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Opinioni

L’accessione nella successione mortis causa e nella comunione legale dei coniugi

La Cassazione del 20.05.2014 n. 11035 ha stabilito che l’acquisto tramite accessione 936 c.c. (quando è qualificabile come donazione indiretta) potrebbe non essere è un elemento che deroga le norme in materia di donazione indiretta e di collazione ex art. 737 c.c. applicabili nell’ambito della successione morti causa (almeno nell’ipotesi in cui anche il fondo sul quale è eseguita la costruzione è stato oggetto di una precedente donazione indiretta)
A cura di Paolo Giuliano
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Il principio dell'accessione regolato dall'art. 934 c.c. prevede che "Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il
suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge".

Alla base del principio c'è l'osservazione che l'accessione (cioè l'acquisto di tutto quello che viene innestato sul fondo da un bene mobili come una piantagione ad un bene immobile come una costruzione) viene assorbita dalla diritto di proprietà esercitato sul fondo, quindi, l'accessione non è altro che l'espansione verso l'alto dell'originario diritto di proprietà presente sul fondo.

Ovviamente, il problema non si pone quando è lo stesso proprietario del fondo che crea delle piantagioni sul fondo proprio o costruisce sul fondo proprio. Il principio dell'accessione ha, invece, rilevanza quando è un terzo che costruisce sul fondo altrui o crea delle piantagioni sul fondo altrui. In queste situazioni la piantagione o la costruzione diventano di proprietà del proprietario del fondo per accessione, mentre colui che ha  effettuato la costruzione ha diritto ad avere un0indennità (per i materiali impiegati o per il lavoro).

Il codice civile quando ha regolato l'accessione ha pensato a due soggetti che non hanno vincoli tra loro (cioè non sono coniugi, in regime di separazione o in comunione legale) oppure non sono due soggetti che possono essere legati da un rapporto successorio (es. padre figli) mortis causa.

Occorre verificare se il principio dell'accessione subisce delle modifiche (o come può adattarsi) in presenza della comunione legale tra coniugi o nell'ambito successorio.

Partendo dall'analisi dell'accessione nel rapporto tra coniugi, (bisogna distinguere se i coniugi sono o meno in comunione legale o si trovano nel regime della separazione dei beni), il problema sorge (almeno per i coniugi che sono in regime di comunione legale dei beni) dall'art. 177 c.c. il quale stabilisce che tutti gli acquisti successivi al matrimonio cadono in comunione legale, quindi, se uno dei due coniugi ha un fondo (acquistato prima del matrimonio ad esempio per eredità) e su questo dopo il matrimonio viene costruito (dall'altro coniuge non proprietario un immobile a proprie spese) questa costruzione diventa di proprietà esclusiva del titolare del fondo in base all'accessione ex art. 936 c.c. oppure in base al 177 c.c. il fondo resta di proprietà esclusiva mentre la costruzione, come nuovo acquisto,  cade in comunione legale e, quindi, sarà di proprietà di entrambi i coniugi ex art. 177 c.c.?

In questo caso particolare si ritiene che prevalga il principio dell'accessione ex art.  936 c.c. sul l'art. 177 c.c., in quanto si è in presenza dell'espansione dell'originario diritto di proprietà esistente sul fondo e non un acquisto ex novo. Il coniuge che ha effettuato la costruzione ha un diritto di credito verso l'altro coniuge per la costruzione effettuata.

Se, invece, i due coniugi non sono in comunione legale, si applicherà direttamente l'art. 936 c.c.

Il problema dell'accessione (proprietà del bene diritto all'indennità) sorge anche nell'ambito della successione, con un risvolto peculiare, perché incide anche sulla quantificazione delle quote degli eredi. La situazione diventa più chiara se si fa riferimento da un caso concreto: padre decide di realizzare del un terreno del figlio una costruzione al fine di dotare il figlio di una abitazione. La realizzazione della costruzione può avvenire in tanti modi, il padre può stipulare un contratto di appalto per realizzare la costruzione oppure può accollarsi le spese della realizzazione dell'opera quando il contratto di appalto è stipulato dal figlio oppure può donare le somme di denaro al figlio per realizzare l'opera.

In questo momento, nulla di rilevante si applicheranno i principi in materia di accessione, l'opera è di proprietà del proprietario del suolo colui che ha eseguito i lavori ha diritto ad una indennità per l'opera eseguita, indennità che non verrà mai richiesta o restituita perché si è in presenza di una donazione (indiretta) dal genitore al figlio. (Il caso può anche complicarsi se anche il terreno è stato acquistato dal genitore e donato, direttamente o indirettamente, al figlio).

Il problema sorge nel momento in cui muore il padre e si deve procedere a quantificare le quote degli eredi ed appare subito evidente che il figlio che ha avuto la costruzione (beneficiando del finanziamento del padre a fondo perduto) ha ricevuto una donazione (indiretta), in questa situazione nella sua quota ereditaria deve imputare la somma di denaro che ha ricevuto dal padre oppure  l'opera costruita ? In altri termini, la domanda a cui bisogna rispondere è questa:  il principio dell'accessione è tanto forte da porte proteggere il proprietario del suolo e l'acquisto per accessione anche dalle norme in materia di donazione indiretta e dalle norme vigenti in materia di successione mortis causa ? Cioè nella quota del donatario (anche se indiretto) è compresa o meno la donazione indiretta ricevuta ?

La Cassazione ha risposto in modo negativo, anche in presenza di un acquisto in base al principio dell'accessione, se la costruzione configura una donazione indiretta (che si innesta su una precedente donazione indiretta del fondo) seguirà la sorte di tutte le donazioni indirette e l'erede che ha ricevuto la donazione indiretta la dovrà imputare alla sua quota nel momento in cui si procedere alla divisione ereditaria o alla quantificazione delle quote dei diversi eredi.

Cass. civ. sez. II del 20 maggio 2014 n. 11035 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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