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Opinioni

L’opposizione all’ordinanza ex art. 612 cpc

La Cassazione del 7.7.2017 n. 16880 ha confermato il principio per il quale l’ordinanza ex art. 612 cpc che ha risolto una contesa fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all’ammissibilità dell’azione esecutiva intrapresa (esorbitando dal profilo funzionale dell’istituto ex 612 cpc), non è considerabile come una sentenza in senso sostanziale, ma la parte interessata, avendo il provvedimento ex art. 612 cpc carattere di decisione soltanto sommaria, se considera l’ordinanza ex 612 cpc come definitiva della fase sommaria di un’opposizione all’esecuzione, può tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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Le numerose problematiche del procedimento esecutivo

Anche il procedimento esecutivo può incontrare una serie di ostacoli durante il suo svolgimento (rendendo ancora più frustrante l'attesa del creditore).

Cercando di generalizzare, è inutile dire che questi "intoppi" possono essere classificati nei modi più svariati (basta pensare alla distinzione tra causa interna all'esecuzione o esterna del procedimento esecutivo ecc.).

Arrivati a questo punto si potrebbe pensare che il quadro è completo (per quanto desolante), ma per quale motivo porre dei limiti alla provvidenza, infatti, si potrebbero anche individuare una serie di questioni legate alle difficoltà o variazioni interpretative e/o legislative.

Contenuto dell'ordinanza ex art. 612 cpc

Infatti si potrebbe pensare all'ordinanza ex art. 612 cpc, questa ordinanza ha la funzione di individuare le modalità tecniche per eseguire un'esecuzione forzata per obblighi di fare (individuazione del direttore dei lavori, individuazione dell'impresa) che il titolo esecutivo, di norma, non contiene.

Però, nulla esclude che tale ordinanza possa anche superare tale limite e non prevedere solo la mera individuazione delle modalità tecniche con le quali procedere all'esecuzione degli obblighi di fare, ma potrebbe anche definire la portata del titolo esecutivo (ad esempio la condanna all'eliminazione di un manufatto da una strada è una condanna solo alla demolizione di uno specifico manufatto oppure è la condanna a lasciare libera la strada da qualsiasi ingombro ?)

In queste situazioni la parte che intende contestare l'ordinanza quale procedimento deve seguire ?

Diverse interpretazioni in base al variare delle norme

In relazione al tempo d'emissione del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che si ritenga aver tracimato dal compito di meramente regolare l'esecuzione, occorre distinguere tre periodi: a) anteriormente al 10  marzo 2006, epoca di entrata in vigore della riforma operata dall'art. 14 della I. 24/2/2006, n. 52, durante il quale era previsto lo strumento impugnatorio dell'appello avverso i provvedimenti emessi in sede di opposizione all'esecuzione; b) dal predetto 1 marzo al 3 luglio 2009, durante il quale, escluso l'appello, era possibile solo ricorrere in via straordinaria in cassazione; c) dal 4 luglio 2009 in poi, durante il quale, ripristinato il regime anteriore, ad opera dell'art. 49, comma 2, I. 18/6/2009, n. 69, era possibile esperire lo strumento impugnatorio ordinario dell'appello.

Ricostruzione della sentenza e dell'appello quale mezzo di contestazione all'ordinanza ex art. 612 cpc

Come si è detto, alla fine la situazione sembrava essersi stabilizzata a favore dell'appello dell'ordinanza ex art. 612 cpc: infatti, si affermava che n tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ove il giudice dell'esecuzione, nel determinare le modalità  esecutive, risolva una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e dell'ammissibilità  dell'azione esecutiva intrapresa deve riconoscersi al provvedimento adottato natura sostanziale di sentenza, in forza del suo contenuto decisorio sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e come tale esso è impugnabile con l'appello.

Ricostruzione in base alla distinzione tra fase sommaria di cognizione e fase di cognizione piena

Una diversa ricostruzione considera le ordinanze ex art 612 cpc che hanno travalicato i limiti della norma come un'ordinanza cautela alla quale può seguire il procedimento di merito.

Infatti, si afferma che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 612 c.p.c. che legittimamente abbia assunto il carattere oggettivo di risoluzione di una contesa fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità  dell'azione esecutiva intrapresa e dunque abbia esorbitato dal profilo funzionale dell'istituto di cui alla norma, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale decisiva di un'opposizione all'esecuzione e, dunque, impugnabile con il mezzo di impugnazione della sentenza che decida una simile opposizione, ma dà  luogo – e ciò anche qualora in essa si siano liquidate le spese giudiziali – alla conseguenza che la parte interessata, assumendo il provvedimento carattere di decisione soltanto sommaria, consideri l'ordinanza come definitiva della fase sommaria di un'opposizione all'esecuzione e, pertanto, possa tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c..

Cass. civ. sez. II del 7 luglio 2017 n. 16880

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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