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Decreto sicurezza

Il testo del decreto Sicurezza bis, approvato al Senato e diventato legge

Il Viminale ha varato il testo nuovo del Dl Sicurezza, che è stato approvato in Consiglio dei ministri l’11 giugno: nella nuova versione (poi in parte modificata alla Camera) viene specificato che le decisioni prese dal ministero in merito allo stop alle navi che transitano in acque italiane vengono prese in collaborazione con i ministeri della Difesa e dei Trasporti. Il decreto è diventato legge con l’approvazione al Senato il 5 agosto.
A cura di Annalisa Cangemi
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Il decreto sicurezza bis, fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, è stato approvato in Consiglio dei ministri. Il nuovo testo del decreto, con le limature che erano state annunciate nei giorni scorsi, è stato diramato dal Viminale prima della sua approvazione in Cdm. La convinzione, hanno spiegato fonti del dicastero, è che siano stati "soddisfatti tutti gli interrogativi tecnici", su cui erano stati sollevati dubbi anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il decreto sicurezza bis, dopo le modifiche apportate alla Camera, è approdato al Senato dove – dopo che il governo ha posto la questione di fiducia – è stato approvato in via definitiva, diventando così legge.

Cosa c'è nella nuova versione del Dl Sicurezza bis

Nei giorni successivi allo stop iniziale in Cdm, quando Matteo Salvini non era riuscito a far approvare il testo, anche per il veto posto dal presidente del Consiglio Conte e dagli alleati pentastellati, era circolata una nuova bozza del decreto, che conteneva modifiche agli articoli 1 e 2. Nella nuova bozza i due articoli sono invertiti rispetto al primo documento licenziato dal Viminale. Non si interviene più sul Codice della navigazione, ma solo sul ‘Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero'. (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286).

Il primo articolo, ‘Misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione', stabilisce la possibilità per il Viminale di intervenire sulle navi che transitano in acque territoriali italiane. Nella legge di specifica che il ministero degli Interni "può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689". E fino a qui nulla di nuovo. La parte che invece corregge e ‘ammorbidisce' la precedente versione, è questa: "Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri". Detto in altre parole la decisione è presa in modo ‘collegiale' coinvolgendo sia i ministeri della Difesa e dei Trasporti, dopo aver sentito il parere del presidente del Consiglio. Quest'ultimo riferimento era assente nel testo varato il 21 maggio.

Per quanto riguarda l'articolo 2 viene stabilito quanto segue:

"All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell’articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all’armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. All’irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 8-bis.”.

Sparisce ogni riferimento al soccorso dei migranti, ma sono confermate le multe alle navi che non rispettano la normativa internazionale. Il nuovo articolo 2 si limita infatti a prevedere sanzioni di una somma da 10mila a 50mila euro al comandante, e in caso di reiterazione del reato è prevista la confisca del natante, con immediato sequestro cautelare.

Dal nuovo decreto, nella parte relativa alle ‘Modifiche alle legge 22 maggio 1975, n. 152′ è eliminata la pena della reclusione da uno a tre anni per chi nelle manifestazioni di piazza ostacola i pubblici ufficiali. Nel testo precedente, del 21 maggio, si leggeva nell'articolo 6 che "chiunque nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ostacola il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o coloro che richiesti gli prestano assistenza, utilizzando scudi o altri oggetti o materiali, anche imbrattanti o inquinanti, è punito con la reclusione da uno a tre anni".

Per quanto riguarda le ‘Modifiche al Codice penale' ritorna la non punibilità per particolare tenuità nei reati contro il pubblici ufficiali. Nella versione precedente, al punto 7, si leggeva: "L’offesa non può essere, altresì, ritenuta di particolare tenuità, nei casi di cui agli articoli 336 e 337, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni". 

Gli altri punti, in tutto 18, tra cui ci sono anche il Fondo per i rimpatri (con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019 che può essere incrementata fino a 50 milioni annui) e l'assunzione da parte del ministero della Giustizia di 800 unità di personale per eseguire le sentenze di condanna, rimangono inalterati.

Qui il testo integrale:

DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a contrastare prassi elusive della normativa internazionale e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, attribuite dall’ordinamento vigente al Ministro dell’interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza;

RITENUTE, altresì le particolari e straordinarie necessità ed urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all’immigrazione clandestina, implementando, altresì, gli strumenti di contrasto a tale fenomeno;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di garantire più efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica, definendo anche interventi per l’eliminazione dell’arretrato relativo all’esecuzione dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi;

CONSIDERATA, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico;

RAVVISATA la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare i livelli di sicurezza necessari per lo svolgimento delle Universiadi 2019 nonché di integrare la disciplina volta a semplificare gli adempimenti nei casi di soggiorni di breve durata, la cui straordinaria urgenza è connessa all’imminente svolgimento delle Universiadi 2019;

RAVVISATA, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare l’efficacia delle disposizioni in tema di rimpatri;

CONSIDERATA, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, nel più ampio quadro delle attività di prevenzione dei rischi per l’ordine e l’incolumità pubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ………………….;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO

ALL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Art. 1

(Misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione)

All’articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. Il Ministro dell’interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma  precedente e nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia, può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.”.

Art. 2

(Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione)

All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell’articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all’armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. All’irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 8-bis.”.

Art. 3

(Modifica all’articolo 51 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “articolo 12, commi” è inserita la seguente: “ 1,”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

(Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura)

1. Al fine di implementare l’utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per la copertura degli oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è stanziata la somma di 500.000 euro per l’anno 2019, 1.000.000 di euro per l’anno 2020 e 1.500.000 euro per l’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all’erario.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all’articolo 109, al comma 3, dopo le parole “successive all'arrivo,” sono inserite le seguenti “e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattr'ore,”.

Art. 6

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5:

1) al secondo comma, la parola “Il” è sostituita dalle seguenti: “Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il”;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: “Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.”;

b) dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente:

“Articolo 5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.”.

Art. 7

(Modifiche al codice penale)

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice penale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 339, al primo comma, dopo le parole “è commessa” sono aggiunte le seguenti: “nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero”;

b) all’articolo 340, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: “Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.”;

c) all’articolo 419, al comma secondo, dopo le parole “è commesso” sono aggiunte le seguenti: “nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero”

d) all’articolo 635 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma le parole “di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o” sono soppresse;

2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”;

3) al quarto comma le parole “al primo e al secondo comma” sono sostituite dalle seguenti: “, di cui ai commi precedenti”.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’EFFICACIA

DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SICUREZZA

ART. 8

(Misure straordinarie per l’eliminazione dell’arretrato relativo all’esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive)

1. Al fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l’uso di strumenti telematici, l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, anche in sovrannumero rispetto all’attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area I e II. L’assunzione di personale di cui al periodo precedente è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità semplificate di cui all’articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché mediante l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del comma 2, quantificati in euro 3.518.433 per l’anno 2019 e in euro 24.629.026 per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo, di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno, rispettivamente per l’anno 2019 e per l’anno 2020.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9

(Proroga di termini in materia di dati personali)

1. All’articolo 49 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, al comma 2, le parole “decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1 gennaio 2020”.

ART.10 

(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell’Universiade Napoli 2019)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell’Universiade Napoli 2019, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di ulteriori 500 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte per l’anno 2019 sul Fondo per il federalismo amministrativo, di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell’Interno.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

(Disposizioni sui soggiorni di breve durata)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n. 68, le parole “visite, affari, turismo e studio” sono sostituite dalle seguenti: “missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio”.

Art. 12

(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all’Unione Europea.

2. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 2 milioni per l’anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione potrà essere incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, individuata annualmente con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsto, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

ART.13

(Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive)

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:

a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;

b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);

c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

d) ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.”;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

”1-ter. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.”;

3) al comma 5, terzo periodo, le parole: “inferiore a cinque anni e superiore a otto anni” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore a sei anni e superiore a dieci anni” e, al quinto periodo, le parole: “otto anni” sono sostituite dalle seguenti: “dieci anni”;

4) al comma 7, le parole “da due a otto anni” sono sostituite dalle seguenti: “da due a dieci anni”;

5) al comma 8-bis dopo le parole “se il soggetto” e prima delle parole “ha dato prova” sono aggiunte le seguenti: “ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, nonché la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1 e”;

6) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

”8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore può imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali può essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.”;

b) all'articolo 6-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.”;

c) all'articolo 6-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente comma:

”1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.”.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. È vietato alle società sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:

a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989;

b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Alle società sportive è vietato altresì stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.”;

c) al comma 3, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 1-bis”.

Art. 14.
(Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto)

1. All'articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: “di cui all'articolo 4” sono inserite le seguenti: “e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.

Art. 15.

(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita)

All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: “fino al 30 giugno 2020” sono soppresse;

b) al comma 6-quater, il secondo periodo è soppresso.

Art. 16.
(Modifiche
al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, dopo il numero 11-sexies) è aggiunto il seguente:

”11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.”;

b) all'articolo 131-bis, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.”.

Art. 17
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima,” sono sostituite dalle seguenti: “alle manifestazioni sportive”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

”1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.

ART. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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