Il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale permette di vincolare alcuni beni o i loro frutti ai bisogni della famiglia.
Questo scopo è raggiunto prevedendo che i beni compresi nel fondo patrimoniale non possono essere aggrediti mediante l'esecuzione forza quando la medesima esecuzione forzata ha ad oggetto debiti contratti per bisogni estranei alle esigenze della famiglia (art. 170 cc).
In altri termini, i beni del fondo patrimoniale sono aggredibili da creditori solo quando il debito (e l'obbligazione) è sorto ed era diretto a soddisfare dei bisogni e/o esigenze della famiglia.
Il fondo patrimoniale pone, immediatamente, tre problemi: uno riguarda l'opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi e/o ai creditori, il secondo riguarda l'identificazione delle obbligazioni dirette a soddisfare i bisogni della famiglia, il terzo riguarda l'abuso dello strumento fondo patrimoniale diretto a impedire ai creditori di recuperare i propri crediti (il legislatore è intervenuto anche con l'art. 2929 bis cc)
Il momento della costituzione del fondo non incide sull'identificazione delle obbligazioni dirette a soddisfare i bisogni della famiglia
Ci si potrebbe chiedere se è possibile distinguere tra obbligazioni anteriori alla costituzione del fondo e obbligazioni posteriori alla costituzione del fondo e attivare (limitando) l'effetto protettivo del fondo solo alle obbligazioni sorte dopo la costituzione del fondo medesimo (il altri termini, il creditore che deve recuperare dei crediti sorti per obbligazioni non dirette a soddisfare i bisogni della famiglia potrebbero aggredire i beni de fondo se tali obbligazioni sono sorte prima della costituzione del fondo medesimo)
E' irrilevante qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l'art. 170 cod. civ. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria
La natura legale o convenzionale dell'obbligazione non è un elemento sufficiente per escludere i beni compresi nel fondo patrimoniale dai debiti derivanti dall'obbligazione
Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura (legale o convenzionale) delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia, di conseguenza, è erroneo ritenere di escludere il divieto di esecuzione sui beni del fondo di cui all'art. 170 cod. civ., solo sulla base della natura legale e non contrattuale dell'obbligazione (tributaria) azionata in via esecutiva.
L'identificazione delle obbligazioni dirette a soddisfare i bisogni della famiglia
Anche se in teoria è relativamente chiaro il principio delle obbligazioni contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, in pratica può essere difficile distinguere tra obbligazioni contratto (o meno) per soddisfare i bisogni della famiglia.
Infatti, se si applicasse, in modo letterale tale principio, si dovrebbe sostenere che i beni costituti in fondo patrimoniale, rispondono soltanto per le obbligazioni assunte per la soddisfazione delle esigenze familiari, mentre i beni compresi nel fondo patrimoniale non dovrebbero rispondere dei debiti erariali o dei tributi, poiché le obbligazioni fiscali e i debiti di natura fiscale (anche se gravanti sulla famiglia o sui singoli componenti della famiglia) per una loro funzione incontestabile finalizzati al soddisfacimento delle spese e dei bisogni pubblici.
In realtà, come già detto, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia,
Quindi, va accertato se il debito possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che, se è vero, che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni. L'accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito.
Quanto ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, la giurisprudenza in prevalenza accoglie un parametro negativo, affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
Le obbligazioni tributari possono essere ricomprese nei debiti sorti per soddisfare le esigenze della famiglia
L'attività imprenditoriale può avere l'eminente scopo di garantire un reddito, per poter far vivere adeguatamente all'imprenditore e alla sua famiglia.
Di conseguenza la genesi dell‘obbligazione erariale sul reddito di impresa è correlata ai bisogni della famiglia, poiché sorge in connessione con il reddito prodotto dall'impresa e goduto dall'imprenditore per sé e la propria famiglia.
Ha poi affermato, conclusivamente, che l'onere della prova della destinazione del reddito ad altri scopi, diversi dal soddisfacimento delle esigenze della famiglia, incombe sull'imprenditore e non era stato in alcun modo assolto.
Tale principio è conforme a quanto enunciato più volte dalla cassazione in relazione all'aggredibilità in executivis o la sottoponibilità ad ipoteca di beni costituiti in fondo patrimoniale per la soddisfazione di crediti tributari
Cass., civ. sez. III, del 12 dicembre 2017, n. 29654
Aggiornamento: Onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. Cass. sez. VI del 13 febbraio 2019 n. 4264
Infine, occorre valutare a carico di quale soggetto è l'onere della prova diretta a poter avvalersi del diritto all'impignorabilità dei beni compresi nel fondo patrimoniale.
Il punto è stato chiarito dalla Cassazione ( Cass. civ. sez VI, del 13 febbraio 2019 n. 4264) secondo la quale l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Quindi, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013, Rv. 625123 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016, Rv. 642962 – 01).
Con specifico riguardo alle obbligazioni tributarie, si precisa poi che «anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi» (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646 – 01; Cass.: Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586 – 01, secondo la quale l'inerenza dell'obbligazione tributaria ai bisogni della famiglia e la relativa conoscenza da parte del titolare del credito sono «circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa») e, comunque, anche in tal caso «grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645 – 01).