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Il matrimonio e la fideiussione per debito futuro

La Cassazione del 2.3.2016 4112 ha stabilito che quando la moglie è fideiussore del marito, non può invocare l’art. 1956 c.c. per sottrarsi alle pretese della banca creditrice, poiché l’autorizzazione richiesta dall’art. 1956 cc non è necessaria, in quanto la moglie, stante il vincolo coniugale e di convivenza, è da considerare al corrente dell’aggravamento delle condizioni economiche del marito al punto da avere sostanzialmente assentito all’ulteriore credito.
A cura di Paolo Giuliano
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La presenza del vincolo coniugale (matrimonio) tra due soggetti non impedisce a questi ultimi di essere parti contrattuali, cioè di stipulare tra loro contratti (si pensi alla vendita di un bene da moglie e marito), nulla esclude che la moglie diventi garante del marito, presti, cioè, una fideiussione al marito verso un creditore del medesimo marito.

In questa situazione occorre valutare se il matrimonio influenza il rapporto contrattuale sorto tra i coniugi, si pensi, ad esempio, all'ipotesi prevista dall'art. 1956 cc secondo il quale il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Per descrivere sommariamente la norma, si può dire che l'art. 1956 cc non è necessariamente limitato alla instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore e il terzo cui debba poi estendersi la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore, ma la norma comprende anche la semplice modalità di gestione di un rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, e che si protrae nel tempo,  dunque non implica affatto un nuovo contratto né tra creditore e il debitore, né tra creditore e il terzo fideiussore.

Questo, però, non risolve il dubbio se la presenza del rapporto coniugale elimina la necessità dell'autorizzazione del fideiussore ex art. 1956 cc posto che il fideiussore (coniuge del creditore) conosce (o si presume che possa conoscere) la situazione economica del marito ?

Questo quesito può essere anche posto in modo diverso e chiedendosi quale forma deve avere l'autorizzazione prevista dall'art. 1956 cc, in quanto l'eventuale necessità della forma scritta dell'autorizzazione escluderebbe un'autorizzazione  non scritta ed eventualmente tacita o desunta da altri elementi.

Quanto alla forma che deve avere l'autorizzazione del fideiussore ex art. 1956 cc si può dire che  l'assenso del fideiussore, nel caso previsto dall'art. 1956 cc, non impone la forma scritta. Ecco, quindi che l'autorizzazione può anche essere tacita o essere desunta da altri elementi.

Del resto, si è da tempo chiarito che vi possono essere casi in cui la richiesta di speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 cod. civ. non è necessaria perché l'autorizzazione può essere ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore. Il che è esattamente coerente col fatto che per l'autorizzazione, appunto, non è richiesta la forma scritta ad substantiam.

In guisa di simile principio è stato così affermato che i presupposti applicativi dell'art. 1956 cod. civ. non ricorrono quando, per esempio, in una stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice, richiesta di credito, in tali sostanzialmente dalla persona fisica visto che la casi, proviene che somma la posizione di garante, donde la conoscenza della difficoltà economica del debitore devesi ritenere quanto meno comune.

Al di là di questa formula, la ratio dell'insegnamento sta in ciò: che non è necessaria la richiesta di autorizzazione laddove possa ritenersi che vi sia già perfetta conoscenza, in capo al fideiussore, della situazione patrimoniale del debitore garantito. Questo perché tale perfetta conoscenza può essere considerata valida base di una presunzione di connessa autorizzazione tacita alla concessione del credito, desunta dalla possibilità di attivarsi mediante l'anticipata revoca della fideiussione per non aggravare i rischi assunti.

Per cui, il consenso (id est, l'autorizzazione) del fideiussore, essendo questi coniuge convivente del debitore, al corrente della di lui aggravata condizione economica, si deve considerare in effetti sostanzialmente acquisito.

Questa ricostruzione non è neppure messa in  discussione osservando che, in questo modo, si fondono insieme due elementi autonomi e diversi: la concessione dell'autorizzazione e la conoscenza (o meno) dello stato di aggravamento,  e si tratta di elementi diversi in quanto ove anche fosse stata provata nel fideiussore la conoscenza dell'aggravamento, il fideiussore medesimo avrebbe potuto pur sempre negare l'autorizzazione per le future obbligazioni, mentre questo non sarebbe possibile se l'autorizzazione e la conoscenza delle condizioni economiche sono da considerarsi uniche (eliminando una strada a disposizione del fideiussore). A questa critica si risponde osservando che il fatto che due elementi siano autonomi ed indipendenti non esclude la possibilità che da un elemento possa essere desunto un secondo elemento.

Cass., civ. sez. I, del 2 marzo 2016, n. 4112 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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