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Opinioni

L’erede e la prova della simulazione

La Cassazione del 22.5.2017 n. 12854 ha stabilito che la prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (art. 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, (che non hanno esercitano l’azione di riduzione) versano nelle stesse condizioni del de cuius, e non possono legittimamente dirsi “terzi” rispetto al negozio.
A cura di Paolo Giuliano
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La simulazione oggettiva e soggettiva

Nel contesto civile può capitare che le parti hanno interesse ad celare un determinato contratto oppure a celare la reale parte contrattuale.

Per raggiungere un tale risultato si ricorre alle simulazione.

La simulazione (oggettiva) può riguardare il contratto e si definisce simulazione assoluta quella con la quale le parti, anche se stipulano un contratto, in realtà non voglio nessun contratto, mentre viene denominata simulazione relativa quella con la quale le parti voglio un contratto diverso da quello realmente stipulato (es. una locazione in realtà è una vendita a rate).

Anche se la simulazione (di solito) ha ad oggetto l'intero contratto non si deve escludere la possibilità che la simulazione abbia ad oggetto solo un elemento specifico del contratto come ad esempio può essere il canone occulto di una locazione.

La simulazione (soggettiva) riguarda le parti contrattuali, in particolare il contratto stipulato è quello realmente voluto, ma le parti contrattuali (quelle che hanno stipulato il contratto) non sono coloro che realmente subiscono gli effetti del contratti (c.d. interposizione fittizia di persone), ad esempio si potrebbe pensare al contratto con il quale tizio vendi a caio un immobile, ma il reale acquirente è sempronio padre di caio.

La contro dichiarazione nel contesto della simulazione

La simulazione presuppone un altro elemento la c.d. controdichiarazione: una dichiarazione dalla quale risulta che le parti non hanno voluto nessun contratto oppure che le parti hanno voluto un contratto diverso da quello stipulato oppure risulti chi sia il reale destinatario (parte contrattuale) degli effetti del contratto

La controdichiarazione, nei rapporti fra le parti, costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, non è un contratto, ma è un atto di riconoscimento dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato nel caso della simulazione assoluta (o dell'esistenza di un contratto diverso da quello realmente voluto dalle parti nel caso della simulazione relativa) ecc.

La contro dichiarazione non deve essere contestuale alla simulazione, ma può anche essere redatta successivamente alla stipula del contratto.

L'importanza della contro dichiarazione si comprende nel momento in cui si cerca di fornire la prova della simulazione, infatti, ex art. 1417 cc solo ai terzi è ammessa la prova per testimoni della simulazione, mentre le parti contrattuali non possono usare la prova testimoniale per provare la simulazione

La simulazione in presenza di una successione mortis causa

Le difficoltà relative alla prova della simulazione si acuiscono nel momento in cui la simulazione è connessa ad una successione mortis causa. Per rendere più concreta la situazione si potrebbe pensare al caso in cui è contestata la simulazione di un contratto di vendita, stipulato dal de cuus, con

In particolare, in relazione alla simulazione,  occorre valutare se gli eredi sono terzi (e, quindi, non sono soggetti ai limiti probatori della simulazione) oppure sono equiparati dalle parti contrattuali (e, quindi, sono soggetti ai limiti della simulazioni).

In realtà, non basta valutare la posizione dell'erede (poiché la risposta sarebbe scontata) posto che l'erede subentrando in tutte le posizioni del de cuius (attive e passive) non può dirsi terzo rispetto al de cuius, ma è equiparato al de cuius stesso (soprattutto quanto l'erede non esercita l'azione di riduzione).

La prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (art. 1417 cc) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del de cuius, non possono legittimamente dirsi "terzi" rispetto al negozio: deve pertanto escludersi la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte.

Erede pretermesso e simulazione

Nessuna limitazione probatoria incontra, per converso, l'erede che agisca in qualità di legittimario, per la tutela, di un diritto suo proprio, a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota.

Cass. civ. sez. II del 22 maggio 2017 n 12854

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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