Ottenuto un provvedimento cautelare, si potrebbe anche dire che nulla è risolto, perché il provvedimento resta in bel documento che non sempre trova una spontanea "attuazione" (è opportuno, fin d'ora, cominciare a distinguere tra attuazione del provvedimento cautelare ex art. 669 duodecies cpc ed esecuzione forzata ex art. 474 cpc) e, di conseguenza, occorre individuare le strade per potersi "opporre" ad attuazioni coattive "irregolari".
In mancanza di una "spontanea" attuazione del provvedimento cautelare (si pensi alla reintegra nel possesso o alla denuncia del pericolo di un crollo oppure all'esigenza di eliminare le barriere architettoniche per un disabile) il soggetto che ha avuto il provvedimento è costretto a richiedere l'attuazione del medesimo.
La scelta, a prima vista, potrebbe essere semplice, ma in realtà non è così facile, infatti, si potrebbe minacciare un'esecuzione forzata (vera e propria) con annesso precetto e trovarsi un'opposizione a precetto o all'esecuzione.
Sorvolando sulla questione delle spese liquidate nei provvedimenti cautelari [ex art. 669 septies cpc "se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva" ed ex art. 669 octies cpc "il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di accoglimento (cui al sesto comma dell'0art. 669 octies cpc) prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare"], spese che, per essere recuperate, bisogna seguire le normali vie esecutive ex 474 cpc.
In questo articolo ci occuperemo di analizzare l'art. 669 duodecies cpc "salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito".
Per comprendere meglio la portata dell'art. 669 duodecies cpc occorre osservare che l'art. 669 duodecies cpc regola l'attuazione coattiva dei provvedimenti cautelari ed anche se l'esecuzione forzata prevede già delle forme (specifiche) di esecuzione (pagamenti di denaro, esecuzione di obblighi di fare ecc.) la differenza risiede nel fatto che l'esecuzione forzata tipica (ex 474 cpc) prevede l'esistenza di un vero e proprio titolo esecutivo (della formula esecutiva ecc.), mentre i provvedimenti cautelari, anche se possono avere una loro attuazione coattiva non sono titoli esecutivi ai sensi e per gli effetti del 474 cpc.
Infatti, distinguendo in base al contenuto del provvedimento cautelare è possibile affermare che per espressa disposizione dell'art. 669 duodecies cpc l'attuazione dei sequestri segue le modalità indicate nell'art. 677 cpc, mentre i provvedimenti cautelari aventi ad oggetto denaro l'attuazione è eseguita mediante le modalità indicate dall'art. 491 cpc, in poche parole, il fatto che l'art. 669 duodecies cpc richiami delle modalità già previste per l'esecuzione di titoli esecutivi, non significa che i provvedimenti cautelari siano (ai fini del contenuto cautelare) titoli esecutivi. A contestare quando detto non può essere richiamata l'efficacia esecutiva dell'eventuale condanna alle spese, poiché in tale ipotesi è lo stesso legislatore che considera "esecutiva ex 474 cpc" il provvedimento di condanna alle spese ed, inoltre, non si può confondere la pronuncia sulle spese ed il contenuto del provvedimento cautelare.
La differenza si nota proprio nel momento in cui si cerca di ottenere l'attuazione coattiva di un provvedimento cautelare avete ad oggetto un obbligo di fare, in tale ipotesi se si fosse in presenza di una sentenza di condanna ad un fare si dovrebbe provvedere alla notifica del titolo in forma esecutiva, alla notifica del precetto ed eventualmente chi contesta la preannunciata esecuzione forzata potrebbe opporsi con l'opposizione a precetto o all'esecuzione, mentre le eventuali contestazioni relative alle modalità esecutive sarebbero risolte seguendo la strada prevista dall'art. 612 cpc di competenza del giudice dell'esecuzione. Inoltre, ogni contestazione sarebbe esperibile che i rimedi previsti dall'art. 615 cpc ss.
Completamente diversa è la situazione dopo un provvedimento cautelare, infatti, la notifica del provvedimento serve solo a far decorrere i termini per un eventuale reclamo. Per procedere all'attuazione coattiva del provvedimento, senza bisogno di notifica di titolo esecutivo (sull'ordinanza cautelare non si appone la formula esecutiva) e senza bisogno della notifica del precetto, la parte interessata presenta un ricorso ex art. 669 duodecies cpc al medesimo giudice che ha emanato il provvedimento (quindi non il giudice dell'esecuzione ex art. 612 cpc) chiedendo di risolvere la problematica (in concreto si seguirà una strada simile a quella prevista dal 612 cpc, ma il fatto che si segue una strada simile, non significa rendere uguali la natura giuridica dei due provvedimenti alla base del 669 duodecies cpc – ordinanza cautelare – e del 612 cpc – sentenza di condanna – ).
Il principio esposti sull'art. 669 duodecies cpc si applica anche ai provvedimenti cautelari "possessori" l'attuazione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., trova applicazione, in virtù dell'art. 669 quaterdecies del codice di rito, anche ai provvedimenti possessori immediati, non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento.
Se è diversa la natura giuridica dei provvedimenti alla base del 669 duodecies cpc e del 612 cpc sono diverse anche le modalità con le quali è possibile opporsi o contestare l'esecuzione, ma questo non toglie che può capitare che in presenza di una attuazione di una misura cautelare ex art. 669 duodecies cpc sia proposta opposizione ex art. 615 cpc.
In queste ipotesi, chi abbia ottenuto la tutela possessoria invochi erroneamente, per l'esecuzione del provvedimento, l'art. 612 cod. proc. civ., spetta al giudice l'esatta qualificazione giuridica dell'azione e le eccezioni proposte dalla controparte, tenuta all'osservanza del provvedimento, non assumono natura di opposizione all'esecuzione, ma mantengono la loro natura di eccezioni che si inseriscono nel giudizio di merito. Tuttavia, ove l'intimato abbia proposto opposizione all'esecuzione ed il giudice abbia qualificato come tale l'opposizione, la qualificazione attribuita, sia pure erroneamente, rimane determinante ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, ed il relativo esame resta precluso dal giudicato interno, se sulla qualificazione si sia espressamente pronunciato il giudice dell'appello senza che la statuizione sia stata impugnata con ricorso per cassazione.
Cass., civ. sez. III, del 13 aprile 2015 n. 7365 in pdf