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Gli effetti processuali dell’azione di regresso nelle obbligazioni in solido

La Cassazione del 12.3.2015 n. 4938 ha stabilito che l’azione di regresso (1299 c.c. e 2055 c.c.) esercitata da uno dei condebitori in solido genera un litisconsorzio processuale e una dipendenza inscindibile (ex art. 331 cpc), di conseguenza non è possibile la separazione della domanda principale (proposta dal creditore verso i debitori in solido) dalla domanda di regresso proposta da uno dei debitori in solido verso gli altri condebitori in solido.
A cura di Paolo Giuliano
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Nella vita di tutti i giorni è possibile che il creditore possa avere più debitori (per la medesima obbligazione es. mutuo) oppure è possibile che colui che ha subito un danno può chiedere il risarcimento del danno a più responsabili, in quanto tutti hanno partecipato al verificarsi dell'evento dannoso (es. vizi dell'appalto).

Il legislatore è cosciente di queste situazioni, tutte caratterizzare dalla pluralità di soggetti nel lato passivo,  (infatti, sono presenti una pluralità di debitori o una pluralità di soggetti responsabili del danno) ed, indipendentemente,  dal titolo della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale del debitore) detta dei principi comuni che regolano la c.d. responsabilità solidale o le c.d. obbligazioni solidali.

L'art. 1292 c.c. (Nozione della solidarietà), descrive  l'obbligazione solidale in generale, tale articolo prevede che "L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori".

Per comprendere bene come funziona il meccanismo del risarcimento del danno o del pagamento del debito in presenza di più debitori (o di più responsabili del danno) occorre distinguere: – un rapporto  esterno tra debitori e creditore – ed un rapporto interno tra i diversi debitori in solido (la responsabilità dei diversi debitori nella produzione dell'evento dannoso potrebbe essere diversa oppure potrebbero avere una diversa quota di debito ed occorre verificare come il singolo debitore può far risultare queste differenze).

Partendo dal rapporto esterno (tra creditore e debitore in solido) occorre chiedersi se il creditore, in presenza di più debitori in solido, può iniziare il giudizio contro solo un debitore oppure deve iniziare il giudizio contro tutti i debitori. La risposta è relativamente semplice, in presenza di più debitori (per responsabilità contrattuale o extracontrattuale)  è libero di proporre la domanda di pagamento o di risarcimento del danno anche verso uno solo dei debitori, infatti, il creditore è libero di scegliere il debitore da cui farsi pagare o risarcire (ex art. 1296 c.c.) (inoltre, proprio in applicazione di questo principio sia afferma che  non sussiste litisconsortio necessario tra i debitori in solido ed è possibile effettuare degli accordi transattivi solo con alcuni dei debitori e non con tutti). Si tratta di una scelta processuale riservata al creditore, il quale avrà il vantaggio di poter scegliere di agire contro il debitore economicamente più solido e di non dover effettuare tante citazioni quanti sono i debitori, (ma avrà lo svantaggio che la sentenza, non sarà opponibile contro gli altri debitori).

L'unico debitore in solido citato e condannato al pagamento dovrà pagare l'intero debito (comprensivo delle quote degli altri debitori in solido). L'unico debitore citato dal creditore non è senza tutela, infatti, potrà tutelarsi esercitando la c.d. azione di regresso contro gli altri debitori in solido (chiamando in causa  gli altri debitori per recuperare le quote degli altri debitori  e/o per far dichiarare le diverse quote di responsabilità).

Passando ad analizzare il rapporto interno (tra i diversi debitori in solido), come si è visto uno dei debitore potrebbe avere interesse a far partecipare al giudizio anche gli altri debitori, quanto meno per recuperare dagli altri debitori le loro quote di debito (che è costretto a pagare al creditore) questo perché nei rapporti interni l'obbligazione si divide tra i diversi debitori (cioè nessuno è  costretto a pagare l'intero debito) del resto, se così non fosse, se cioè i debitori non fossero costretti a rimborsare la propria quota di debito al debitore che ha pagato l'intera somma al creditore si avrebbe  una liberazione dal debito con un indebito arricchimento. Questo principio è espressamente previsto dall'art. 1298 c.c. il quale prevede che "Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente" e nell'art. 1299 c.c. il quale prevede che "il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento".

Sempre nei rapporti interni, il debitore potrebbe avere interesse a proporre un'azione di regresso verso gli altri debitori al fine di far  accertare il diverso peso delle responsabilità (perché, ad esempio, hanno partecipato in modo diverso all'evento dannoso). Questa ipotesi è espressamente prevista dall'art. 2055 c.c. (rubricato con il titolo "Responsabilità solidale") che regola la presenza di più responsabili civile nell'illecito extracontrattuale il quale prevede che "Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali".

In presenza di azione di regresso occorre verificare se l'azione di regresso muta i principi sopra esposi, in particolare, se non esiste litisconsorzio e se è possibile in caso di appello, impugnare la sentenza solo nei confronti di alcune della parti (cioè dei debitori in solido e non di tutti). Sul punto è possibile affermare che l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra più convenuti in distinti e riuniti giudizi di risarcimento dei danni genera un litisconsorzio processuale, quando almeno uno dei primi chieda accertarsi la responsabilità esclusiva di altro tra loro, ovvero rideterminarsi, nell'ambito di un'azione di regresso anticipato, la percentuale di responsabilità ad essi ascrivibile "pro quota", in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità affermata dall'attore.

Tra la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di più soggetti che si assumono corresponsabili, e quella di regresso proposta da uno dei convenuti nei confronti degli altri, sussiste rapporto di dipendenza ai sensi dell'art. 331 c.p.c.. Ne consegue che, in caso di interruzione del processo a causa d'un evento che colpisca uno solo dei convenuti, la tardiva prosecuzione della causa da parte del successore non consente la separazione, dalla domanda principale, della domanda da questi proposta.

Risulta evidente come, nell'ambito processuale, la presentazione di una domanda di regresso muta completamente i principi applicabili al processo.

Cass., civ. sez. III, del 12 marzo 2015 n. 4938 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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