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Interruzione del processo e termine per la riassunzione

La Cassazione del 7.4.2016 n. 6755 ha stabilito che al verificarsi di una causa d’interruzione del processo, il termine perentorio di tre mesi ex art. 305 cpc, è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria; il giudice che rilevi l’omessa (o un vizio) della notifica dell’atto di riassunzione deve ordinarne l’effettuazione (o al rinotifica) in applicazione analogica dell’art. 291 cpc, entro un termine (stavolta) perentorio; solo il mancato rispetto di tale (ultimo) termine determinerà l’estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c. cpc e dell’art. 307 comma 3 cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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Descrizione dell'interruzione processuale

Il procedimento giudiziario può subire delle interruzioni (le cause di interruzione sono indicate negli articoli da 299 a 301 cpc e riguardano la morte o la perdita della capacità della parte processuale o dell'avvocato della stessa). Queste interruzioni possono essere temporanee (se il procedimento è riattivato) oppure l'interruzione può diventare definitiva e portare all'estinzione del procedimento.

La riassunzione del procedimento interrotto

Per evitare che l'interruzione diventi definitiva (estinguendo il processo) occorre che il procedimento interrotto sia riattivato mediante la c.d. riassunzione del processo. La riassunzione è un atto con il quale la parte chiede di fissare un'udeinza per proseguire il procedimento. Tale richiesta può essere fatta dalla parte che ha dato vita al motivo di interruzione (es. durante il processo muore l'attore, gli eredi dell'attore chiedono di fissare l'udienza per continuare il procedimento interrotto); la richiesta di riassunzione può essere effettuata anche dalla parte che non ha determinato l'interruzione.

In realtà, nella maggior parte delle ipotesi, la richiesta di riassunzione è effettuata dalla parte che non ha determinato l'interruzione, poichè, di solito, è quella più interessata al completamento del processo  (es. il convenuto muore durante il procedimento, gli eredi del convenuto morto durante il procedimento non hanno interesse a proseguire il procedimento e non chiedono la riassunzione del processo, l'attore che non ha prodotto l'evento interruttivo, ma subisce l'interruzione, chiede la riassunzione del procedimento, assumendosi anche l'onere di citare in giudizio gli eredi del convenuto deceduto).

Problematiche relative alla riassunzione del processo interrotto

L'interruzione del procedimento e la successiva riassunzione portano sempre a due tipi di problematiche interpretative:

  • se per aversi una valida riassunzione, la richiesta di riassunzione deve essere depositata in cancelleria nel termine dei tre mesi oppure se entro il termine di tre mesi la riassunzione deve essere anche notificata alle altre parti;
  • se, nell'ipotesi di mancata (o inesistente) notifica della riassunzione, la rinnovazione della notifica può essere effettuata all'infinito oppure se ottenuta la fissazione di un nuove termine per la notifica questo è perentorio e se no rispettato produce l'estinzione del procedimento anche se la richiesta di riassunzione è stata depositata nei termine di tre mesi.

Termine entro cui depositare il ricorso di riassunzione del processo interrotto

La riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto è tempestiva ed integralmente perfezionata quando il ricorso con al richiesta di riassunzione, (recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire), sia stato depositato in cancelleria nel termine trimestrale previsto dall'art. 305 cpc. Risulta evidente che il deposito della riassunzione nel termine di tre mesi dall'interruzione del processo impedisce l'estinzione dello stesso, non è necessario che la riassunzione sia notificata anche alle contro parti nel medesimo termine.

Richiesta di rinotifica del ricorso di riassunzione del processo interrotto

Però, può capitare che una colta depositato il ricorso per la riassunzione e ottenuto il decreto con la fissazione della prossima udienza, il ricorso e il decreto non siano notificati alla controparte oppure la notifica non vada a buon fine. In queste situazioni, come si deve comportare il giudice al quale viene presentata un'istanza di rinotifica ?

Quando, la notifica del ricorso per riassunzione unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo.

In caso di richiesta di rinotifica non può essere dichiarata l'estinzione del processo per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 305 cpc, questo perché l'assegnazione di un ulteriore termine – da parte del giudice – per la rinnovazione della notifica e il compimento del relativo adempimento prescindono dal rispetto dai limiti temporali imposti dall'art. 305 cpc, i quali rispondono solo alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in jus.

In altri termini, il termine di tre  mesi di cui all'art. 305 cpc non ha alcun ruolo nella successiva notifica del ricorso di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto la successiva notifica del ricorso di riassunzione alla controparte è diretta solo a garantire il corretto ripristino del contraddittorio.

Ragionare in modo diverso si potrebbe tradurre in una esasperazione del principio della ragionevole durata ed in una non giustificata compressione del diritto ad un processo nel merito, in danno proprio della parte che con la propria attività di impulso (ricorso di riassunzione) ha dimostrato di essere interessata al processo.

Richieste di rinotifica del ricorso di riassunzione del processo interrotto non possono essere plurime ed infinite

Da quanto detto si potrebbe pensare che le richieste di rinnovare la notifica del ricorso di riassunzione del processo interrotto potrebbero essere infine e ripetute più volte, in questo modo è evidente che si darebbe legittimità ad alcuni atteggiamenti elusivi che l'interpretazione che lega il termine trimestrale previsto dall'art. 305 cpc anche alla notifica del ricorso di riassunzione vuole

Per evitare questi effetti distorsivi, deve ritenersi che al verificarsi di una causa d'interruzione del processo, il termine perentorio di tre mesi, previsto dall'art. 305 cpc, è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l'omessa notifica (o un vizio comportante l'inesistenza della stessa) dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, deve ordinarne l'effettuazione (rinotifica) in applicazione analogica dell'art. 291 cpc  entro un termine (stavolta) perentorio e solo il mancato rispetto di tale (ulteriore termine) determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291 u.c. cpc e del successivo art. 307 comma 3 cpc.

Cass., civ. sez. I, del 7 aprile 2016, n. 6755 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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