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1 Novembre 2024
8:27

A rischio sempre di più la fauna selvatica: com’è cambiata la legge per inasprire le pene per i reati contro gli animali

La proposta di legge C30 per inasprire le pene per i reati contro gli animali ha ripreso l'iter legislativo, ma lo ha fatto monca di alcuni pezzi importanti. Noi l'abbiamo letta e analizzata trovando parecchie novità in favore di bracconieri e cacciatori.

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La proposta di legge C30 per inasprire le pene per i reati contro gli animali ha finalmente ripreso l'iter legislativo, ma non è uscita indenne dai lunghi mesi in cui è stata ferma in Commissione Giustizia alla Camera.

La proposta è rimasta ferma a causa dell'ostracismo della Lega che non apprezzava la parificazione delle tutele tra animali d'affezione e selvatici. Dopo mesi di discussione il dibattito si è risolto privando però la fauna di alcuni meccanismi di protezione e repressione di fenomeni criminali come le esche avvelenate. Eliminata anche l'interdizione perpetua alla detenzione di animali di affezione nel caso di persone con condanne per maltrattamento.

Dopo quanto tempo è stata sbloccata la legge sui reati contro gli animali

La pdl C30 che porta la firma della deputata Michela Vittoria Brambilla si era arenata nel marzo del 2024 quando era sparita dal calendario dei lavori della Camera. Si è sbloccata solo una settimana fa e ora dovrà essere nuovamente discussa in Parlamento nella forma datagli dai nuovi emendamenti, tra cui quello volto a depotenziare le Guardie zoofile. I tagli al testo originario infatti ne hanno cambiato la sostanza, soprattutto in relazione ai reati contro la fauna selvatica.

La proposta in origine era stata approvata all'unanimità, ma dopo essere cambiata così tanto anche l'appoggio trasversale è messo in discussione, come ci ha spiegato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Devis Dori: «Il testo così com'è non è detto che possa contare sul voto della minoranza. È stato tagliano molto, probabilmente per creare una mediazione all'interno delle diverse anime della maggioranza».

C'è però un risultato positivo: è passata la modifica del titolo IX-bis del secondo libro del Codice penale che sostituisce l'attuale formulazione "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" con "Dei delitti contro gli animali": in tal modo i proponenti vogliono affermare che oggetto di tutela penale è direttamente il cane o il gatto e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per cani, gatti e altri. «Al netto di pochi aspetti positivi – commenta Dori – il resto si risolve in meri aumenti di pena».

Per il resto però c'è molto da discutere: abbiamo letto e analizzato la proposta per com'è uscita dal taglia-e-cuci della Commissione.

Come è cambiata la legge per inasprire le pene per i reati contro gli animali

La proposta di legge Brambilla era il risultato dell'accorpamento di altre proposte di legge di argomento analogo presentate in particolare dai deputati Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia, e proprio da Devis Dori. Il testo però era stato fortemente criticato dai parlamentari della Lega, e in particolare da Francesco Bruzzone, proponente di una discussa riforma volta a liberalizzare l'attività venatoria.

Per il deputato leghista, la pdl non poteva essere approvata così com'era perché rischiava di parificare i diritti tra tutti gli animali, senza distinguere quelli familiari come cani e gatti dai selvatici o dagli animali da reddito. Un bel problema per cacciatori e allevatori. Dopo mesi di trattative interne alla maggioranza di Governo la situazione però si è sbloccata: sono state cancellate tutte le tutele per la fauna selvatica.

Articolo 4

Il primo articolo in questo senso a essere stato tagliato è il 4 "Estensione della previsione della confisca degli animali". Oggi le pene accessorie per chi maltratta un animale riguardano solo trasporto, commercio e allevamento, mentre la pdl voleva estenderla alle attività di caccia e circensi. Si voleva anche estendere il periodo minimo di sospensione dell'attività del colpevole dai tre mesi previsti oggi a un un anno.

L'articolo stabiliva anche una interdizione perpetua alla detenzione di animali di affezione nel caso di persone con condanne per maltrattamento.

Articolo 5

All'articolo 5 è stata soppressa la previsione di maltrattamento e uccisione colposo, cioè messi per negligenza e imprudenza della persona, senza la precisa volontà di cagionare un danno. Soppresso anche l'aumento di pena nel caso in cui i reati siano commessi nei confronti di animali conviventi; nell'esercizio di attività commerciali; con l'uso di armi.

Le uniche aggravanti rimaste scattano se il fatto coinvolge più animali; e se viene diffuso attraverso foto e video in Rete; se il fatto è commesso davanti a minori.

Articolo 6

L'articolo 6 prevedeva l'introduzione dell’articolo 441-bis del Codice penale, in materia di detenzione e impiego di esche e bocconi avvelenati per l’uccisione di animali. Prevedeva pene per chi in maniera specifica lascia bocconi avvelenate, esce e anche sostanze nocive e tossiche come pezzi di vetro e plastica causando la morte di animali e persone. In questo caso la pena per il colpevole sarebbe stata la reclusione da quattro mesi a due anni, oppure una multa da 5 mila a 20 mila euro.

L'articolo andava a punire in maniera mirata l'attività dei bracconieri, eppure nel corso della discussione questa previsione è stata eliminata.

È stato poi aggiunto l'incremento di pena per chi cagiona la morte di un animale. Il reato ad oggi è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni, nel testo della pdl si va da sei mesi a tre anni con una multa da 5 mila a 30 mila euro. In più si aggiunge la previsione di lunghe sevizie, in questo caso la pena arriva fino a quattro anni e la multa va da un minimo di 10 mila a un massimo di 60 mila euro.

Nel nuovo testo aumenta anche la multa per chi abbandona un animale che arriva fino a 10 mila euro.

Articolo 10

Con l'articolo 10 vengono rafforzati i meccanismi di tracciabilità degli animali d'affezione previsti dalla legge 4 novembre 2010 n. 201. In questo caso è previsto l'aumento delle sanzioni per chi non registra il proprio animale con la reclusione fino a 18 mesi o una multa da 6 mila a 30 mila euro.

La vera novità riguarda il divieto di detenere cani a catena. Questa previsione diventando nazionale eliminerebbe le differenze oggi presenti tra le diverse regioni, alcune infatti lo hanno introdotto, altre ancora no.

Articolo 11

All'articolo 11 è prevista l'istituzione di un'apposita banca dati delle Forze dell'ordine per chi commette reati contro gli animali. Chi uccide animali, organizza combattimenti o traffica animali sarà segnalato in tal senso, ma continueranno a restare fuori dal sistema coloro che hanno usato bocconi ed esche avvelenate.

Articolo 13

Con un piccolo cambio di termini dall'articolo 13 è stato eliminato l'obbligo per i professionisti di formarsi circa l'approccio Link. Secondo questo approccio, il maltrattamento animale è correlato profondamente alla violenza contro gli essere umani. Saper riconoscere un maltrattamento come il segnale di una futura escalation violenta è fondamentale, eppure di questo tema si parla ancora poco.

La proposta di legge presentata da Dori per riorganizzare la materia delle pene per i maltrattamenti aveva il fulcro proprio nella formazione di quelle categorie professionali che più facilmente posso entrare in contatto con casi "link", appunto di collegamento tra violenza animale e umana. Lo spiega lo stesso deputato: «L'elemento centrale era proprio la formazione obbligatoria per i professionisti come operatori di polizia, magistrati, insegnati, medici, tutti coloro che nello svolgimento delle loro attività possono trovarsi davanti a un caso link. Senza una conoscenza specifica però potrebbero non riuscire a riconoscerlo».

La legge perde l'obbligatorietà in formazione che Dori voleva integrare: «Si parla di attività formative ma è depotenziato, e senza alcun tipo di copertura finanziaria. L'articolo di fatto esiste ma solo sulla carta perché di fatto, per come è stato elaborato, non cambierà nulla».

Articolo 14

Cancellato completamente l'articolo 14 che prevedeva nuove disposizioni che avrebbero rafforzato il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.

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