Con la fine del matrimonio, tra i coniugi sorge il bisogno di regolare i loro rapporti patrimoniali. Si tratta di una questione molto delicata perché non comprende solo l'eventuale diritto al mantenimento (del coniuge debole o verso i figli), ma anche la concreta divisione del patrimonio comune e l'adempimento degli obblighi di restituzione per le spese fatte per beni solo di uno dei coniugi.
Tutte queste pendenze economiche possono trovare una loro regolamentazione con gli accordi di separazione divorzio. se questo tipo di accordi possono risolvere dei contrasti tra i coniugi non è detto che possono andare bene ad uno dei creditori dei coniugi o ai creditori dei coniugi, posto che gli accordi di separazione possono spostare da un soggetto ad un altro beni. E, in questo momento, si innesta il problema relativo alla natura onerosa o gratuita dei trasferimenti attuati tra i coniugi in sede di separazione e divorzio, questione che diventa rilevante per i creditori che si ritengono lesi o che vedono il patrimonio di uno dei due coniugi, sul quale intendono soddisfarsi, depauperarsi.
L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è uno strumento che i creditori (anche di uno dei coniugi) hanno a propria disposizione per impedire che il debitore sottragga i beni che compongono il suo patrimonio, (ad esempio trasferendoli in sede di separazione o divorzio all'altro coniuge).
Per poter esercitare l'azione revocatoria non è necessario che l'intero patrimonio sia compromesso, ma è sufficiente che siano posti in essere atti che riguardano solo alcuni beni. Va ribadito il principio per cui il requisito ex art.2901 c.c. cd dell' eventus damni non coincide necessariamente con la totale compromissione della consistenza quantitativa del patrimonio del debitore, ben potendo ravvisarsi anche in un atto che renda più incerta o difficile, anche a seguito di una variazione meramente qualitativa di tale patrimonio, la, prospettiva di soddisfacimento del credito. Sicchè, una volta provata la diminuzione patrimoniale indotta dall'atto revocato, incombe sul convenuto che eccepisca la mancanza di tale requisito, l'onere di provare, in ragione delle entità patrimoniali residue, l'insussistenza di un rischio siffatto.
L'applicabilità dell'azione revocatoria agli accordi di separazione e divorzio, presuppone anche la risoluzione di un'altra questione quella relativa alla compatibilità tra la tutela dell'interesse del creditore a non vedere il patrimonio de debitore sfaldarli e l'interesse dei congiunti del debitore a ricevere l'eventuale mantenimento dal coniuge e/o genitore.
Sul punto si può affermare che l'atto di trasferimento lesivo del creditore è sempre revocabile ex articolo 2901 codice civile anche se finalizzato all'adempimento dell'obbligo di mantenimento. Infatti, "l'art. 2740 cod. civ., dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e del figli minori; contemporaneamente, l'art. 2901 cod. civ. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo; sono pertanto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio, obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge', abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene".
Quanto, infine, alla onerosità o gratuità dei trasferimenti attuati in sede di separazione o divorzio, è vero che "gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della ‘donazione', e – per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c – rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di ‘separazione consensuale' (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di ‘donazione' vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua ‘tipicità".
Ma, l'alternativa tra gratuità ed onerosità debba, ex articolo 2901 cc, "colorarsi" dei tratti dell'una o dell'altra "in ragione dell'eventuale ricorrenza – o meno – nel caso concreto, dei connotati di una sistemazione ‘solutorio-compensativa' più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale". Sicchè – pur in presenza di un collegamento attuativo ‘tipico' tra l'atto di disposizione e l'accordo patrimoniale di separazione tra i coniugi – spetta in ogni caso al giudice di merito "accertare se, in concreto, la cessione del bene sia avvenuta a titolo gratuito oppure a titolo oneroso".
Con l'ulteriore conseguenza – del resto connaturata ai limiti generali del sindacato di legittimità in materia di interpretazione della volontà contrattuale delle parti che l'opzione in proposito accolta dal giudice di merito, se basata sull'esame delle risultanze processuali ed assistita da congrua e logica motivazione, non può trovare differente soluzione in sede di cassazione.
Cass., civ. sez III, del 30 giugno 2015, n. 13364 in pdf