Può capitare che in dopo una vendita il bene consegnato al compratore dal venditore presenti dei vizi o difetti che ne diminuiscono, in modo apprezzabile il valore, oppure, rendono il bene totalmente inadatto all'uso a cui era destinato (in questa ipotesi i vizi o difetti sono talmente gravi da rendere inidoneo il bene all'uso destinato).
Risulta evidente che i vizi del bene producono e determinano – come conseguenza – la riduzione del valore del bene o la sua inidoneità all'uso destinato.
In queste situazioni, il compratore ha la possibilità di iniziare un'azione diretta per ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. Se il corrispettivo della vendita non è stato ancora pagato il compratore può decidere di non versare il prezzo dell'acquisto (in tutto o in parte) ed attendere che il venditore inizi un giudizio (ordinario o richieda un decreto ingiuntivo per il pagamento) per poi esercitare le possibilità riconosciute dall'art. 1492 c.c. chiedendo la totale risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
Dai vizi del bene deve essere distinta l'ipotesi dell'aliud pro alio. Infatti, è anche possibile che il bene consegnato al compratore appartenga ad un genere completamente diverso da quello indicato come oggetto del contratto e per questo motivo sia inidoneo all'uso ipotizzato o all'uso per il quale era stato acquistato. Quindi, si verifica l'ipotesi dell'aliud pro alio quando il bene consegnato, in quanto radicalmente diverso da quello assunto nel contratto, risulti appartenere ad un genere completamente ed inequivocabilmente differente da quello del bene pattuito, e, pertanto, sia del tutto inadatto a fornire l'utilità richiesta dal compratore
Anche nell'aliud pro alio (ti ho venduto una cosa per un altra) il bene potrebbe essere completamente inidoneo all'uso ipotizzato, in altre parole, l'ipotesi del bene viziato e l'ipotesi del bene diverso ex alius pro alio, coincidono per l'inidoneità del bene all'uso destinato, ma l'aliud pro alio si distingue dall'ipotesi dell'inidoneità del bene all'uso per vizi per il fatto che nel caso di vizi l'inidoneità all'uso è una conseguenza dei vizi del bene, nell'altra ipotesi (aliud pro alio) l'inidoneità all'uso è una conseguenza della differenza di genere tra il bene venduto e il bene consegnato.
In altre parole, il bene venduto, anche se affetto da vizi di fabbricazione o da mancanza di qualità promesse o essenziali, diviene semplicemente inidoneo all'uso a cui è ordinariamente destinato, ovvero subisce un'apprezzabile diminuzione di valore, continuando, tuttavia, ad appartenere al proprio genus originario.
Queste differenze, non solo solo teoriche, ma hanno anche delle conseguenze pratiche, infatti, se il compratore decide di non versare il prezzo e di attendere, per sollevare, le contestazioni, un eventuale decreto ingiuntivo, in presenza di vizi del bene (ex art. 1490 c.c.), ovvero in presenza di carenza del bene delle qualità essenziali o promesse (cfr art. 1497 c.c.), il compratore insolvente, provata l'effettiva sussistenza dei vizi o delle carenze può porre a fondamento di un'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte, ex art. 1492 c.c., sia l'actio redhibitoria, sia l'actio quanti minoris. quindi, risulta evidente che il compratore deve provare i vizi del bene.
Al contrario, in presenza di una vendita di aliud pro alio, il compratore il compratore insolvente può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal venditore, la base della propria legittimazione alla risoluzione giudiziale per inadempimento, ex arti. 1453 e seguenti c. c., senza alcuna necessità di provare la sussistenza di vizi redibitori o di carenze qualitative nel bene acquistato, solo ove denunzi un caso di aliud pro alio. Quindi, in caso di aliud pro alio il compratore deve affermare che si tratta di un bene appartenente ad un genere diverso da quello pattuito, eventualmente deve fornire la prova di questa differenza di genere, ma non deve provare l'inidoneità del bene per lo scopo a cui era destinato.
Cass., civ. sez. VI, del 30 aprile 2015, n. 8803 in pdf