Può capitare che dal medesimo evento o fatto derivano conseguenze penali e civili. Per spiegare queste situazioni basta far riferimento all'ipotesi in cui un dipendente (lavoratore subordinato) rubi del materiale all'azienda per cui lavori (o ai clienti dell'azienda), in questa situazione si innesca il procedimento penale per il furto e il datore di lavoro può licenziare il ladro/dipendente (innescando, in caso di opposizione al licenziamento) una causa civile.
In queste situazioni è evidente che c'è un periodo di tempo in cui la vicenda non è accertata o definita, ma potrebbero coesistere due procedimenti (uno civile e l'altro penale) così come è evidente che sussiste un interesse dell'ordinamento ad evitare giudizi sentenze contrastanti, (come si potrebbe verificare nell'ipotesi in cui il soggetto è assolto in sede penale per il rato di furto, ma è licenziato per il medesimo furto).
In queste situazioni le strade che può percorrere il legislatore sono sostanzialmente due: la strada dell'unità della giurisdizione e della subordinazione del giudizio civile al giudizio penale o la strada della completa autonomia ed indipendenza dei due procedimenti. La strada dell'unità della giurisdizione e della subordinazione del processo civile al processo penale comporta che in presenza di situazioni come quelle in precedenza descritte, non sono possibili contrasti giurisdizionali, il processo penale (e le risultanze del procedimento penale) prevalgono sul processo civile, il processo civile è subordinato al processo penale, questa subordinazione è talmente evidente che influenza anche l'autonomia del processo civile, infatti, il processo civile non è autonomo rispetto al processo penale, dovendosi, addirittura procedere alla sospensione del processo civile fino al completamento del processo penale.
La strada, invece, della completa autonomia, indipedenza e separazione dei due procedimenti civile e penale, prevede che il processo civile inizia e prosegue senza essere influenzato dal processo penale, inoltre, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, con la conseguenza che lo stesso giudice civile non è vincolato a sospendere il giudizio avanti a lui pendente in attesa della definizione del giudizio penale.
In astratto sono possibili contrasti tra sentenze, ma questo pericolo teorico viene circoscritto (se non eliminato) mediante degli accorgimenti tecnici previsti dall'art. 75 cpp comma I "la possibilità di trasferire l'azione civile nel processo penale (ma l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio civile)" oppure prevedendo una sospensione del processo civile se questo è iniziato con molto ritardo rispetto il processo penale, ipotesi prevista dall'art. 75 cpp comma III "Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge".
La possibilità astratta di contrati è eliminata anche attraverso attività pratiche ed concrete come: a) l'iniziare il processo civile dopo la conclusione del processo penale, b) acquisiste nel processo civile le stesse prove (es. verbali di interrogatorio) già effettuati nel procedimento penale.
L'ordinamento processuale Italiano non è più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della quasi completa autonomia e separazione tra i due processi, nel senso che da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, con la conseguenza che lo stesso giudice civile non è vincolato a sospendere il giudizio avanti a lui pendente in attesa della definizione del giudizio penale correlato in cui si sia proceduto ad una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme.
Il principio dell'autonomia adottato in Italia non è "assoluto o puro" ma è moderato, oppure, meglio sono previste delle "eccezioni": queste eccezioni si possono distinguere in due gruppi "tipiche", nel senso che i fatti previsti dalla legge sono tipizzati dal legislatore come, ad esempio, per l'art. 75 cpp, ma sussistono altre ipotesi di sospensione, le quali prevedono solo delle ipotesi astratte, (ad esempio è necessario che la sentenza del procedimento penale possa influenzare il diritto nel processo civile).
In modo più chiaro, in materia di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.
Cass. civ.sez. lav., del 10 marzo 2015, n. 4758 in pdf