Il recupero dei crediti in presenza di coniugi in comunione legale dei beni (177 c.c.) può presentare alcuni problemi per il creditore. Infatti, il creditore deve valutare se 1) il bene su cui intende pignorare è (o meno) in comunione legale (ex art. 177 c.c.) o si tratta di bene personale del singolo coniuge, 2) inoltre deve valutare se il debito è un debito personale del coniuge o è un debito assunto per la famiglia; 3) ed, infine, se sussistono motivi di esclusione del bene dal pignoramento (es. fondo patrimoniale).
Il motivo di queste precisazioni si chiarisce se si considera che sono diverse le possibilità di aggredire i beni in comunione legale tra i coniugi (o i beni personali) in base alla natura familiare (o meno) del debito assunto da uno o da entrambi i coniugi.
Gli articoli del codice civile che disciplinano i debiti assunti per la famiglia e i debiti personali (perché non familiari o perché precedenti al matrimonio) e i beni che garantiscono tali debiti sono gli articoli da 186 c.c. a 190 c.c.
I beni in comunione tra i coniugi rispondono (ex art. 186 c.c.) e possono essere pignorati per 1) tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto; 2) tutti i debiti inerenti l'amministrazione; 3) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia; 4) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
Quindi, in sintesi, i beni in comunione legale dei coniugi sono posti a garanzia dei debiti assunti per l'interesse della famiglia, in questo caso è irrilevante se il debito è contratto da entrambi o solo uno dei coniugi.
La comunione legale è una comunione senza quote (anche se resta una comunione), in presenza di debiti della comunione è aggredibile l'intero bene.
Se i beni della comunione sono insufficienti, i creditori "per debiti assunti nell'interesse della famiglia" possono agire ex art. 190 c.c. sui beni personali del singolo coniuge quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti. I creditori (familiari) possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito. Quindi, in caso di mancanza o di insufficienza dei beni della comunione, i creditori (familiari) possono aggredire beni personali di uno dei coniuge, ma solo per il 50% del valore del credito.
Quanto, invece ai creditori personali di uno dei coniugi e i beni in comunione occorre distinguere tra debiti assunti prima o dopo il matrimonio.
Per i debiti assunti prima del matrimonio da uno dei coniugi – in generale – è previsto dall'art. 187 c.c. che i beni della comunione, (salvo quanto disposto nell'articolo 189 c.c.), non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio. E' prevista un'eccezione quando i beni personali del coniuge non sono sufficienti, in questa ipotesi, l'art. 189 comma II c.c. prevede che i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.
Quindi, i creditori personali del coniuge (per un debito personale del coniuge sorto prima o durante il matrimonio) possono aggredire i beni della comunione legale, per un importo corrispondete all'intero credito, ma i beni della comunione risponderanno solo per un valore pari alla quota di comproprietà del coniuge (cioè 1/2 o il 50% del bene in comunione). In altri termini, la quota del bene in comunione è aggredibile dai creditori personali, si è in presenza di un limite quantitativo. (Identica situazione si verifica per debiti di straordinaria amministrazione assunti solo da un coniuge ex art. 189 comma I c.c.).
Sussiste anche un limite procedurale a tutela dei beni in comunione. Infatti, i beni della comunione non sono aggredibili direttamente, poiché rispondono dei debiti personali di uno dei coniugi solo in via sussidiaria, se i beni personali del singolo coniuge non riescono a coprire il recupero del debito (e per la parte di debito non coperto con i beni personali).
E' ovvio che in presenza di debiti sorge il problema di tutelare i beni dall'aggressione dei creditori. Sul punto si può distinguere il problema tra i rimedi usabili dai coniugi (da entrambi o da uno di loro) per tutelare il patrimonio familiare dai creditori, dai rimedi a disposizione del singolo coniuge per tutelare la sua quota di comproprietà sui beni in comunione legale dall'aggressione dei creditori personali dell'altro coniuge.
In presenza di debiti del singolo coniuge occorre valutare se il bene della comunione è aggredibile (pignorabile) per intero oppure se è aggredibile (pignorabile) solo per la quota parte in proprietà del coniuge debitore.
La comunione legale è una comunione senza quote (anche se resta una comunione, ma diversa dalla comunione ordinaria o convenzionale), di conseguenza, in presenza di debiti del singolo coniuge non è aggredibile solo una quota parte del bene, ma l'intero bene, questo principio è stato applicato dalla Cass. civ. sez. III del 6 dicembre 2018 n. 31563.
In particolare la Cass. civ. sez. III del 6 dicembre 2018 n. 31563 ha affermato che in presenza di una esecuzione immobiliare intrapresa esclusivamente nei confronti del (coniuge) debitore e con riferimento a bene in comunione legale per la metà (con quota quindi di pertinenza del coniuge), ma pignorato nella sua integralità, occorre dichiarare la correttezza del pignoramento per l'intero del bene, pur se in parte compreso nella comunione legale con il coniuge non debitore, salvo il diritto di quest'ultimo alla corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, corresponsione dovuta in dipendenza dello scioglimento della comunione legale limitatamente al bene trasferito.
In tutte le ipotesi in cui un bene della comunione legale (si ricorda che i beni in comunione legale sono in comproprietà tra i coniugi) è aggredito per estinguere un debito personale di uno di uno dei coniugi, si apre il problema 1) di come deve procedere l'esecuzione e 2) di come il coniuge (non debitore, ma comproprietario del bene) possa tutelare la sua quota di proprietà da un'esecuzione non voluta e da un debito non proprio.
Relativamente all'esecuzione la Cass. civ. sez. II del 24 gennaio 2019 n. 2047 ha affermato che non occorre disporre la separazione della quota spettante al comproprietario non debitore (l'altro coniuge non debitore) ai sensi dell'art. 600 c.p.c., infatti, essendo gli immobili in comunione legale tra i coniugi, non si è in presenza di quote distinte e paritarie, ma di comunione senza quote, in cui il diritto di ciascun coniuge investiva ogni singolo bene nella sua interezza. La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta, che l'espropriazione per crediti personali di uno solo dei coniugi di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto detti cespiti nella loro interezza e non per la metà o per una quota, per cui, in caso di divisione, è esclusa l'applicabilità sia della disciplina dell'espropriazione di beni indivisi (artt. 599 e ss. c.p.c.), sia di quella contro il terzo non debitore (Cass. 6575/2013). Non era quindi consentito separare la quota spettante al coniuge ai sensi degli artt. 600 e ss. c.p.c., (Cass. civ. sez. II del 24 gennaio 2019 n. 2047).
Sul punto relativo a come il coniuge (non debitore) possa tutelare la sua comproprietà del bene è opportuno sottolineare che il coniuge non obbligato personalmente ha titolo di opporsi all'esecuzione sui beni in comunione legale ed, in questa veste, può assumere due diverse posizioni: – far valere, mediante opposizione di terzo all'esecuzione, che il credito azionato non è di carattere familiare, oppure che quella sui beni in comunione è una responsabilità sussidiaria rispetto a quella personale dell'altro coniuge, per cui il creditore non può soddisfarsi affatto o illimitatamente sui beni in regime di comunione legale; – denunciare, mediante opposizione agli atti esecutivi, che l'esecuzione interferisce processualmente sulla sua posizione, ad esempio, privandolo del potere di separazione della propria quota. In questo caso la posizione del coniuge comproprietario viene in rilievo per la possibilità che questi ha di chiedere la separazione della propria quota in caso di vendita o di assegnazione del bene, come stabilisce il successivo art. 600 c.p.c.
Se il coniuge non debitore non si attiva per tutelare le proprie ragioni anche in presenza della comunione legale dei beni o di beni in comunione legale ex art. 177 c.c. è applicabile il principio della Cass. sez. un. del 28.11.2012 n. 21110 secondo il quale " Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo".
Resta aperto il problema dell'eventuale azione di rivendica del coniuge (anche se pro quota), questo perché le sopra esposte misure a tutela del coniuge possono essere esperite se viene pignorato un bene in comunione legale pro quota (cioè limitatamente alla quota del coniuge debitore), ma non se viene pignorato l'intero bene (anche la quota dell'altro coniuge) in questa situazione il coniuge avrebbe il diritto di rivendicare la quota parte del bene.
Anche se il coniuge non esercita una di queste opzioni, conserva il diritto di ottenere il rimborso dall'altro coniuge di una somma pari al valore della quota di bene oggetto di espropriazione e persa per estinguere un debito personale.
Cass., civ. sez. III, del 10 febbraio 2015, n. 2471 in pdf