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Garantire un futuro a ogni bambino, italiano o straniero che sia

Il Parlamento potrebbe o meglio dovrebbe dare il via libera alla legge sulla tutela dei minori stranieri. Un atto di buonsenso e civiltà, nel momento in cui a trionfare è la narrazione tossica sui migranti. Anche grazie alle ultime, discutibili, scelte del Governo.
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UPDATE 1/3/2017 – Il Senato ha dato il via libera con 170 sì, 50 no e otto astenuti al disegno di legge che contiene norme a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il provvedimento deve ora tornare alla Camera. "Il divieto di respingimento, l'accelerazione della procedura di identificazione, uniformata in tutto il territorio nazionale, la garanzia dell'assistenza sanitaria e dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'impegno a garantire prioritariamente il ricongiungimento familiare laddove possibile, in linea anche con le indicazioni provenienti dall'Unione europea sono solo alcuni degli importanti principi introdotti dal testo approvato oggi dall'Assemblea di Palazzo Madama", ha spiegato la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro.

Il Senato è pronto a dare il via libera al disegno di legge “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. Si tratta di un provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, molto contestato dalla destra, da tempo impegnata in una battaglia per irrigidire le norme sull’accoglienza e la gestione dei flussi migratori. Il disegno di legge in questione dovrebbe essere approvato in un momento in cui anche la maggioranza di Governo pare aver “cambiato orientamento” sul tema migranti, con l’appoggio al piano del ministro Minniti, che sembra seguire in modo preoccupante le orme delle politiche migratorie dei governi Berlusconi, riproponendone alcuni “concetti”, respingimento e Cie, peraltro oggetto di rilievi e bocciature da parte di ONG e istituzioni internazionali.

Il clima in cui sta passando questo ddl, insomma, risente di propaganda e speculazioni politiche, ma anche di un cambio di approccio da parte del Governo del quale si parla fin troppo poco. Un provvedimento di giustizia e umanità, dunque, finisce nel tritacarne mediatico – politico, un percorso che spiega eloquentemente cosa intendiamo per narrazione tossica della questione migranti. Ora, però, l'approvazione sembra a un passo, anche considerando il ritiro dei tanti emendamenti che la Lega Nord aveva presentato in Commissione.

Come spiega il Centro Studi del Senato, "nel 2016 i minori non accompagnati giunti in Italia hanno costituito il 14,2% dei migranti sbarcati, mentre nel 2015 la stessa percentuale si è attestata all'8%". Dai dati del ministero del lavoro si deduce che, al 31 dicembre 2016, i minori stranieri non accompagnati presenti e censiti in Italia erano pari a 17.373 (cui si devono aggiungere gli irreperibili), in larghissima maggioranza maschi e in larga parte con età superiore ai 14 anni (80% circa). La provenienza geografica è sintetizzata dalla tabella:

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Di cosa tratta il disegno di legge

La parlamentare del PD Sandra Zampa spiegava così la ratio del provvedimento che riguarda i minori stranieri non accompagnati che giungono sul territorio nazionale: “Abbiamo duplice obiettivo di rafforzare le garanzie per i minori nel rispetto delle convenzioni internazionali e assicurare maggiore omogeneità nell’applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale”. Il primo principio che la nuova normativa riafferma è tanto semplice quanto incredibilmente contestato: “A prescindere dall'intenzione di richiedere la protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea”. In sostanza si tratta di garantire una serie di strumenti e possibilità ai minori “in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità” a prescindere dalla loro provenienza geografica e appartenenza etnica, linguistica, religiosa eccetera. Vale la pena di ricordare, peraltro, che già il decreto legislativo numero 142 del 2015 prevede che ci siano “servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari”, tra cui, appunto, i minori non accompagnati.

Nello specifico, poi, la nuova normativa introduce, con l’articolo 3, il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Come spiega la nota del Centro Studi del Senato, attualmente “il testo unico prevede il cd. principio di non refoulment, in base al quale in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto della persecuzione”, mentre con le nuove norme il respingimento non potrà essere disposto mai, in nessun caso. Il minore straniero non potrà essere espulso, a meno che non ci siano motivi “di ordine pubblico e sicurezza dello Stato”, ma sempre e solo nel caso in cui l’espulsione non determini “un rischio di danni gravi per il minore” (e in ogni caso sarà il giudice del Tribunale dei minori a esprimersi).

Un'accoglienza "umana" per i minori non accompagnati

È uno dei punti centrali del provvedimento, disciplinato dall’articolo 4, con cui si interviene sui tempi della prima accoglienza, sancendo che un minore non accompagnato può rimanere nelle strutture di prima accoglienza per un massimo di 30 giorni, per essere identificato (entro 10 giorni) e istruito sui propri diritti, compresa la possibilità di richiedere la protezione internazionale. In questo periodo “è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future”. Anche le procedure di identificazione subiscono modifiche sostanziali, atte a tutelare il “supremo interesse del minore” e a renderlo partecipe, anche attraverso l’utilizzo di mediatori e di una lingua che sia in grado di comprendere, di tutte le fasi che lo riguardano.

L'affidamento e la tutela: stranieri o italiani, garantire un futuro ai minori

Gli articoli 7 e 11 della legge sono centrali perché riguardano le fasi successive alla prima accoglienza. Si stabilisce che ai minori stranieri vanno applicate “le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono recata dagli artt. 343 e seguenti del codice civile”. In pratica, un sistema unico, che preveda “l’apertura della tutela” e “l’affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una comunità”. Come vi abbiamo spiegato nel dettaglio qui, si prevede “un tutor personale per ogni minore non accompagnato, nominato da un Albo di tutori volontari disponibili ad assumerne la tutela e debitamente formati”. La legge intende favorire gli affidamenti familiari (ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive, come da legge 183) rispetto all’accoglienza nelle strutture di accoglienza.

Inoltre si prevedono: l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno; si sostanzia il diritto di essere iscritti a scuola (di ogni ordine e grado, non solo quella dell'obbligo), anche se non si è in possesso del permesso di soggiorno; si ampliano le garanzie e le tutele nelle fasi processuali, ribadendo il principio della tutela del supremo interesse del minore.

Il permesso di soggiorno: meno burocrazia, più assistenza

Sul permesso di soggiorno, inizialmente si era scatenata la solita caciara inutile. Oggetto di contestazione sono gli articoli 10 e 13 del disegno di legge. Con il primo si stabilisce che al minore che ne faccia richiesta sia rilasciato un permesso di soggiorno valido fino al compimento della maggiore età. Il Centro Studi del Senato ricorda che già al momento “tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere il permesso di soggiorno per minore età, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili)”, anche se valido solo “per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi d'origine”; c’è poi anche la possibilità di ottenere un permesso “per motivi familiari”, che riguarda in particolare i minori di 14 anni.

Cosa succede una volta che il ragazzo compie 18 anni? Al momento per il minore straniero non accompagnato che abbia compiuto 18 anni, che sia presente in Italia da almeno 3 anni e abbia un alloggio, è possibile chiedere e ottenere il permesso di soggiorno (per studio, lavoro, cure mediche), sempre che non sia stata avviata la procedura di rimpatrio. Le nuove norme snelliscono le procedure (silenzio assenso sui pareri della pubblica amministrazione) e introducono una ulteriore novità: l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

In sostanza, con le nuove normative si evita di “lasciare soli” i minori stranieri al compimento del diciottesimo anno di età e si premia chi ha intrapreso percorsi di formazione e integrazione.

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A Fanpage.it fin dagli inizi, sono condirettore e caporedattore dell'area politica. Attualmente nella redazione napoletana del giornale. Racconto storie, discuto di cose noiose e scrivo di politica e comunicazione. Senza pregiudizi.
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