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L’opponibilità ai creditori del fondo patrimoniale: Cassazione 28.09.2012 n.16526

L’annotazione della costituzione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio è l’unico elemento che rende opponibile ai creditori l’esistenza del fondo, di conseguenza, è l’annotazione che deve essere provata per impedire o per opporsi (ex art. 615 cpc) alle azioni esecutive sui beni compresi nel fondo e non è suffciente provare solo la costituzione del fondo.
A cura di Paolo Giuliano
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In un precedente articolo avevamo già individuato  i mezzi giuridici con i quali è possibile proteggere il patrimonio personale o della famiglia in un momento di crisi economica come quello attuale (qui l'articolo),  in un successivo articolo avevamo individuato le conseguenze penali derivanti dalla sottrazione fraudolenta dei beni ad alcuni creditori, nel caso specifico al creditore rappresentato dal fisco  (qui l'articolo).

Ovviamente, per raggiungere il risultato desiderato (proteggere il patrimonio familiare) è anche necessario che a "monte" lo strumento giuridico scelto adempia a  tutti i requisiti formali necessari per produrre l'effetto desiderato (proteggere il bene o il patrimonio e sottrarlo ai creditori), in mancanza il risultato può anche non essere raggiunto e si possono perdere i beni che si intendevano proteggere.

Tra i vari istituti giuridici (trust, fondo patrimoniale, vincolo di destinazione) che possono essere usati per proteggere il patrimonio familiare, questa volta  la Cassazione ci offre lo spunto per individuare gli aspetti  o requisiti formali necessari per rendere opponibile il fondo patrimoniale ai creditori e, di conseguenza, proteggere i beni compresi nel patrimonio familiare dalle azioni esecutive dei creditori.

Il fondo patrimoniale (167 c.c.) è un istituto attraverso il quale i coniugi o un terzo vincolano  alcuni beni al soddifacimento dei bisogni della famiglia. L'effetto di questo vincolo è quello di rendere i beni inseriti nel fondo patrimoniale aggredibili solo da creditori che hanno soddisfatto bisogni inerenti la famiglia (170 c.c.), quindi, i creditori che sono diventati tali, per soddisfare bisogni diversi da quelli della famiglia non possono aggredire i beni del fondo patrimoniale.  Si comprende che se la locuzione "bisogni della famiglia" si intende in senso letterale e viene intepretata in molto restrittivo (casa, alimenti, mantenimento, vestiario) ecco che i beni compresi nel fondo patrimoniale diventano inattaccabili.

Oltre la costituzione del fondo patrimoniale, (il documento con cui i coniugi manifestano la volontà di costituire il fondo e individuano i beni da inserire in detto fondo), il codice civile, apparentemente,  prevede altre due formalità per rendere opponibile ai creditori il fondo: l'annotazione del fondo a margine dell'atto di matrimonio (162 c.c.) e la trascrizione dello stesso nei registri della conservatoria immobiliare (2647 c.c.).

A questo punto, ci si chiede quale è il rapporto tra queste diverse formalità e, in particolare, ci si chiede se per rendere opponibile il fondo ai creditori è sufficiente solo l'annotazione o solo la trascrizione o sono necessarie entrambe le formalità. La risposta è stata fornita dalla Cassazione Sez. Un. del 13 ottobre 2009 n. 21658 secondo la quale per ottenre l'opponibilità del fondo ai creditori occorre far riferimento solo all'annotazione del vincolo a margine dell'atto di matrimonio e non alla trascrizione dello stesso (che avrebbe solo una funzione di pubblicità notizia). Sulla scelta effettuata dalla Cassazione a Sez. Un. forse è opportuno effettuare una piccola considerazione, infatti, la scelta dalla Cassazione può andare bene in caso di mera costituzione di un fondo avente ad oggetto beni di proprietà di entrambi i coniugi (c.d. costituzione non traslativa), ma la soluzione non è utilizzabile in caso di costituzione di un fondo "traslativa" (come ad esempio il caso in cui il bene inserito nel fondo è di un terzo la cui proprietà viene trasferita ad entrambi i coniugi), poichè, in tale ultima ipotesi, la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria non ha "solo funzione di pubblicità notizia", ma è una vera e propria trascrizione di un atto traslativo.

Comunque, è opportuno sottolineare che la Cassazione del 28 settembre 2012 n. 16526 conferma l'impostazione delle sezioni unite, ma aggiunge un particolare ulteriore, cioè spiega cosa deve fare il titolare del fondo per proteggere i beni compresi nel fondo da un pignoramento.

Infatti, diretta conseguenza di quanto affermato è il principio secondo il quale per opporsi all'esecuzione su beni compresi nel fondo patrimoniale, il titolare dello stesso non deve solo provare l'esistenza del fondo (quindi non deve solo produrre l'atto costitutivo del fondo) ma deve anche produrre un certificato di matrimonio sul quale è annotata la costituzione del fondo, in assenza del certificato l'opposizione non può essere accolta ed è rilevabile d'ufficio la mancata allegazione del certificato di matrimonio e l'eventuale assenza dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio  della costituzione del fondo patrimoniale.

Cassazione civ. sez. III, del 28 settembre 2012 n. 16526

§4.2. 11 motivoè infondato. Con esso ci si lamenta che il Tribunale abbia dato rilievo d'ufficio in sede decisoria alla mancata dimostrazione dell'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale, per ritenerne l'inopponibilità alla creditrice procedente ed a quelle intervenute, senza provocare previamente il contraddittorio sul punto, cosa che, se fosse stata fatta — sostiene il ricorrente – gli avrebbe consentito di produrre il certificato di matrimonio.

§4.2.1. Il Collegio osserva che i principi di diritto invocati non sono pertinenti. Va precisato che è principio consolidato di questa Corte che <<La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità -notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che – in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo – aveva ritenuto che l'esistenza del fondo non fosse opponibile al creditore ipotecario).>> (Cass. sez. un. n. 21658 del 2009; in precedenza: Cass. n. 24332 del 2008).

Ora, quando il soggetto che ha costituito il fondo patrimoniale propone l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. contro il creditore che voglia procedere su un bene facente parte del fondo, opposizione riconducibile all'ambito della c.d. opposizione all'esecuzione per impignorabilità del bene, il fatto dell'annotazione della costituzione nell'atto matrimoniale, inerendo alla enunciazione dei fatti giustificativi della impignorabilità, costituisce un fatto costitutivo della domanda di accertamento dell'inesistenza della pignorabilità, che altrimenti, secondo il sopra riportato principio di diritto non può essere sostenuta.

Ne deriva che egli ha l'onere di individuare l'annotazione nell'atto introduttivo dell'opposizione all'esecuzione in cui fa valere l'esistenza del fondo e l'inerenza del bene ad esso. Il tema dell'esistenza dell'annotazione è, pertanto, elemento necessario della domanda e se nel ricorso non lo si allega si è in presenza di una domanda di accertamento del diritto di procedere ad esecuzione fondata su fatti inidonei a giustificare la dedotta impignorabilità. Ora, il giudice che, anche in sede decisoria, rilevi tale inidoneità non introduce nel processo una questione nuova, ma si limita a rilevare in iure che la domanda sottesa all'opposizione non è stata articolata con la deduzione di tutti gli elementi che in iure sono necessari, a livello di allegazione, per giustificarla. Il suo rilievo non determina uno sviluppo della lite verso un tema che non era già introdotto, ma si limita a dare peso all'inidoneità in iure dei fatti posti a fondamento della domanda.

Il principio di diritto che consentirebbe di ritenere infondato il motivo è, dunque, il seguente: <<Quando il soggetto che ha costituito il fondo patrimoniale propone contro il creditore che voglia procedere su un bene facente parte del fondo l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. (riconducibile all'ambito della c.d. opposizione all'esecuzione per impignorabilità del bene), è tenuto ad allegare, quale fatto costitutivo della domanda di accertamento dell'inesistenza della pignorabilità, il fatto dell'annotazione della costituzione nell'atto matrimoniale, inerendo esso alla enunciazione dei fatti giustificativi della impignorabilità. Ne deriva che il giudice che in sede decisoria rilevi la mancata allegazione di tale fatto non introduce nel processo una questione nuova, ma si limita a rilevare in iure che la domanda sottesa all'opposizione non è stata articolata con la deduzione di tutti gli elementi che in iure sono necessari, a livello di allegazione, per giustificarla, con la conseguenza che detta rilevazione non integra violazione dell'art. 183, terzo comma (ed ora quarto comma), c.p.c., atteso che fra le questioni cui fa riferimento tale norma non rientra quella derivante dall'omessa allegazione di un fatto costitutivo in iure della domanda giudiziale>>.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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