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Il rapporto tra l’azione di rivendica e l’opposizione del terzo nel processo esecutivo

La Cassazione del 13.11.2012 n. 19761 descrive l’esercizio dell’azione di rivendica (948 c.c.) nel processo esecutivo e, in particolare, individua i principi che regolano il rapporto tra azione di rivendica e l’opposizione del terzo (619 cpc e 620 cpc), affermando che l’opposizione del terzo può contenere una – diversa ed autonoma – domanda di rivendica del bene ex art. 948 c.c., che se accolta avrebbe l’effetto di bloccare (in ogni tempo e momento) la procedura esecutiva, non potendosi vendere un bene di un terzo non di proprietà del debitore. Di fatto, la Suprema Corte individua i principi di coesistenza tra il processo esecutivo e le mezzi di opponibilità dell’acquisto ai terzi previsti dal codice civile (come il principio del c.d. possesso vale titolo 1153 c.c., della notifica della cessione del credito 1264 c.c. e della trascrizione 2643 c.c.)
A cura di Paolo Giuliano
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Immobiliare

Molto spesso è  stato osservato come la strada giudiziaria che deve percorrere il creditore per recuperare quanto dovuto dal debitore è lunga e irta di ostacoli.   Fatta questa premessa sarebbe intuitivo ipotizzare che gli ostacoli diretti a recuperare il credito possono essere frapposti dal debitore, ma nessuno si aspetta che  ostacoli o contestazioni all'esecuzione forzata del creditore possono anche essere posti da terzi estranei al rapporto obbligatorio tra debitore e creditore.

Per quanto possa assurdo quanto detto il legislatore è cosciente che i terzi, estranei al rapporto debitorio sorto tra creditore e debitore, possono avere l'esigenza di contestare o difendersi dall'azione esecutiva iniziata dal creditore contro il debitore, infatti, il legislatore è cosciente che difficilmente, quando il  creditore effettua (tramite l'ufficiale giudiziario) il pignoramento, è in grado di accertare se il bene pignorato è effettivamente del debitore, quindi, codifica negli articoli 619 cpc e 620 cpc quella che viene chiamata l'opposizione del terzo.

Con l'opposizione del terzo nel processo esecutivo, colui che ha un diritto sul bene pignorato può tutelarsi dall'esecuzione forzata bloccandola (o fermandola) l'esecuzione forzata. In astratto è difficile individuare i motivi che potrebbero spingere un terzo a contestare l'esecuzione forzata contro il debitore, ma, in concreto, basta pensare al terzo che è in tutto o in parte proprietario del bene pignorato (cioè il bene pignorato è di un terzo e non del debitore) e il creditore ha pignorato l'intero bene e non solo la quota del debitore, oppure, basta pesare, al terzo che un diritto reale di godimento (es. l'usufrutto) sul bene pignorato dal creditore, mentre la nuda proprietà è del debitore e il creditore ha pignorato la piena proprietà e non la nuda proprietà.

La ratio dell'opposizione del terzo può essere individuata nel principio secondo il quale il creditore può soddisfare il suo credito solo su beni del debitore e (naturalmente) il creditore non può attaccare un bene di un terzo (diverso dal debitore) per soddisfare il suo credito (per il semplice motivo che, in questo modo, il debitore non adempierebbe al suo debito, ma il debito sarebbe adempiuto da un estraneo) oppure la ratio dell'opposizione del terzo può essere individuata nel principio in base al quale i terzi non devono pagare debiti di altri soggetti.

Se questa è la ratio occorre anche valutare se il legislatore ha pienamente tutelato il terzo o ha ritenuto di tutelarlo parzialmente, In particolare, il codice di procedura disciplina (con gli articoli 619 e 620 cpc) l'opposizione del terzo distinguendola tra 1) una opposizione tempestiva (prima che sia disposta la vendita o prima dell'assegnazione) che dovrebbe – se accolta – bloccare l'esecuzione e 2)  un'opposizione tardiva (effettuata dopo la vendita o l'assegnazione) dalla quale consegue  – se l'opposizione è accolta – che il terzo potrà far valere i suoi diritti solo sulla somma ricava dalla vendita. Da quanto affermato è evidente che il legislatore non avrebbe tutelato completamente il terzo. Inoltre, (sempre per sottolineare la mancata tutela del terzo nel processo esecutivo) si può anche notare, da una sommaria lettura del codice di rito che gli articoli 619 e 620 cpc non distinguono tra beni mobili e immobili e soprattutto non distinguono (meglio) non considerano il sistema di opponibilità ai terzi previsto dal codice civile (diritto sostanziale) come il possesso per i beni mobili, con la notifica della cessione per i crediti, con la trascrizione per i beni immobili.

In questa situazione per coordinare il codice civile e il codice di procedura civile si potrebbe sostenere che il meccanismo dell'opposizione del terzo codifica dei principi speciali che derogano (in tutto o in parte) il sistema dell'opponibilità ai terzi dell'acquisto dei diritti previsto dal codice civile, di conseguenza, il terzo, nell'ambito del processo esecutivo, deve proporre le sue contestazioni nei termini previsti dagli articoli 619 cpc e 620 cpc. con altre parole si potrebbe anche dire che l'esigenza di soddisfare il creditore prevale sui diritti vantati da terzi sul bene pignorato e prevale anche sul principio secondo il quale solo il debitore deve pagare i propri debiti e i terzi (estranei al rapporto debitore – creditore) non devono essere coinvolti nell'esecuzione, in altre parole, nessuno (al di fuori delle normali garanzie e privilegi) deve pagare per debiti che non ha contratto, ma che sono stati contratti da altri soggetti.

La contraddizione tra principi generali è evidente, ma diventa ancora più marcata se si considera che il terzo potrebbe subire anche un danno in caso di opposizione del terzo tardiva, poichè pur avendo il diritto di soddisfarsi sulla somma ricavata dalla vendita coattiva, difficilmente il ricavato dalla vendita del bene è uguale al valore di mercato o reale del bene, ecco, dunque, che si intuisce immediatamente il danno subito dal terzo, il quale sarebbe chiamato ad adempiere a debiti che non ha contratto (oppure, usando altre parole, si potrebbe dire che il terzo è espropriato di un bene senza indennità). Si intuisce la gravità della situazione anche alla lice dei principi Costituzionali di tutela della proprietà e di uguaglianza (formale e sostanziale).

Ecco, dunque, che la cassazione è chiamata a dover scrivere (risolvere) la questione relativa al coordinamento tra l'opposizione del terzo regolata da codice di procedura civile e i modi di opponibilità dei diritti regolati dal codice civile. La giurisprudenza arriva alla conclusione che il processo esecutivo deve considerare i modi di opponibilità ai terzi previsti dal codice civile, ma questo non significa che tutti i modi di opponibilità dei diritti previsti dal codice civile hanno l'identica rilevanza (probatoria nel processo esecutivo).

Fermo restando che per il trasferimento di un diritto su un bene vige la regola del principio consensuale in base al quale il diritto si acquista nel momento in cui il consenso è stato manifestato (nel momento in cui il contratto si perfeziona questo produce effetti) per superare eventuali contestazioni sulla titolarità del bene il codice non applica il principio della priorità della data in cui è stipulato il contratto, ma applica diversi principi in base ai diversi beni.

Per i beni mobili vige la regola del possesso vale titolo (art. 1153 c.c.) secondo la quale si presume la proprietà del bene mobili in colui che ha il possesso del bene. Questo principio trasferito nell'ambito del procedimento esecutivo, deve essere coordinato con il pignoramento effettuato dall'ufficiale giudiziario, quest'ultimo – di solito – pignora beni che si trovano "nel possesso" del debitore, di conseguenza, almeno per i beni mobili le regole poste dagli articoli 619 e 620 cpc (che limitano i terzi) non destano preoccupazioni eccessive (anche per la scarsa rilevanza economica dei beni stessi) e non sono in contrasto con il 1153 c.c. posto che il pignoramento del bene presso il debitore (e in possesso del debitore) fa presumere la proprietà dello stesso in capo al debitore medesimo ex art. 1153 c.c..

Per il trasferimento dei crediti vige la regola prevista dall'art. 1264 c.c. secondo la quale l'acquirente del credito deve notificare la cessione al debitore e, già in questa ipotesi, i limiti del 619 e del 620 cpc sono evidenti.

Identico discorso deve essere fatto per i beni immobili, per questi il codice civile prevede la trascrizione (ex art. 2643 c.c.) e lo stesso codice di procedura civile prevede che il pignoramento immobiliare deve essere trascritto, se non si tenesse conto della trascrizione i limiti del 619 cpc e 620 cpc sarebbero evidenti.

Allora, ricapitolando, per la cessione del credito e per i beni immobili, la questione non si pone per l'opposizione del terzo effettuata tempestivamente, la quale – se accolta – porta al blocco della procedura, invece, sussiste il problema relativo all'opposizione del terzo effettuata tardivamente, in quanto se non si tenesse conto delle modalità di opponibilità ai terzi previsti dal codice civile, il terzo si troverebbe ad essere privato del bene anche se ha attiva tutti i mezzi previsti dal legislatore per rendere opponibile a tutti (compreso il creditore del debitore) il suo acquisto. In altri termini, il creditore non può avere una tutela diversa ed essere soccombente contro il terzo in un giudizio sostanziale sulla proprietà del bene ed essere vincente in un giudizio di opposizione dello stesso terzo promosso nel corso dell'esecuzione con il quale il terzo medesimo afferma sempre e solo il proprio titolo di proprietà. Infatti, non vi è ragione di impedire al titolare di un diritto reale immobiliare di agire a tutela di esso anche in caso di persistente pendenza della procedura esecutiva, al fine di fare accertare – e, a seconda dei casi, verosimilmente con efficacia di giudicato – l'eventuale prevalenza del suo diritto su quello del debitore originario, a sua volta oggetto del coattivo trasferimento in cui ogni vendita (od assegnazione) si sostanzia.

Cassazione, civ. sez. III del 13 novembre 2012 n. 19761 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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