LEGGE 17 aprile 2014, n. 62
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. (14G00078)
in G.U. Serie Generale n.90 del 17-4-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/2014
La legge del 17 aprile 2014 n. 62 ha modificato il codice penale inserendo il nuovo articolo 416 ter cp relativo al c.d. reato di scambio elettorale politico-mafioso.
Il nuovo articolo rubricato con il titolo di "Scambio elettorale politico-mafioso" prevede che "Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma".
Dalla lettera della legge possono trarsi alcune valutazioni relative al rapporto (spesso conflittuale) tra diritto civile e diritto penale.
Infatti, l'articolo 416 ter cp anche se inserito nel codice penale, sanziona un particolare accordo "civilistico" con il quale una parte si impegna a procurare voti ad un altro soggetto" in cambio di un corrispettivo". Se questa è la ratio della norma e, quindi, l"accordo" che viene sanzionato dal legislatore è il contratto con il quale ci si impegna a procurare voti in cambio di un corrispettivo (che può essere qualsiasi bene o servizio che abbia una utilità), occorre comprendere se la norma si applica ad atti civili che non abbiano la struttura tipica del contratto.
Sicuramente l'intento del legislatore è quello di colpire atti che (anche senza la struttura del contratto) hanno o raggiungono la medesima finalità di scambio volto corrispettivo. Questo si deduce dalla locuzione (presente nel 416 ter cp) "promette" o "promessa"di procurare voti e dalla locuzione "accetta la promessa di procurare voti". In altri termini, la parola "promessa" richiama strutture di atti e tipi di atti civili i quali hanno la finalità di trovare voti, ma che non sono strutturati come contratti con due parti contrattuali contrapposte. Infatti, in sede civile, mentre il contratto richiede per il suo perfezionamento il consenso di due parti, la "promessa" viene descritta come un negozio unilaterale che per perfezionarsi non deve avere il consenso dell'altra parte.
Ecco, quindi, che diventa più chiaro anche l'ultimo comma dell' art.416 ter cp secondo il quale è punito "promette di procurare voti", questo significa che colui che fornisce voti, è punito sia se si impegna a fornire voti con una promessa vera e propria, sia se si impegna con una proposta di contratto, indipendentemente da qualsiasi "controparte" e, soprattutto, indipendentemente da qualsiasi "accettazione" della controparte. Si potrebbe anche aggiungere che in base all'ultimo comma del 416 cp la sanzione arriva indipendentemente dalla ricezione di un corrispettivo.
Usando altre parole si potrebbe dire che per comprendere e spiegare l'art. 416 ter cp occorre partire dall'ultimo comma del medesimo articolo. Occorre, però, sottolineare che questa interpretazione presuppone che il termine "promessa" sia stato usato in senso non tecnico (per il rilievo civile) dal legislatore e, quindi, che il legislatore con il termine promessa non si riferisce solo ad un particolare atto tipico civile (le promesse), ma a tutti quegli atti (civili) che raggiungono il medesimo risultato senza che sia necessaria la presenza di una controparte e senza che sia necessaria l'accettazione di una controparte.
Sottolineato questa peculiarità, possiamo passare ad analizzare il primo comma del 416 ter cp ed è possibile valutare la questione dal punto di vista di colui che riceve i voti. Come si è già detto anche in questo caso colui che riceve voti è punito, ma solo se "accetta la promessa" (pervenuta da un terzo) di fornire voti e paga un corrispettivo. Ora, è evidente che in questa situazione il legislatore richiede l'accettazione della promessa e questa è la prima incongruenza, posto che l'accettazione di una promessa (almeno in sede civile) è un evento alquanto difficile se con il termine "promessa" si intende il tipico negozio civile che ha natura unilaterale e che non richiede l'accettazione dell'alta parte.
L'incoerenza della frase "accetta la promessa" si nota anche se considera che in ambito civile un corrispettivo non è dovuto da colui che "riceve una promessa", anzi il corrispettivo è un elemento tipico dei contratti, con due parti, (nei quali è necessaria la presenza di due parti).
In poche parole, la norma per avere una coerenza anche in sede civile avrebbe dovuto dire, è punito chiunque accetta la proposta (da altri formulata) di riceve voti in cambio di un corrispettivo, ma è punito anche colui che ricevuta la promessa di voti, promette a sua volta un corrispettivo per i voti ricevuti. Questo tipo di formulazione (tecnica in senso civile) avrebbe permesso di superare le incompatibilità tra una norma penale che sanziona un accordo civile.
Questo permette di sottolineare quanto il termine promessa sia usato in modo civilisticamente atecnico anche nel primo comma del 416 ter cp, in quanto se si dovesse interpretare il termine promessa indicato nel primo comma 416 ter cp solo come sinonimo di proposta contrattuale (sarebbero fuori dalla portata penale gli atti civili che raggiungono il medesimo risultato senza necessità di consenso dell'altra parte).
A chiusura di queste brevi osservazioni sulla commissione tra diritto civile e penale, è opportuno sottolineare che la norma colpisce il voto di scambio diretto (tra colui che beneficia dei voti e colui che procura i voti) sia il voto di scambio indiretto, cioè viene sanzionata anche al vicenda in cui i voti sono comprati tramite mediatori o altri soggetti non direttamente "politici"; inoltre, il termine "politico" si riferisce non solo a colui che ricopre un incarico elettivo pubblico (quindi, già eletto), ma anche a colui che vuole essere eletto (e, quindi, è un politico generico).
Quanto, infine, al corrispettivo, questo non deve essere solo denaro, ma qualsiasi altra "utilità", come ad esempio, l'impegno di ricevere l'aggiudicazione di appalti pubblici o l'assunzione nella pubblica amministrazione.