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Identificazione del confine ex 950 cc e il valore negoziale del frazionamento

La Cassazione del 22.2.2018 n. 4315 ha affermato che in sede di identificazione del confine ex art. 950 cc può assumere valenza probatoria privilegiata il frazionamento allegato all’atto di divisione, soprattutto quando al frazionamento le parti della divisione fanno espresso richiamo, provvedendo anche alla sottoscrizione del documento grafico. In tal modo il frazionamento ha acquisito una valenza di carattere negoziale, costituendo parte integrante del contratto.
A cura di Paolo Giuliano
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Determinazione del confine tra due proprietà

Può capitare che ci sia incertezza relativamente all'individuazione dei confini tra due proprietà, di conseguenza, può capitare che occorre identificare il confine tra due proprietà. Questo tipo di bisogno può essere soddisfatto in due modi: a) mediante un accordo trai i proprietari degli immobili; b) in sede giudiziaria esercitando l'azione denominata regolamento di confini ex art. 950 cc.

L'azione giudiziaria diretta a regolare i confini tra due proprietà

Per comprendere la peculiarità dell'azione di regolamento di confini ex art. 950 cc, occorre osservare che attore e convenuto sono i proprietari dei fondi confinanti, ma l'azione ha altre particolarità, infatti, la posizione di attore e di convenuto è identica, nel senso che entrambe le parti devono fornire le prove necessarie a individuare i confini, non valendo, in questo particolare caso, il principio per il quale l'onere della prova è a carico di colui che afferma un diritto o un fatto.

In altri termini, si può dire che  ai fini dell’onere probatorio nell'azione ex art 950 cc, la posizione dell’attore e quella del convenuto sono uguali, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice – svincolato dal principio “in assenza di prova la domanda dell'attore va respinta"– ha un amplissimo potere di scelta e valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, salvo, nell’ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità delle prove disponibili, il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali.

La funzione probatoria delle mappe catastali nell'azione di regolamento di confini ex art. 950 cc

Nel sistema generale previsto dall'art. 950 cc le mappe catastali intervengono come ultimo elemento (in assenza di ogni altro). L'art. 950 c.c. non attribuisce portata probatoria risolutiva alle risultanze catastali, al contrario le risultanze catastali  nella volontà del legislatore hanno valenza meramente sussidiaria.

Il  motivo di questa particolarità può essere facilmente compreso se si considera che la finalità dell'azione ex art.950 cc è quella di eliminare l'incertezza del confine evitando, per il futuro, il sorgere della controversia.

Quando il frazionamento assume valenza negoziale e preminente nell'individuazione del confine tra due proprietà

Da quanto detto si potrebbe pensare che un eventuale frazionamento  non potrebbe mai avere una valenza di prova privilegiata e dovrebbe sempre essere solo una prova sussidiaria.   In altri termini, occorre chiedersi se un frazionamento (anche catastale) in quanto tale ha sempre e comunque valore di prova sussidiaria (sempre e comunque) oppure se è possibile che un frazionamento possa assurgere al rango di prova privilegiata (e, in tale ipotesi, in quali casi).

Ad esempio, ci si potrebbe chiedere se un frazionamento predisposto dall'originario e unico proprietario (oppure predisposto in sede di divisione) e accettato da tutti i contitolari al momento della divisione (o accettato da tutti gli acquirenti al momento delle singole vendite)  può essere considerato come prova privilegiata del confine.

Allegazione del frazionamento nell'atto di divisione o nell'atto ci vendita e sottoscrizione del documento grafico

Il frazionamento può assumere al rango di prova privilegiata ai fini dell'individuazione del confine quando tale documento è  allegato all'atto divisione o di vendita (che ha coinvolto gli originari proprietari dei vari mappali che in seguito chiedono di indentificare il confine ex art. 950 cc) soprattutto quando a tale documento le parti della divisione (o della vendita) hanno fatto espresso richiamo, e hanno anche provveduto alla sottoscrizione del documento grafico.

In tal modo il frazionamento ha acquisito una valenza di carattere negoziale, costituendo parte integrante, mediante un meccanismo di relatio formale perfetta, della divisione, e quindi costituendo l'elemento fondamentale per apprezzare sulla base del titolo l'esatta estensione dei fondi scaturenti dalla divisione.

Questa soluzione risulta  pienamente conforme alla giurisprudenza della corte di Cassazione che ha chiarito che in tema di azione ex art. 950 cod. civ., al fine della determinazione del confine tra due fondi limitrofi e dell'individuazione della loro esatta consistenza, assume rilevanza preminente il tipo di frazionamento catastale contenente gli estremi della lottizzazione, qualora le parti ad esso abbiano fatto espresso riferimento nei rispettivi atti di acquisto.

Frazionamento richiamato in atti e modifiche (unilaterali) successive delle piantine catastali

In questo contesto l'estensione dei fondi, quale evincibile dal frazionamento allegato al titolo di comune origine, non può  essere in alcun modo modificata da eventuali successive modifiche delle piante catastali unilateralmente predisposte dagli aventi causa.

Trascrizione della domanda ex art. 950 cc

Resta da chiedersi se la domanda ex art. 9950 cc vada trascritta.

Anche a voler ritenere prevista ai fini di opponibilità ai terzi acquirenti la trascrizione della domanda di cui all'art. 950 c.c. (per la tesi favorevole alla riconduzione di tale domanda alla previsione di cui al n. 1 dell'art. 2653 c.c., cfr. Cass. n. 1029/1960), l'avvenuta alienazione del diritto controverso non determina il venir meno della legittimazione a partecipare al giudizio della società alienante, alla luce di quanto chiaramente disposto dall'art. 111 co. 1 c.p.c.., che prevede la prosecuzione del giudizio nei confronti dell'alienante.

L'eventuale omissione della trascrizione della domanda giudiziale potrà al più riverberare i suoi effetti, ex art. 111 co. 4 c.p.c. nei confronti degli aventi causa.

Cass., civ. sez. II, del 22 febbraio 2018, n. 4315

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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