Jobs Act, la Corte Costituzionale lo smonta e boccia anche la norma del decreto dignità
La sentenza di oggi della Consulta smonta un pezzo importante di una delle misure più controverse del governo Renzi, il Jobs Act. E nello stesso tempo boccia anche una norma del decreto dignità: stiamo parlando del criterio di determinazione dell'indennità che spetta al lavoratore ingiustamente licenziato, ancorata solo all'anzianità di servizio, già prevista dal decreto legislativo 23 del 2015 (Jobs Act) e che è stata confermata dal decreto del governo giallo-verde. È proprio su questo che si è espressa la Consulta: questo criterio è stato dichiarato incostituzionale. L'indennità per il licenziamento si calcolava considerando due mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di lavoro.
Ma secondo la Corte Costituzionale questo meccanismo renderebbe l'indennità "rigida" e "uniforme" per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da trasformarla in una liquidazione "forfetizzata e standardizzata" del danno che il lavoratore subisce dall'ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi, il giudice, nel decidere a quanto ammonti il risarcimento, nel rispetto dei limiti, minimo (4, ora 6 mensilità) e massimo (24, ora 36 mensilità), dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità, dovrà tener conto non solo dell'anzianità di servizio ma anche degli altri criteri "desumibili in chiave sistematica dall'evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)". Con la sentenza n. 194 depositata oggi in particolare la Corte ha dichiarato incostituzionale l'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 – che in attuazione della legge delega n. 183/2014 (ovvero Jobs Act) ha disciplinato il "contratto a tutele crescenti" – sia nel testo originario sia in quello modificato dal decreto dignità, che ha innalzato la misura minima e massima dell'indennità.
Secondo la Consulta, il provvedimento va contro il principio di eguaglianza, perché non fa altro che "prevedere una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, venendo meno all'esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, anch'essa imposta dal principio di eguaglianza".
La disposizione sarebbe anche in contrasto con il principio contenuto nella Carta sociale europea, secondo cui, per assicurare l'effettivo esercizio del diritto a una tutela in caso di licenziamento, le parti contraenti si impegnano a riconoscere "il diritto dei lavoratori, licenziati senza un valido motivo, a un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione". Infine, la Corte costituzionale ha sottolineato che la tutela economica prevista dalla norma bocciata "non costituisce né un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente" per cui "risulta evidente – si legge nella sentenza – che una siffatta tutela dell'interesse del lavoratore alla stabilità dell'occupazione non può ritenersi rispettosa degli articoli 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, che tale interesse, appunto, proteggono".