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L’azione di regolamento dei confini: principi generali

La Cassazione del 31.3.2016 n.6297 ha stabilito che l’azione di regolamento di confini (950 cc) si configura come una “vindicatio duplex incertae partis”, nel senso che, ai fini dell’onere probatorio, la posizione dell’attore e quella del convenuto sono sostanzialmente eguali, incombendo a ciascuno di essi di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice – svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur” – ha un amplissimo potere di scelta e valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, salvo, nell’ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità delle prove disponibili, il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali.
A cura di Paolo Giuliano
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La linea di confine tra due proprietà

La linea di confine tra due proprietà individua il punto preciso in cui termina una proprietà ed inizia un'altra proprietà. Di solito la linea di confine è fisicamente individuata anche in modo molto preciso, mediante, ad esempio  l'apposizione sul confine di appositi segni (c.d. termini), può anche capitare che la linea di confine non è fisicamente individuata, ma è indicata in apposite mappe e, quindi, può essere desunta mediante delle semplici operazioni di confronto tra lo stato dei luoghi e i documenti astratti.

Però può capitare che la linea di confine sia incerta (perché mai identificata con precisione, oppure, perché i termini che segnano il confine vengono volontariamente rimossi o vadano persi in seguito ad eventi naturali).

L'azione di regolamento dei confini

In presenza di un confine incerto, il legislatore riconosce ai proprietari il diritto di adire il giudice per eliminare tale incertezza. In particolare l'art.  950 cc prevede che "quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso.  In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali".

Confine tra terreni o edifici o unità immobiliari in edifici

Anche se l'art. 950 cc usa la locuzione fondi ed anche se storicamente l'azione di regolamento dei confini nasce per identificare il confine tra due terreni, l'art. 950 cc è applicabile a qualsiasi controversia relativa al confine indipendente dalla natura dei beni convolti che possono essere terreni, edifici o unità immobiliari in edifici, in altri termini, l'azione di regolamento di confini non è limitata all'identificazione del confine tra due terreni. Ecco perché è preferibile parlare di azione di regolamento di confine tra due proprietà (indipendentemente dalla natura dei diversi immobili coinvolti).

La legittimazione all'azione

Il diritto di esercitare l'azione o il diritto di poter chiedere la determinazione del confine (e, quindi, l'eliminazione dell'incertezza relativamente al confine) spetta solo ai proprietari dei beni

La posizione dei due proprietari nel procedimento di regolamento dei confini

L'azione di regolamento di confini si configura come una "vindicatio duplex incertae partis", nel senso che, ai fini dell'onere probatorio, la posizione dell'attore e quella del convenuto sono sostanzialmente eguali, incombendo a ciascuno di essi di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine.

Obbligo del giudice di determinare il confine

Altra caratteristica dell'azione di regolamento dei confini è quella per la quale una volta che il procedimento è iniziato il giudice deve determinare il confine anche se l'attore non fornisce elementi sufficienti a sostegno delle proprie tesi.  In questo senso deve essere intesa l'affermazione per la quale nell'azione di regolamento di confini il giudice è  svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur".

Di conseguenza, nel procedimento di regolamento di confini, il giudice ha un amplissimo potere di scelta e valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo e nell'ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità delle prove disponibili, il giudice non può respingere la domanda, ma deve determinare il confine e, se ogni altro elemento fornito dalle parti è inidoneo,  si atterrà alle indicazioni delle mappe catastali.

Le prove del confine

Nell'azione di regolamento di confini, la prova del confine può essere fornita dalle parti processuali (entrambe le parti processuali) , a norma del secondo comma dell'articolo 950 c.c., "con ogni mezzo". Il terzo comma dell'art. 950 cc stabilisce  che "in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene alle mappe catastali".

Anche in presenza di una norma molto ampia, è opportuno sottolineare che esiste una sorta di "gerarchia" tra i diversi elementi probatori. Infatti, il primo elemento probatorio che occorre prendere in considerazione sono i titoli di acquisto. Per cui il giudice, come prima valutazione probatoria, è tenuto ad accertare se nei titoli è indicato un confine oppure se i titoli di acquisto forniscono elementi, anche indiretti, atti a consentire l'eliminazione dell'incertezza relativa al confine.

Se i titoli nulla dicono (o se anche nei titoli vi è incertezza sul punto) per individuare il confine può essere utilizzato qualsiasi mezzo di prova, e, in particolare, ove si tratti di fondi appartenenti originariamente ad un solo proprietario, assume rilevanza preminente il tipo di frazionamento catastale contenente gli estremi della lottizzazione allegato ai contratti di vendita o di divisione, qualora dalle misure ivi indicate possano essere desunti elementi idonei ad accertare la linea di confine tra le due proprietà.

Di conseguenza, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario configurato dalle mappe catastali è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nel caso che questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, risultino, secondo l'accertamento incensurabile del giudice del merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine.

Questo comporta che se una delle parti contesta l'uso delle mappe catastali ha l'onere di indicare gli specifici elementi alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente accertata la linea di confine controversa.

Cass., civ. sez. II, del 31 marzo 2016, n. 6297 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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