L'interruzione del processo
L'interruzione del processo costituisce un arresto nel corso del processo, conseguente al verificarsi di taluni eventi, tassativamente indicati: morte della parte o del suo rappresentante legale; perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del rappresentante legale e la cessazione di tale rappresentanza; morte, radiazione o sospensione del difensore.
Al verificarsi di uno di tali eventi, la parte non è più nella possibilità di difendersi adeguatamente, e dunque, l'interruzione del processo è necessaria fino a quando non sia ristabilita la detta effettività.
I motivi giuridici che giustificano l'interruzione del processo
La disciplina dell'interruzione del processo, prevista dagli articoli 298 cpc, risponde alla necessità di garantire l'effettività del contraddittorio e, dunque, il diritto di difesa non soltanto della parte colpita dall'evento interruttivo, che deve essere messa in condizione di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà, che la legge le riconosce; ma anche della parte, alla quale il fatto interruttivo non si riferisce la quale a sua volta deve essere messa in condizione di conoscere se si sia o meno verificato l'evento interruttivo e, in caso positivo, deve essere messa in condizioni dì sapere da quale momento decorre il termine per la riassunzione.
Termine per la riassunzione del processo interrotto
Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, con la conseguenza che il relativo dies a quo "può ben essere diverso per una parte rispetto all'altra" .
Ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione la conoscenza dell'evento che determina l'interruzione del processo, deve essere "legale", cioè deve essere acquisita non in via di fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento medesimo, assistita da fede privilegiata.
Il suddetto principio opera anche nei casi d'interruzione automatica del processo (artt. 299, 300, terzo comma, 301, primo comma, cod. proc. civ.).
Fallimento di una parte processuale e interruzione del processo ex art. 43 legge fallimentare
L'art. 43 del r.d. n. 267 del 1942 (rubricato "Rapporti processuali") con il terzo comma (aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), nel prevedere che: "L‘apertura del fallimento determina l'interruzione del processo…", ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento.
La normativa fallimentare costituisce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dall'articolo 300 c.p.c. poiché la norma codicistica prevede che l'evento interruttivo determina la dichiarazione di interruzione solo nell'ipotesi in cui il procuratore della parte interessata ne faccia specifica dichiarazione. Al contrario, l'articolo 43 L.F. determina un automatismo, che sottrae la facoltà di allegazione alla parte, per rendere l'interruzione operante ipso iure.
Automaticità dell'interruzione del processo per fallimento ex art. 43 legge fallimentare
Prima della modifica dell'art. 43 della legge fallimentare del 2006, la giurisprudenza era costante nel ritenere che la pronunzia di fallimento non determinasse effetti introduttivi automatici sui processi in cui era parte il fallito, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue, non si sottraeva alla regola generale dettata dall'articolo 300 c.p.c. e alla consequenziale necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore, dell'evento interruttivo, in difetto della quale il processo proseguiva tra le parti originarie.
Dopo la modifica dell'art. 43 della legge fallimentare, la formulazione vigente dell'art. 43 valorizza l'automaticità, ma non risulta chiaro da quando decorre il termine per la riassunzione in presenza di una causa automatica di interruzione.
Decorso del termine per riassumere e automaticità dell'interruzione del processo per fallimento
L'interruzione del processo per fallimento di una parte è automatico e si verifica dal momento della sentenza di dichiarazione di fallimento, non essendo necessaria nessuna (ulteriore) dichiarazione di interruzione del processo (proprio perché un tale ulteriore adempimento sarebbe in conflitto con l'automaticità dell'interruzione del processo per fallimento).
Però, questo non risolvere la questione del decorso del termine per riassumere, infatti, potrebbe accadere che anche se è intervenuta la sentenza di fallimento, nessuno, in concreto, all'interno del procedimento sia a conoscenza del fallimento.
Ecco, quindi, che occorre valutare
- se il termine di riassunzione del processo decorre (sempre e comunque) dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (anche se nessuno ha mai saputo del fallimento nello specifico procedimento)
- oppure se occorre distinguere tra la data di interruzione del processo (che decorre sempre dalla sentenza dichiarativa del fallimento) e la data della conoscenza legale del fallimento (da cui decorre il termine per riassumere in processo interrotto).
In definitiva, riassumendo, nel caso di dichiarazione di fallimento di una parte processuale, non è necessaria la declaratoria di interruzione ai fini della decorrenza del termine per riassumere, poiché la previsione di tale ulteriore adempimento vanificherebbe, nella sostanza, la previsione di automaticità prevista dall'articolo 43 L.F.: l'interruzione del processo, dunque, si determina automaticamente con la dichiarazione di apertura del fallimento.
Tuttavia, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo, requisito imprescindibile resta la conoscenza legale dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento.
E legale può dirsi soltanto la conoscenza che sia stata acquisita nell'ambito dello specifico giudizio, sul quale l'evento interruttivo è in concreto destinato ad operare, per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione, rappresentativa dell'evento interruttivo, che sia di per sé assistita da fede privilegiata ovvero che sia corredata da altro atto assistito da fede privilegiata.
Anche la comunicazione effettuata dal curatore fallimentare ai sensi dell'articolo 92 della legge fallimentare può costituire strumento idoneo ai fini della decorrenza di detto termine, sempre che sia indirizzata al difensore della parte processuale, contenga esplicito riferimento alla lite pendente (ed interrotta) e sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento (a comprova della legittimazione del soggetto mittente della comunicazione). In ogni altro caso, la comunicazione del curatore fallimentare integra una mera dichiarazione di scienza privata, non idonea a far decorrere il termine iniziale ai fini della riassunzione del processo.
Cass., civ. sez. III, del 30 novembre 2018, n. 31010