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Il creditore pignora più volte sempre lo stesso bene: Cassazione 24.10.2012 n.18161

Quando, con il medesimo titolo esecutivo, è possibile notificare multipli atti di precetto ed eseguire plurimi pignoramenti sempre dello stesso bene.
A cura di Paolo Giuliano
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In periodi di crisi come quella attuale, i creditori cercano di individuare dei metodi veloci ed efficienti per recuperare i propri crediti (o per spingere il debitore ad adempiere).

Se il debitore non adempie spontaneamente al suo debito, il creditore, non può direttamente appropriarsi di beni del debitore, ma deve ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Questo procedimento (definito come esecuzione forzata) è regolato dal codice ci procedura civile, il sistema di recupero dei crediti previsto dal codice può essere sostanzialmente così descritto, il creditore, desunto l'inadempimento del debitore)  deve ottenere un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo)  che contenga la condanna  del debitore al pagamento. (Si precisa che titoli esecutivi non sono solo gli atti processuali, ma anche alcuni contratti come indicato nell'art.   747  cpc)

Sul  titolo esecutivo  deve essere apposta la formula esecutiva. Il titolo esecutivo va notificato al debitore, inoltre, al debitore va notificato, (contemporaneamente o separatamente) anche il precetto che è un'ulteriore diffida ad adempiere al debitore con l'avvertimento che se non adempie inizierà l'esecuzione forzata.

Trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, si chiude questa fase iniziale dell'esecuzione ed inizia l'esecuzione vera e propria, infatti, entro 90 giorni dalla notifica del precetto il creditore deve iniziare l'esecuzione, di solito, con il classico pignoramento. Il creditore consegna all'ufficiale giudiziario il titolo esecutivo e il precetto chiedendogli di iniziare l'esecuzione forzata.

Il c.d. pignoramento che consiste nell'individuazione dei beni del debitore che saranno venduti  per ricavare le somme necessarie per soddisfare il creditore e nella diffida al debitore dall'astenersi dal compiere atti dispositivi sui beni pignorati.

Descritta in questo modo lineare l'esecuzione forzata sembra essere abbastanza semplice, in realtà, non è così. Infatti, può accedere che il debitore, una volta ricevuto il precetto, paghi tutto quanto indicato in tale atto ed estingue il debito, in tal caso la procedura esecutica finisce. Può capitare che il debitore paghi solo una parte del debito, in tali ipotesi, è a discrezione del creditore decidere come portarsi, infatti, il creditore può lasciare scadere il precetto (cioè far passare i 90 giorni dalla notifica del precetto) e notificare un nuovo precetto, il quale ovviamente dovrà dare atto della parte di debito saldato  e chiedere solo al differenza residua, se il creditore non fa questo, si espone, quanto meno, ad una opposizione da parte del debitore.

Può anche capitare che effettuato il pignoramento, il creditore notifichi, di nuovo, un altro precetto ed effettui un altro pignoramento, eventualmente dello stesso, bene già pignorato. Una tale operazione potrebbe essere ammessa se diretta ad evitare che ventuali vizi della prima procedura espropriativa facciano perdere al creditore il bene pignorato, una tale procedura è inopportuna se serve solo al fine di "dare fastidio al debitore" e spingerlo a pagare indipendentemente dall'esito della procedura esecutiva.

 Cassazione civ. sez. III,  del 24 ottobre 2012 n. 18161

5 Il ricorso, pienamente ammissibile, per quanto testé detto, è altresì fondato.
È giurisprudenza costante di questo giudice di legittimità, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell’atto processuale che vi da inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti, ma determina solo la necessità della riunione dei distinti procedimenti, in tal modo instaurati innanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 273 cod. proc. civ. Ne deriva che il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l’esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (confr. Cass. civ. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. civ. 22 luglio 1991, n. 8164).
Nella medesima prospettiva è stato del resto reiteratamente affermato: a) che il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo: b) che in tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall’art. 39 cod. proc. civ., la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi e il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice; c) che alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell’esecuzione, applicando l’art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese a tal fine sostenute dal creditore procedente e il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento (confr. Cass. civ., 18 settembre 2008, n. 23847; Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 11360).
6 Non è superfluo peraltro evidenziare che la ricorrente ha a più riprese ribadito, nella piena osservanza del principio dell’autosufficienza, che nel secondo atto non furono mai chieste, pendente iudicio executionis, spese ulteriori rispetto a quelle già indicate nel precedente precetto. Né la resistente T. ha mai contestato tale affermazione.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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