Una volta ottenuto il titolo esecutivo il creditore può iniziare l'esecuzione forzata, cioè in assenza di adempimento spontaneo del debitore il creditore può chiedere all'Autorità giudiziaria di ottenere coattivamente la soddisfazione del proprio diritto (sia questo un credito o un obbligo di dare, fare non fare).
Anche in questa fase esecutiva l'ordinamento riconosce al debitore una forma di tutela, con le c.d. opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, si tratta alcun rimedi processuali con le quali il debitore può ottenere una protezione (anche se limitata) in presenza di esecuzioni illegittime, perchè, ad esempio, ha già adempiuto al suo credito o perchè il titolo esecutivo è inesistente, oppure perchè alcuni atti della procedura esecutiva sono illegittimi.
Si è in presenza di forme di tutela del debitore che non sospendono automaticamente l'esecuzione forzata, proprio perchè si è in presenza di forme di tutela ulteriori (successive al procedimento di cognizione che ha accertato il diritto del creditore), ma che potrebbero essere utili a garanzia del debitore contro eventuali soprusi del creditore o errori e vizi della procedura esecutiva.
Proprio perchè si è in presenza di forme di tutela ulteriori (che tendenzialmente non dovrebbero influenzare o ritardare la procedura esecutiva) può capitare che la sentenza che chiude il giudizio di opposizione (che vede il debitore vittorioso, perchè ad esempio, non esiste il titolo esecutivo con il quale il creditore ha iniziato l'esecuzione) giunga dopo che si è chiusa la procedura esecutiva (es. avente ad oggetto la vendita all'asta di un immobile al fine di ottenere il denaro necessario per soddisfare il credito del creditore), ma in tali situazioni, sorge un ulteriore problema inerente la posizione del terzo acquirente del bene venduto nella procedura esecutiva, infatti, ci si chiede se l'acquisto del terzo è protetto (o meno) dalle conseguenze derivanti dalla sentenza che dichiara inesistente il titolo esecutivo e che quindi farebbe venire meno (in quanto illegittima) tutto il procedimento esecutivo.
Nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che l'acquisto del terzo, effettuato in sede esecutiva, non sia travolto dalla sentenza che dichiara l'inesistenza del titolo esecutivo, quale diritto potrà vantare il debitore ? e in quali problemi potrebbe incorrere il creditore ? A questi interrogativi hanno dato una risposta le Sezioni Unite della Cassazione.
Cassazione civile Sezioni Unite del 28 novembre 2012 n. 21110
Conclusivamente, dunque si deve enunciare il seguente principio di diritto: “il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza del titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”.
Cassazione Sezioni Unite del 28 novembre 2012 n. 21110