Descrizione della c.d. coassicurazione ex art. 1911 cc
Il codice con l'art. 1911 cc regola la c.d. coassicurazione stabilendo che "l'assicurazione sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori"
Per quanto l'art. 1911 cc non fornisce in modo espresso una nozione di coassicurazione, ma si limita a stabilire le modalità di ripartizione del pagamento dell'indennità in caso di sinistro, dalla stessa norma possono essere desunti dei principi generali in materia di coassicurazione.
Il primo elemento che caratterizza la coassicurazione è la presenza di più compagnie assicurative che assicurano il medesimo rischio ed il medesimo soggetto.
Si realizza in tal modo una struttura oggettivamente unitaria del negozio (avente ad oggetto il medesimo rischio ovvero rischi diversi riguardanti lo stesso bene), ma soggettivamente composita dal lato degli assicuratori, che, d'accordo tra loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia frazionatamente, in misura della rispettiva concordata partecipazione al rischio, per cui, in presenza di una pluralità di posizioni debitorie distinte caratterizzate dalla parziarietà, viene ad essere escluso tra i coassicuratori ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente insussistenza di un diritto di regresso.
Stipula del contratto di coassicurazione ex art. 1911 cc
Si solito il contratto di coassicurazione è sottoscritto da tutte le compagnie assicurative.
Può capitare che il contratto di coassicurazione non sia sottoscritto da tutte le compagnie assicurative.
Potrebbe anche capitare che il contratto di coassicurazione non è sottoscritto da tutte le compagnie assicuratrici, in questa ipotesi, occorre valutare se la mancata sottoscrizione di tutte le compagnie assicuratrici esclude la coassicurazione, di solito, la coassicurazione non è escluda quando il contratto di coassicurazione è sottoscritto solo da una delle compagnie per delega delle altre.
La sottoscrizione della polizza da parte di uno soltanto degli assicuratori, che dichiari di assumere con altri pro quota l'obbligazione di pagamento dell'indennità, dipendere dal fatto che tutti i coassicuratori affidino ad uno solo di essi il potere (mandato) di stipulare il contratto anche in nome e per conto degli altri, mediante attribuzione al sottoscrittore di un potere di rappresentanza in virtù di c.d. clausola di delega o di guida (generalmente inquadrata nello schema del mandato con rappresentanza), la quale può, nella prassi, comprendere pure l'incarico di gestire la polizza, con delega a compiere, altresì, una serie di altri atti successivi, quali la riscossione e la ricezione di comunicazioni dell'assicurato, il rilascio di dichiarazioni e quietanze nonché, eventualmente, il pagamento dello stesso indennizzo.
Di conseguenza, la coassicurazione, può trovare la sua fonte in unico contratto stipulato dell'assicurato con i coassicuratori, oppure può essere stipulata anche da uno solo degli assicuratori in nome e per conto degli altri, oltre che in proprio, qualora egli sia investito di un potere di rappresentanza a norma dell'art. 1387 c.c. e segg. (cosiddetta clausola di delega o di guida).
La sottoscrizione della polizza da parte di una sola impresa assicuratrice non esclude quindi di per sé la coassicurazione, in quanto la sottoscrizione degli assicuratori non intervenuti può essere sostituita dalla spendita, non necessariamente espressa ma inequivocabilmente desumibile dal contratto, del loro nome da parte della compagnia firmataria (conformemente alle norme in materia mandato con rappresentanza).
L'eventuale difetto del potere di rappresentanza non comporta la trasformazione del contratto stipulato come coassicurazione in un contratto di assicurazione con la sola compagnia stipulante, ma solo una responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 1398 cod. civ.. Costituisce inequivocabile manifestazione della spendita del nome degli altri assicuratori da parte della compagnia firmataria l'indicazione nel contratto delle quote di rischio assicurate da ciascuno degli assicuratori".
La mancata sottoscrizione del contratto di coassicurazione da parte di tutte le compagnie di assicuratrici in assenza di delega a sottoscrivere non è un elemento decisivo per esclude la presenza della coassicurazione, infatti, è stato notato che la forma scritta (art. 1888 cod. civ.) è richiesta non "ad substantiarn" bensì " ad probationern", per cui la coassicurazione può risultare anche " aliunde" e da scritti diversi dalla medesima polizza.
Gestione della coassicurazione in presenza della clausola di delega ad una delle compagnie assicuratrici
Come ogni contratto di assicurazione, anche la coassicurazione richiede la gestione dell'assicurazione: pagamento dei premi, denunce di sinistro, richieste di risarcimento, notifica di atti giudiziari.
Tutti questi atti a chi devono essere indirizzati a tutti gli assicuratori oppure solo ad uno di questi (quando sussiste la delega degli altri)? La risposta (positiva o negativa) dipende dal contenuto della clausola di delega, ma è intuitivo comprende che la risposta a questo quesito implica delle conseguenze notevoli, infatti, se si parte da presupposto (immodificabile) che tutti gli atti (es. una lettera di interruzione della prescrizione) devono essere inviati a tutti i coassicuratori potrebbe succedere che la prescrizione si interrompe verso uno dei coassicuratori, ma continua a decorrere per gli altri coassicuratori; di converso, questo problema non dovrebbe avere rilevanza se si accoglie la tesi (immodificabile) che in presenza della coassicurazione basta che le comunicazioni vengano fatte ad uno dei coassicuratori.
Un corollario alla prima domanda è se la presenza di una clausola di delega modifica il regime parziario (limitato alla propria quota) della responsabilità dei coassicuratori verso l'assicurato, sul punto si può affermare che pur in presenza di clausola di delega, (nella sua più ampia sua estensione e, quindi, comprensiva anche della rappresentanza in giudizio al coassicuratore delegatario), costui non diviene obbligato in solido verso il contraente assicurato, ma continua ad essere tenuto in proprio nei limiti della quota di sua pertinenza.
Gestione della coassicurazione in base al contenuto della clausola di delega: invio comunicazioni, messe in mora ecc.
In tema di coassicurazione contenente la cosiddetta "clausola di delega", permette di affermare che la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato nei confronti della compagnia "delegataria" è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti di ciascun coassicuratore, allorché detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti.
Il patto di polizza, che, oltre ad affidare ad uno dei coassicuratori la gestione del rapporto (cosiddetta clausola di delega), lo incarichi di "trattare direttamente" le controversie con l'assicurato, comporta che detto coassicuratore, è legittimato a resistere alla relativa pretesa in rappresentanza di quest'ultimo, e, quindi, ha diritto di rivalersi nei confronti del medesimo della corrispondente quota delle spese processuali, ai sensi dell'art. 1720 primo comma c.c., trattandosi di spese occorrenti per l'esecuzione di quel mandato.
È stato inoltre precisato che in ipotesi di coassicurazione, il conferimento ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con la "clausola di delega", anche della rappresentanza dell'altro assicuratore in ordine a tutte le "comunicazioni contrattuali", è idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l'abilitazione alla ricezione dell'atto scritto con cui l'assicurato dà notizia del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e reclama il pagamento dell'indennità, tale atto è riconducibile alle comunicazioni inerenti al contratto, in quanto esprime la volontà di esercitare i diritti in esso previsti, sul presupposto del determinarsi delle relative condizioni, con la conseguenza che il medesimo interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i coassicuratori, pure con riferimento alla quota dell'indennizzo a carico del coassicuratore "delegante"
Ancora "In materia di coassicurazione, la clausola di delega, con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, abilita l'impresa delegata, quando sia previsto che solo con essa l'assicurato debba svolgere i rapporti inerenti al contratto, a ricevere l'atto con cui lo stesso assicurato da notizia del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e chiede il pagamento dell'indennità, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la prescrizione anche in riferimento alla quota dell'indennizzo a carico dei coassicuratori deleganti"
Può affermarsi, che l'atto con cui l'assicurato denuncia il sinistro e richiede il pagamento dell'indennità nei confronti della compagnia "delegataria" è idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti di ciascun coassicuratore, allorché sia contrattualmente previsto che tutti i rapporti inerenti al contratto siano "svolti" dall'assicurato unicamente nei confronti della delegataria, tenuta a informare le compagnie coassicuratrici.
Gestione del contratto di coassicurazione: interruzione della prescrizione e atto di citazione
Va pure esaminata l'ulteriore questione relativa alla idoneità dell'atto di citazione in giudizio della sola compagnia delegataria ad interrompere la prescrizione nei confronti delle compagnie coassicuratrici deleganti.
Nel contratto di coassicurazione la domanda di indennizzo proposta nei confronti del coassicuratore delegato alla gestione della polizza per effetto della cosiddetta clausola "di guida" o "di delega" non interrompe la prescrizione nei confronti degli altri assicuratori, sia perché l'assicuratore delegato non ha la rappresentanza processuale degli altri assicuratori ove ciò non sia espressamente convenuto mediante rilascio di procura "ad lites" ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ., sia perché in tema di coassicurazione non è applicabile la disposizione dell'art. 1310 cod. civ. dettata per le obbligazioni solidali, in quanto, per effetto della norma contenuta nell'art. 1911 cod. civ., ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Tuttavia, la citazione in giudizio dell'assicuratore delegatario da parte dell'assicurato assume il valore di costituzione in mora dei coassicuratori, in forza della rappresentanza sostanziale da questi ultimi al suddetto assicuratore conferita.
Va in questa sede al riguardo precisato che, qualora l'atto di citazione abbia i requisiti dell'atto di costituzione in mora, lo stesso, anche se diretto alla sola compagnia delegataria, priva del potere di rappresentanza processuale delle compagnie coassicuratrici, se è pur vero che non determina l'interruzione della prescrizione con l'effetto (eventualmente) permanente di cui al combinato disposto dell'art. 2943, primo comma, e dell'art. 2945, secondo comma, c.c., in quanto tale interruzione opera a favore e in danno dei soggetti processuali, tranne che la legge non disponga altrimenti, non potendo incidere sulla sfera di terzi estranei al giudizio, tuttavia, un siffatto atto di citazione è idoneo a determinare l'effetto interruttivo istantaneo a norma dell'art. 2943, ultimo comma, c.c. anche nei confronti dei coassicuratori, proprio in forza della rappresentanza sostanziale da questi ultimi conferita all'assicuratore delegatario.
Cass., civ. sez. III, del 10 agosto 2016, n. 16862