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L’interruzione del processo per morte dell’avvocato

La Cassazione del 8.4.2016 n. 6838 ha stabilito che la morte dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo (se vi è stata un’effettiva compressione del diritto di difesa), anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza; l’irrituale prosecuzione del processo può essere dedotta e provata con i documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.
A cura di Paolo Giuliano
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Interruzione del processo

Durante un processo possono verificarsi degli eventi (esterni al processo stesso) che incidono (indirettamente) sul procedimento giudiziale oppure, quanto meno, ci sono degli eventi (esterni al processo) che non sono irrilevanti per il giudizio. Basta pensare all'evento morte della parte o dell'avvocato della parte. Si tratta di eventi che (in diversa misura) incidono sul processo ed è diversa il rilievo che il legislatore (l'interpretazione giurisprudenziale) hanno dato a tali eventi.

In modo più chiaro si potrebbe osservare che se muore una delle parti processuali i suoi eredi potrebbero non essere interessati alla lite oppure potrebbero avere l'esigenza adottare altre strategie processuali, ecco che il legislatore, da un lato, ha previsto la morte della parte processuale come un evento interruttivo del processo ex art. 300 cpc, ma dall'altro, rilevando che si tratta di tutelare l'interesse (soprattutto interno) di "gestione della lite"  ha previsto che se la morte non viene dichiarata in udienza il procedimento continua, cioè non è interrotto, fino a quando l'evento morte non è dichiarato nel processo.

E' opportuno notare che l'evento della morte della parte costituita potrebbe non essere mai dichiarato nel processo, per cui si potrebbe verificare una scissione tra la situazione reale (morte di una delle parti del procedimento) e il processo che continua con le parti originaria (anche se una di queste è deceduta).

La morte dell'avvocato durante il processo

Anche la morte dell'avvocato della parte costituita è un evento che  ha rilevanza per il processo, la rilevanza deriva, sicuramente dall'esigenza di "gestione della lite", ma a tale interesse (interno alla medesima parte) si aggiunge l'esigenza di non lasciare una delle parti priva di difensore oppure senza la possibilità di comprendere tutti i meccanismi processuali. Allora sorge una domanda, queste diverse esigenze (o interessi) hanno rilevanza ed incidono sulla disciplina dell'interruzione del processo per morte dell'avvocato in modo diverso rispetto l'interruzione del processo per morte della parte costituita oppure la situazione è identica ?

Per poter rispondere a questo quesito è opportuno partire dal dato normativo, sul punto il legislatore con l'art. 301 cpc ha previsto che se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte del procuratore stesso. Dal dato legislativo è possibile trarre degli elementi che possono essere usati per comprende come funziona il sistema.

Interruzione per morte dell'avvocato non dipende dalla dichiarazione della morte

L'art. 301 cpc non richiede la dichiarazione della morte e non subordina l'interruzione del processo alla dichiarazione della morte a tale come prevede  l'art. 300 cpc nell'ipotesi di morte della parte costituita. Ecco, quindi, che si potrebbe già pensare che la morte dell'avvocato determina in modo automatico l'interruzione del procedimento.

La morte dell'avvocato comporta sempre ed in modo automatico l'interruzione del processo

Eco, quindi, che si potrebbe afferma che la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

Interruzione per morte dell'avvocato solo se lede il diritto alla difesa

Questo, però, non completa il quadro infatti, l'eccessivo allungamento dei tempi del processo (derivante dall'automatica interruzione senza nessun tipo di valutazione della situazione concreta) lederebbe un altro diritto quello del giusto processo (dei tempi certi del processo), quindi, da un lato, andrebbe tutelato il diritto della parte ad essere compiutamente difesa, dall'altro, il diritto delle altre parti ad avere procedimenti certi nei tempi.

La contrapposizione tra l'esigenza di tutelare il diritto alla difesa e il diritto a non vedersi allungare i tempi del procedimento ha spinto a elaborare una diversa ricostruzione dell'interruzione del processo in caso di morte dell'avvocato, infatti, posto che l'interruzione del processo per morte dell'avvocato è prevista per tutela il diritto alla difesa e, quindi, presuppone il  concreto pregiudizio del diritto alla difesa, quindi, non ci può essere interruzione se non c'è una concreta lesione del diritto alla difesa, (come nell'ipotesi in cui, il periodo di sospensione del difensore dalla professione – circostanza equiparata, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., al decesso del professionista – era integralmente decorso tra l'udienza in cui era stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e quest'ultima, sicché non aveva inciso su esse).

Elementi comuni alle diverse ricostruzioni

Le diverse ricostruzioni hanno degli elementi comuni:

  • la morte per essere rilevante ai fini dell'interruzione deve riguardare l'unico difensore della parte costituita, di conseguenza, se la parte è costituita tramite più avvocati la morte di uno di questi non comporta interruzione del processo.
  • la parte deve essere costituita, la morte dell'avvocato designato prima della costituzione della parte è irrilevante

Conseguenze della prosecuzione del processo e prova dell'evento morte

La morte dell'avvocato (quando comporta interruzione del processo)  preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

L'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo (morte), può essere dedotta e provata (372 cpc), mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

Cass., civ. sez. III, del 8 aprile 2016, n. 6838 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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