“Il Bonus Mamma è un diritto anche per le straniere prive di permesso di soggiorno lungo”
Al bonus mamma, l'assegno da 800 euro erogato dall'Inps per ogni bambino nato nel 2017, hanno diritto tutte le partorienti, anche quelle straniere prive di permesso di soggiorno di lungo periodo. A sostenerlo è una recentissima sentenza emanata dal tribunale di Milano, la quale dichiara che il principio adottato dall'Istituto di previdenza sociale è discriminatorio. A opporre il ricorso contro la circolare dell'Inps che escludeva le donne prive di permesso di soggiorno di lungo periodo dalla platea dei beneficiari del bonus mamma sono state tre associazioni per i diritti civili – Asgi, Apn e Fondazione Piccini. L'Asgi, sintetizzando la sentenza del Tribunale di Milano, spiega che secondo i giudici "la legge che ha istituito il bonus non conferiva all'Inps alcun potere di restringere il numero di beneficiari, escludendo le mamme straniere prive di permesso di soggiorno di lungo periodo". Secondo il tribunale, infatti, il bonus mamma è un premio "previsto – senza operare distinzione di nazionalità – per tutte le mamme che si trovino in gravidanza (almeno al settimo mese) tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017". L'Inps, escludendo le straniere senza permesso di soggiorno di lungo periodo, ha dunque discriminato queste donne che in realtà non vengono escluse dalla legge.
"La circolare è stata redatta seguendo le indicazioni scritte della Presidenza del Consiglio e prevede gli stessi requisiti presi in considerazione per l'assegno di natalità di cui alla legge di Stabilità 190 del 2014 e quindi esclude l'accesso alle straniere senza carta di soggiorno", spiegò qualche settimana fa il presidente dell'Istituto, Tito Boeri. Inoltre, l'Inps ricordava già nei mesi scorsi di avere fatto, a suo tempo, presenti queste restrizioni, garantendo "che non appena si riceveranno istruzioni diverse, si procederà ad aggiornare conseguentemente la circolare". La sentenza del tribunale di Milano, seconda a quella emessa dal tribunale di Bergamo e relativa all'erogazione del bonus bebè, è però arrivata prima delle correzioni governative.
Nei giorni scorsi il Tribunale di Bergamo ha sentenziato che "l'esclusione delle straniere senza permesso ‘lungò contrasta con una direttiva dell'Unione Europea (direttiva 2011/98) che garantisce la parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni di maternità a tutti i migranti titolari di un permesso per famiglia o per lavoro", dunque il principio addotto dall'Inps non può che essere rigettato.
Rispetto a quello di Bergamo, il Tribunale di Milano sottolineato un ulteriore punto, ritenendo sufficiente il riferimento alla sola legge nazionale. "Questa prevde il beneficio con la massima ampiezza (persino senza alcun limite di reddito) e, dunque, non può essere l'Inps ad escludere l'una e l'altra categoria di stranieri. Confidiamo che ora l'Inps si adegui rapidamente alla decisione del Tribunale evitando così il diffondersi di un contenzioso che sarebbe non solo oneroso per lo stesso Inps ma, soprattutto, ingiusto per la difformità di trattamento che verrebbe a crearsi in una materia così delicata tra chi agisce in giudizio e chi fa affidamento sulle erronee comunicazioni dell'Inps", hanno commentato i legali delle associazioni ricorrenti.