DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83
Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. in G.U. Serie Generale n.147 del 27-6-2015
Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2015
Art. 12 Modifiche al codice civile
1. Al codice civile, dopo l'articolo 2929 è inserita la seguente Sezione:
Sezione I-bis Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito
Art. 2929 bis c.c. (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito).
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorchè non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonchè la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
Il primo pensiero che arriva, dopo la lettura del uovo articolo 2929 bis c.c., è quello relativo all'introduzione di una revocatoria implicita o ex lege o semplificata. In altri termini, il debitore non potrà più evitare l'esecuzione sottraendo alla stessa i beni e sperando (o attendendo) le lungaggini processuali, (cioè attendendo l'azione revocatoria) per pagare.
Il secondo pensiero che sorge è quello relativo all'identificazione del significato da attribuire alla locuzione "alienazioni a titolo oneroso" (del resto si potrebbe pensare che come esistono alienazioni a titolo gratuito dovrebbero anche esistere donazioni a titolo oneroso …!)
L'art. 2929 bis c.c. autorizza (permette) l'esecuzione forzata anche in presenza di beni immobili o mobili registrati oggetto di vincoli di indisponibilità oppure oggetto di alienazione a titolo gratuito senza che sia necessario avere una sentenza che dichiari l'inefficacia del vincolo o dell'alienazione.
Si comprende perché l'art. 2929 bis c.c. è una revocatoria semplificata o presunta o ex lege. Chiarito quale è l'effetto dell'art. 2929 bis c.c. occorre comprendere quale è l'oggetto e i presupposti del medesimo articolo.
L'articolo 2929 bis c.c. si applica solo ai beni immobili (o mobili registrati) e alla costituzione di diritti su beni immobili (come ad esempio la costituzione dell'usufrutto) e ai beni mobili registrati.
E' necessario che il bene immobile o mobile registrato (o il diritto avente ad oggetto tale bene) sia oggetto
– di uno di quei vincoli che portano all'indisponibilità del bene, esempi tipici sono il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione, il trust
oppure sia oggetto di una alienazione a titolo gratuito.
Proprio sul significato di alienazione a titolo gratuito sorgeranno molte controversie, infatti,
1) se si intrepreta letteralmente la locuzione "alienazione a titolo gratuito" sono possibili due risultati: a) la locuzione non ha nessun senso perché alienazioni a titolo gratuito non sono possibili (è come dire che esistono donazioni a titolo oneroso) oppure b) la locuzione alienazione a titolo gratuito può essere riferita a quelle fattispecie che rientrano nella donazione indiretta o nelle vendite miste con donazione (restando escluse dalla porta dell'art. 2929 bis c.c. le vere e proprie donazioni) e forse alle vendite simulate;
2) se, al contrario, si interpreta la locuzione alienazione a titolo gratuito come sinonimo di trasferimento a titolo gratuito, molti dei problemi sopra evidenziati non si dovrebbero porre.
Prova dell'alienazione a titolo gratuito. Qualsiasi sia l'interpretazione seguita, in questa situazione resta un mistero come il creditore potrà provare nell'esecuzione forzata, che si è in presenza di una alienazione gratuita (requisito necessario per ottenere il via libera all'esecuzione ex art. 2929 bis c.c.). Infatti, è opportuno ricordare che non ci troviamo in sede di cognizione, ma in sede di esecuzione ed il creditore inizia l'esecuzione in base ad un titolo che formalmente è un'alienazione, (ed è solo unilateralmente considerata gratuita, cioè è considerata gratuita solo dal creditore che ha iniziato l'esecuzione), quindi il creditore dovrà rendere immediatamente evidente che si è in presenza di una alienazione gratuita (altrimenti rischia di avere un'opposizione all'esecuzione da parte del debitore o del soggetto interessato al mantenimento del vincolo o del trasferimento).
L'unica spiegazione logica è che il legislatore ha spostato in sede di esecuzione tutti gli accertamenti relativi all'eventuale frode ai creditori (su cui era basata l'azione revocatoria), infatti, secondo il disposto legislativo il debitore può fare opposizione all'esecuzione, inoltre, ha addossato al debitore l'onere di provare che un dato atto non è un'alienazione a titolo gratuito invertendo l'onere della prova (infatti, in sede di cognizione al fine di ottenere una sentenza di inefficacia del vincolo o dell'alienazione a titolo gratuito sarebbe stato il creditore -attore – a dover provare che l'atto era una alienazione gratuita o la mancanza di frode ai creditori). In altri termini il legislatore dice, caro debitore sei tu a dover provare i pagamenti ricevuti per l'atto posto in essere.
Solo la prova del reale pagamento (oppure, meglio, solo la prova dell'inesistenza di un atto a titolo gratuito o di un vincolo di indisponibilità a titolo gratuito) potrà permettere al debitore di rendere opponibile al creditore l'atto trascritto, infatti, solo in questo modo (e per la mancanza del rispetto dei termini previsti dal 2929 bis c.c.) l'atto trascritto sarà opponibile al creditore.
Esistenza del credito. L'applicabilità dell'art. 2929 bis c.c. presuppone che il credito sia sorto prima della creazione del vincolo o del trasferimento, quindi, il credito dovrà avere una data certa , che confermi l'esistenza de credito prima della data dell'imposizione del vincolo o del trasferimento (trattandosi di beni immobili o mobili registrati è richiesta la forma scritta per tali trasferimenti).
Trascrizione del pignoramento. L'applicabilità dell'art. 2929 bis c.c. presuppone anche che il pignoramento deve essere trascritto nel termine di un anno dalla data in cui l'atto costitutivo del vincolo di indisponibilità o dell'alienazione a titolo gratuito è stato trascritto. (Si potrebbe anche sostenere che i vincoli e i trasferimenti gratuiti sono inefficaci per un anno, perché in questo periodo un eventuale pignoramento trascritto prevale sulla costituzione del vincolo o sul trasferimento gratuito).
L'art. 2929 bis c.c. non semplifica gli altri elementi per iniziare l'esecuzione forzata, quindi, il creditore dovrà comunque avere un titolo esecutivo (per il suo credito) e dovrà avere un precetto (ricordiamoci che il decreto legge n.83 de 2015 ha modificato anche l'art. 480 cpc relativo all'atto di precetto) e dovrà effettuare il pignoramento. si ripete, l'unico elemento sul quale incide l'art. 2929 bis c.c. è l'eventuale sentenza di inefficacia del vincolo o dell'alienazione gratuita, che non è più necessaria, oppure, meglio l'intera questione della frode al creditore si sposta in sede di esecuzione (e non in sede di cognizione precedente all'esecuzione), imputando al debitore l'onere di provare la mancata frode o la mancanza di atto di alienazione a titolo gratuito.