DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
in G.U. Serie Generale n.125 del 31-5-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2014
Il Decreto mira a tutelare il patrimonio culturale (e la cultura in genere) e di porre un immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado in cui versano numerosi siti culturali italiani, il legislatore prevede come prima misura è la c.d. ART – BOMUS, un credito di imposta per coloro che effettuano liberalità a favore del patrimonio culturale (art. 1 Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura).
I soggetti che possono accedere al BONUS – ART sono soggetti privati, enti non riconosciuti e anche imprenditori, la loro individuazione è effettuata in modo indiretto mediante l'indicazione di un limite massimo di credito di imposta (che vedremo più avanti).
Quindi, è necessaria una liberalità (donazione); l'oggetto della donazione può essere solo denaro, per l'impossibilità di quantificare o valutare oggetti diversi dal denaro (es. esecuzione di opere di restauro).
La liberalità deve avere un fine specifico, cioè deve essere diretta ad effettuate una di queste attività:
per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, (quindi non sarebbero previsti i beni culturali privati)
per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura (musei, biblioteche) di appartenenza pubblica
per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti.
Il destinatario della liberalità è solo un ente pubblico (non un privato), la scelta del destinatario della donazione è discrezionale (cioè è libera) da aprte del donante
Se si realizzano queste condizioni a colui che effettua la liberalità è riconosciuto un credito d'imposta,
Il bonus ART ha un limite di tempo ben specifico (tre anni a partire dal 31 dicembre 2013): infatti, il credito di imposta è riconosciuto solo per le liberalità effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013
La misura del credito di imposta è così quantificata: il 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013; il50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Il credito di imposta non può superare il 15 % del reddito imponibile per le persone fisiche e per gli enti non commerciali e del 5 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito di impresa.
In questo modo di individuano, anche se in modo indiretto, i soggetti che possono beneficare del bonus-art.
Il credito di imposta sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Al credito d'imposta di cui al presente decreto legge (art. 1) non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali.