Le problematiche (ma la stessa normativa) in materia di parcheggi pertineziali agli appartamenti (o dei parcheggi in condominio) sono una delle più complesse e travagliate.
In un precedente articolo avevano cercato di fare il quadro della situazione e, soprattitto, avevamo cercato di descrivere la situazione attuale.
Per quanto ora può interessare, al fine di meglio inquadrare la decisione della Corte di Cassazione oggetto del presente articolo, è opportuno ricordare che alla fine del 2005 è stato approvato l'art. 12 della legge n. 246 del 2005 secondo cui gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari.
Questa novità legislativa aveva creato un indiscusso fermento nel "mondo dei parcheggi" condominiali o pertineziali agli appartamenti, perchè sembrava che il legislatore avesse voluto spezzare quel legale indissolubile tra appartamento e parcheggio (esistente sulla base della legislazione ateriore al 2005) e accreditato dalla intepretazione dottrinale e giurisprudenziale, permettendo, al contrario, la circolazione autonoma e separata tra parcheggio e appartamento (normativa ex legge 246 del 2005).
Oggi, a distanza di qualche anno, la vera portata innovativa della legge del 2005 è delineata e (purtroppo) non appare (almeno dall'interpretazione della giurisprudenza che della legge del 2005 viene fatta dalla giurisprudenza) una così netta novità, come, invece, sembrava ai primi commentatori e come sembra, ancora oggi, dalla semplice lettura della legge.
La Cassazione civ. sez. 6 del 5 giugno 2012 n. 9090 ha ad oggetto proprio l'analisi della portata applicativa della legge del 2005 n. 246 e ha stabilito che questa non ha efficacia retroattiva e non è una intepretazione autentica della pregressa disciplina, quindi, si può applicare solo ai parcheggi costruiti successivamente al 2005. Mentre i parcheggi costruiti anteriormente al 2005 e per i quali sono già stati stipulati gli atti di trasferimento (vendita) degli appartamenti sono regolati dalla vecchia disciplina che non permette la separazione tra parcheggio e appartamento.
Cass. civ. sez. 6 del 5 giugno 2012 n. 9090
l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione, afferma che alla nuova disposizione posta dall’art. 12 della legge n. 246 del 2005 non solo va negata efficacia retroattiva, ma va altresì disconosciuta qualsiasi natura di interpretazione autentica della precedente disciplina, difettando il presupposto necessario a tal fine, rappresentato dalla incertezza applicativa della disciplina anteriore (Cass. n. 378 del 2010; Cass. n. 4264 del 2006); che, pertanto, il ricorso principale va accolto e la causa rinviata, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, che si atterrà, nel decidere,al seguente principio di diritto:
“L’art. 12, nono comma, della legge n. 246 del 2005, che ha modificato l'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, non ha effetto retroattivo né natura interpretativa; ne consegue che la disciplina anteriore di cui all’art. 41 sexies, che attribuisce al soggetto che abita stabilmente l’unità immobiliare sita nell’edificio un diritto reale d’uso sullo spazio destinato a parcheggio interno che non ecceda il limite minimo prescritto dalla legge, trova applicazione nei casi in cui, al momento della entrata in vigore della nuova disciplina, risultino già stipulati gli atti di vendita delle singole unità immobiliari“;