La tutela del credito e l'azione revocatoria
In periodi di crisi è difficile recuperare i crediti, ma è anche difficile riuscire a trovare un debitore con solide garanzie.
Alle normali difficoltà presenti nell'attività economica, si aggiunge anche l'interesse del debitore che mira a proteggere il patrimonio del debitore dalle azioni esecutive dei creditori dirette a recuperare quanto dovuto.
In questo contesto si inserisce l'azione revocatoria ex art. 2901 cc che, se esperita dal creditore, rende inefficaci verso il creditore gli atti di disposizione del patrimonio (sostanzialmente gratuiti) del debitore che possono impedire o rendere più difficili pe possibilità di recuperare il credito.
L'azione revocatoria si basa su un semplice principio: il patrimonio del debitore garantisce il creditore che il credito sarà adempiuto, se il debitore si disfa del patrimonio al fine di rendere impossibile il recupero del credito l'atto di disposizione del patrimonio se lesivo del creditore (cioè se impedisce al creditore di recuperare quanto dovuto) può essere dichiarato inefficace.
E' opportuno precisare che a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria si richiede (non la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma) soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
L'esigenza di tutela del creditore ha spinto il legislatore a introdurre anche l'art. 2929 bis cc che permette l'esecuzione forzata su alcuni beni (immobili) e a determinate condizioni anche senza il preventivo esercizio dell'azione revocatoria, l'art. 2929 bis cc codifica una specie di inefficacia dell'atto dispositivo automatico (azione revocatoria automatica ex lege).
La nozione di credito tutelato dall'azione revocatoria
Anche se il principio alla base dell'azione revocatoria è relativamente semplice, questo non esclude difficoltà interpretative; relative alla legittimazione ad esercitare l'azione revocatoria o alla natura del credito tutelato dell'azione, infatti, l'azione revocatoria presuppone un credito (anche se sottoposto a condizione), ecco, quindi che ci si chiede che tipo di credito può essere tutelato dall'azione revocatoria.
L'azione revocatoria tutela il credito certo, liquido ed esigibile, ma tutela anche l'aspettativa di credito, in altri termini, l’art. 2901 cc ha accolto una nozione ampia di credito, che comprende anche un credito eventuale, come quelle sub iudice, cioè contestato in giudizio.
In modo più complesso, si può dire che l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità , sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Se oggetto dell'azione revocatoria può essere un credito contestato in un processo, è evidente che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato.
Il credito derivante dall'assegno di mantenimento al coniuge separato è tutelabile con l'azione revocatoria
Anche il credito vantato dal coniuge separato per assegno di mantenimento dovuto, ex art. 156 cod. civ., dall'altro coniuge, sebbene dia luogo ad una obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell'alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato.
Questo perché è indubbio che il coniuge separato che ottenga, in forza di provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento diventi creditore di un'obbligazione pecuniaria anche se periodica. Per cui, non può dubitarsi che per l'adempimento di tale credito, che trova fonte nella legge e insorgenza nel provvedimento del giudice, il debitore sia esposto, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., con tutti i suoi beni.
Dunque, il diritto di credito che il coniuge separato vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento è, nonostante il carattere periodico dell'obbligazione stessa, tutelabile ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., giacchè l'azione revocatoria, per un verso, non postula la (liquidità o) esigibilità del credito (che può essere anche a termine o sottoposto a condizione) e, per altro verso, non richiede affatto, per la sua esperibilità, la ricorrenza del requisito della sussistenza di un inadempimento (attuale, e cioè¨ al momento della disposizione patrimoniale pregiudizievole) del debitore, fondandosi, invece (oltre che sull'esistenza di un credito, nei termini anzidetti, e sul requisito soggettivo della scientia damni o della partecipatio fraudis), sul requisito oggettivo dell'eventus damni e cioè del compimento, ad opera del debitore, di un atto dispositivo del patrimonio che sia tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare.
L'ambito di applicazione dell'azione revocatoria
L'azione revocatoria non è limitata dal valore (morale o sociale) dell'atto compiuto dal debitore, in altri termini, sono soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, in seguito alla separazione o al divorzio, per adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, trasferisce la proprietà di un bene ai figli o alla moglie con un accordo stipulato in sede di separazione o divorzio.
Prescrizione dell'azione revocatoria
L'art. 2903 cc stabilisce il diritto di esercitare l'azione revocatoria si prescrive in 5 anni dalla data dell'atto. Il legislatore non specifica se il termine di prescrizione decorre dalla stipula materiale del contratto oppure dal momento in cui al contratto è stata data pubblicità ai terzi (per rendere più concreta e meno teoria la questione basta pensare ad una donazione stipulata in una data e trascritta in un'altra data)
Sul punto si è affermato che la disposizione dell'art. 2903 cod. civ., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 cod. civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo".
Cass. civ. sez. III del 7 marzo 2017 n 5618