L'art. 145 cpc stabilisce che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.
Quanto una persona giuridica riceve una notifica occorre valutare se tale notifica rispetta il disposto dell'art. 145 cpc ed, in particolare, occorre identificare, in concreto, chi sono i soggetti che possono ricevere la notifica ex art. 145 cpc, a pensa di invalidità della stessa. Se per alcune figure, non si pongono particolari problemi, molti dubbi sorgono relativamente all'identificazione della "persona addetta alla sede".
Ai fini della regolarità della notificazione degli atti alle persone giuridiche mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, primo comma, c.p.c.), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica.
Quindi, in concreto, la persona addetta alla sede
- deve trovarsi presso la sede della società
- la presenza presso la sede della società non deve essere occasionale
- la persona che addetta alla ricezione non deve, per forza, essere un dipendente della società
- deve avere l'incarico su ricevere le notifiche
- l'incarico può essere anche provvisorio e non stabile
Di conseguenza, se nella relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla società, anche se da questa non dipendente.
La società, per vincere la suddetta presunzione, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.
Si potrebbe pensare che la prova debba essere preceduta dalla querela di falso per la notifica (per le dichiarazione contenuta nella notifica), in realtà non è così, in quanto la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco (come nel caso di persona qualificatasi familiare convivente o, per le persone giuridiche, incaricata di ricevere la notificazione) e non per tutte le altre circostanze che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte, la cui veridicità può costituire oggetto di prova contraria.
In concreto, la prova può essere anche ottenuta mediante l'interrogatorio (testimonianza) della persona ricevente la notifica, ma il teste non solo deve dichiarare che non ha nessun rapporto lavorativo con la società, ma deve anche dichiarare che non ha mai avuto un incarico di ricevere le notifiche
Risulta, invece, insufficiente una testimonianza nella quale si dichiara di non essere dipendente della società, ma non si dichiara di non avere avuto alcun incarico di ritirare la posta per conto della società.
Cass., civ. sez. I, del 19 maggio 2015, n. 10201 in pdf