con una sentenza idonea al giudicato.
Orbene, la fase dinanzi al giudice dell'esecuzione è delineata come fase necessaria, per quanto previsto dagli artt. 615, comma secondo, e 617, comma secondo, cod. proc. civ. e, comunque, è il giudice dell'esecuzione che, fissando un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, realizza il collegamento tra le due fasi.
Quanto, invece, al problema relativo all'uso dell'atto di citazione (e non di un ricorso) per presentare un'opposizione agli atti esecutivi, cioè quando non si segue il procedimento prescritto dall'art. 617, comma secondo, cod. proc. civ., proponendo ricorso, davanti al giudice dell'esecuzione, ma notificando un atto di citazione.
Sicuramente, questo tipo di opposizioni deve avere al forma del ricorso, sia per la questione concernente l'individuazione del giudice cui rivolgere il ricorso, sia perché la prescrizione contenuta nell'art. 617 cod. proc. civ. è inequivoca e si spiega tenuto conto della natura e dello scopo dell'atto, che tende a costituire un immediato contatto tra giudice e parte per consentire al primo la sollecita conoscenza della materia del contendere.
Inoltre, occorre anche osservare che quando i giudizi debbono essere introdotti con ricorso, la pendenza è determinata dal deposito del ricorso in cancelleria; pertanto, onde rispettare il termine perentorio per proporre opposizione agli atti, l'opponente che ha introdotto un'opposizione con atto di citazione avrebbe dovuto entro questo termine anche effettuare il deposito dell'atto introduttivo dell'opposizione.
L’inammissibilità per la scelta errata della forma dell'atto introduttivo (citazione anziché ricorso) sarebbe stata evitata nel caso in cui la citazione fosse stata depositata in cancelleria entro il termine di legge, essendo in tal modo ugualmente conseguita la finalità della legge, che è quella di manifestare direttamente al giudice, nel termine perentorio di venti giorni, le censure che si intendono rivolgere all'atto esecutivo.
Si tratta di un'applicazione del principio di conservazione degli atti, che questa Corte ha affermato con riferimento ad altre situazioni processuali (relativa all'ipotesi in cui dovendosi proporre appello con ricorso ed essendo stata invece proposto con citazione, l'inammissibilità si è ritenuta evitata soltanto dal tempestivo deposito della citazione o al caso aso speculare, in cui, dovendosi proporre l'appello con citazione e sia stato proposto con ricorso, la sanatoria si ha se l'atto sia stato non soltanto depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio).
Pertanto, ai sensi dell'articolo 617, comma secondo, cod. proc. civ., l'opposizione avverso gli atti del giudice dell'esecuzione si propone con ricorso, che deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di venti giorni, con la conseguenza che l'opposizione, che sia proposta con citazione, anziché con ricorso, può considerarsi tempestiva, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tale termine.
Cass., civ. sez. VI, del 8 febbraio 2016, n. 2490 in pdf