Il codice civile del 1942 era impostato sull'uso prevalente del denaro contante nelle transazioni commerciali, mentre altre forme di pagamento (assegni, cambiali) erano relegate ad ipotesi marginali.
Questa impostazione di base influenzava anche altri aspetti come, ad esempio, il momento dell'adempimento, l'estinzione di un'obbligazione pecuniaria si verifica nel momento in cui il debitore consegna il denaro al creditore. Oppure la sostituzione del mezzo di pagamento (da denaro ad assegno o il pagamento non in denaro, ma in assegno) era considerata una modifica del contratto ed andava tratta come tale, cioè richiedeva il consenso di entrambi i contraenti, in mancanza il pagamento con assegno non liberava il debitore (se ab origine era previsto un pagamento con denaro contante).
Però, il legislatore ha imposto metodi di pagamenti elettronici (quindi svincolati) dal denaro contante, basta ricordare la normativa anti-riciclaggio, che non ammette pagamenti con moneta per importi superiori a 12.500 euro (il D.L. n. 138/2011 ha abbassato tale importo a € 2.500, altra riduzione a € 1.000 si è avuta con la c.d. manovra Monti del dicembre 2011), la ratio dell'introduzione del divieto dell'uso del denaro contante può essere trovata nell'esigenza di combattere i proventi illeciti della criminalità organizzata e di combattere l'evasione fiscale.
Attualmente il sistema di pagamento può essere descritto in questo modo: 1) pagamenti superiori a 12.500 euro (oggi 1000 euro) non possono essere effettuati se non con mezzi diversi da denaro, questi ultimi, quindi, quindi sono praticamente equiparati al denaro; 2) mentre per i pagamenti inferiori a euro 12.500 (ora 1.000) occorre distinguere tra 2a) pagamenti con assegni circolari che sono completamente equiparati al denaro e che non è possibile rifiutare (Cass., sez. un., 18 dicembre 2007, n. 26617), 2b) pagamenti con assegni semplici, in tal caso possono essere rifiutati solo se sussiste una valida ragione, quindi, di fatto, sono non rifiutabili, così la Cass., sez. un., 4 giugno 2010, n. 13658).
Da quanto detto si deduce che le modalità di estinzione dei debiti o di pagamento delle obbligazioni pecuniarie previste dall'originario codice civile sono state (di fatto) riscritte. E la riscrittura è molto ampia, infatti, basta pensare all'art. 1277 c.c. il quale anche se prevede che i debiti di denaro possono essere pagati con moneta avente corso legale nello stato, viene aggiornato nel senso che la locuzione moneta, non si intende più come "moneta" liquida, ma è letta ed interpretata come "sistema valutario" nazionale o come moneta dematerializzata o virtuale (Cass. civ. sez. III, del 9 ottobre 2012 n. 17146).
In base a quanto sopra detto occorre anche rispondere a due ulteriori quesiti: 1) esiste la possibilità per il creditore di rifiutare il pagamento con mezzi diversi dal denaro ad esempio un assegno ?; 2) il quale momento il debito si può considerare estinto quando il pagamento è effettuato con un mezzo diverso dal denaro ad esempio con un assegno ?
Da quanto detto discende anche che il creditore non può rifiutare il pagamento con modalità elettroniche quando l'importo è superiore a 1000 euro. Ovviamente, per i pagamenti inferiori a 1000 euro è sempre possibile pagare in denaro, ma in presenza di un pagamento per un debito inferiore a 1000 euro se il pagamento è effettuato in assegno è possibile rifiutare l'assegno ? (la stessa domanda si potrebbe porre anche chiedendosi se in presenza di debiti superiori a 1000 euro il creditore può rifiutare l'assegno, quando, ad esempio, è sicuro che l'assegno non è "coperto").
Risulta evidente che la risposta alla domanda dipende dal tipo di tutela che si vuole fornire al creditore, infatti, se si vuole fornire una tutela forte al creditore si potrebbe dire che il creditore – indipendentemente dall'importo del debito – può sempre rifiutare il pagamento con assegno (circolare o semplice) se non c'è prova che gli assegni siano coperti (quindi, mentre, l'assegno circolare fornisce immediatamente tale prova e, quindi, sarebbe impossibile rifiutare il pagamento tramite assegno circolare, l'assegno semplice non fornisce tale prova immediata).
Se, al contrario, si vuole fornire una tutela debole al creditore, si potrebbe sostenere che occorre distinguere tra pagamenti superiori o inferiori a 1000 euro e tra pagamenti effettuati con assegni circolari o semplici. Per i pagamenti di debiti superiori a 100 euro il pagamento con assegno non è rifiutabile (salvo non ci sia la certezza dell'insolvenza del debitore e non solo il timore della mancata copertura dell'assegno, prova, ovviamente che sarebbe a carico del creditore e che sarebbe difficile da raggiungere quando il pagamento è effettuato con assegno circolare). Per i pagamenti inferiori a 1000 euro non c'è l'obbligo di accettare assegni, ma il rifiuto dell'assegno può essere giustificato solo quando c'è la certezza dell'insolvenza del debitore (e non solo il timore della mancata copertura dell'assegno), prova, ovviamente che sarebbe a carico del creditore e che sarebbe difficile (non impossibile) da raggiungere quando il pagamento è effettuato con assegno circolare.
Entrambe le ricostruzioni lasciano dei dubbi, infatti, nulla esclude che il creditore, una volta accettato l'assegno (circolare o semplice) non riesca ad incassare, per un motivo, qualsiasi: assegno falco, pignoramento del conto ecc. In tutte queste situazioni quale tutela può essere offerta al creditore il quale in presenza di pagamenti con assegni (se non possono essere rifiutati o che possono essere rifiutati solo quando c'è la certezza dell'insolvenza del debitore) ? La risposta si ottiene chiedendosi in quale momento l'obbligazione pecuniaria si considera estinta, quando il pagamento è effettuato con assegno (sia quando il creditore non può rifiutare l'assegno, sia quando non ha la prova dell'insolvibilità del debitore).
L'obbligazione pecuniaria, quando il pagamento è effettuato con assegno si considera estinta quando il creditore ha materialmente la disponibilità della somma (non nel momento in cui riceve l'assegno dal debitore). questo principio è applicabile sia agli assegni bancari semplici sia agli assegni circolari, infatti, l' assegno circolare, (pur costituendo un mezzo di pagamento sul quale il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarità e dell'autenticità del titolo e non ha un apprezzabile interesse a pretendere l'adempimento in denaro), conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti.
Cass., civ. sez. I, del 16 aprile 2015 n. 7761 in pdf