Con il matrimonio sorgono degli obblighi che possono anche superare la durata stessa del legame tra i due coniugi, ci si riferisce, in particolare, agli obblighi dei genitori rispetto ai figli. Questi obblighi sono codificati nell'art. 147 c.c. rubricato con il titolo di "Doveri verso i figli" il quale dispone che "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli". Anche se l'art. 147 c.c. fa riferimento ai figli nati durante il matrimonio, oggi, anche dopo la riforma ex legge del 10 dicembre 2012 n, 219, relativa alla sostanziale equiparazione dei figli anti durante o fuori dal matrimonio, (qui si può leggere l'articolo sulla riforma attuata e da attuare) si può dire che tali obblighi sorgono sempre a carico dei genitori.
Nel momento in cui sopraggiunge la crisi del matrimonio il codice prevede, coerentemente con quanto indicato nell'art. 147 c.c., che i doveri di mantenimento dei figli continuano anche dopo la fine del matrimonio (separazione e divorzio) e a tal fine stabilisce con l'art. 155 c.c. rubricato con il titolo di "Provvedimenti riguardo ai figli" che "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicate il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. […..] Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice".
Per rendere attuale ed effettivo l'obbligo di mantenimento anche una volta conclamata la crisi del matrimonio (e per evitare che le "lungaggini processuali" incidano, negativamente, sull'obbligo di mantenimento dei figli o che i problemi dei coniugi possono incidere sui figli) l'art. 708 cpc rubricato come "Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente" prevede che "il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento". Si tratta di una valutazione "provvisoria" ed "immediata" (basata sulle risultanze degli atti processuali) che potrebbe anche essere diversa all'esisto del giudizio.
Proprio perchè si tratta di provvedimenti "provvisori" e proprio perchè si tratta di "valutazioni adottate" in modo "urgente e sommario" non si possono escludere diverse valutazioni nel momento in cui si conclude il procedimento di separazione o divorzio. Infatti, presupposto dell'assegno di mantenimento dei figli è data dal fatto che questi siano figli di entrambi i coniugi, se si tratta di figli di uno solo dei coniugi (ad esempio avuti da un precedente matrimonio o da una precedente relazione) non è possibile che al coniuge possano essere imposti obblighi di mantenimento derivanti dal codice civile ex art. 155 c.c. (il quale presuppone il rapporto di filiazione in capo ad entrambi i coniugi), così come è irrilevante (cioè non fa sorgere l'obbligo di mantenimento) il fatto che il figlio (di uno solo dei due coniugi) abbia convissuto (durante il matrimonio) con entrambi i coniugi e che tutti e due abbiano provveduto durante il matrimonio alle sue necessità.
Cassazione civ. sez. I del 4 dicembre 2012 n. 21675
La sentenza impugnata richiama correttamente l’orientamento consolidato in materia d’irripetibilità delle somme versate in caso di revoca dell’assegno di mantenimento (Cass. nn. 11863/2004, 13060/2002, 4198/1998, 3415/1994), che in questa sede s’intende ribadire in piena condivisione, ma ne consuma malgoverno. L’enunciata regola non trova infatti applicazione nel caso di specie con riguardo alle somme versate a titolo di mantenimento della minore, dal momento che, enunciata a corollario dell’inadempimento del dovere del genitore di mantenimento della prole, postula che il soggetto, minorenne ovvero maggiorenne non autosufficiente, rivesta lo status di figlio di entrambe le parti in contesa nel giudizio di separazione.
Questa circostanza è stata taciuta al Presidente del Tribunale dalla madre della minore, che introdusse il giudizio di separazione chiedendo l’addebito all’odierno ricorrente, l’insussistenza di tale condizione, dato oggettivo e perciò oggettivamente riscontrabile al di là delle asserzioni di parte, venne rilevata dal giudice istruttore che emendò l’iniziale errore, disponendo la revoca dell’assegno per la figlia della predetta, con caducazione avente effetto ab initio. In questa cornice, atteso che, come ribadito dalla sentenza n. 6864/2009, l’irripetibilità conseguente alla decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento della prole, ovvero riduce la misura dell’assegno, si giustifica in ragione della natura solidaristica ed assistenziale dell’assegno “ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario”, presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che il figlio sia parte sostanziale del giudizio di separazione. Sia insomma componente della famiglia all’interno della quale viene in rilievo ed opera il dovere posto dall’art. 147 c.c., dianzi evocato, di mantenimento del genitore nei confronti della prole. Evidente che l’insussistenza di tale condizione è stata assunta a fondamento della domanda di restituzione da lui avanzata al fine di sostenerne le ragioni, la decisione della Corte territoriale censurata, secondo cui “l’errore del giudicante non può ricadere sulla parte destinataria dell’assegno” risulta affetta dal vizio denunciato. La minore, in considerazione del suo stato di figlia di uno dei coniugi e non anche dell'altro era destinataria dell’assegno da parte della sola madre, l’unica tenuta all’osservanza del dovere di mantenimento nei suoi confronti, il cui puntuale ovvero omesso assolvimento neppure avrebbe spiegato incidenza nella definizione della causa di separazione.