Il contratto di fideiussione è regolato dall'art. 1936 cc il quale descrive il contratto in questo modo: "è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui".
Caratteristica peculiare della fideiussione è lo stretto legame tra fideiussione e obbligazione garantita o con il debito principale (c.d. accessorietà), se viene meno il debito principale viene meno anche la fideiussione, questo legame può essere spezzato creando la c.d. fideiussione a prima richiesta. con al fideiussione a prima richiesta o garanzia a prima richiesta, il garante deve pagare indipendentemente dalla sorte del rapporto principale da cui deriva il debito e il credito.
Diversa dalla fideiussione a prima richiesta o dalla garanzia a prima richiesta è la fideiussione per debito futuro, infatti, è possibile una fideiussione anche per un debito futuro ex art. 1938 cc, ma a tutela del fideiussore deve essere indicato l'importo massimo garantito. In questa ipotesi si è in presenza di una normale fideiussione nella quale l'obbligazione principale è futura (non è ancora sorta), in altri termini l'oggetto del contratto non è del tutto determinato e il legislatore, per evitare abusi, ha stabilito che deve essere individuato l'importo massimo garantito.
L'ambito di applicazione della fideiussione per debito futuro è molto ampio, basta pensare all'ipotesi in cui il pagamento dei canoni di locazione è garantito da fideiussione e al rinnovo del contratto di locazione oltre il termine originario previsto, in questo contesto il rinnovo del contratto di locazione espone il fideiussione ad un debito futuro.
Ulteriore tutela per il fideiussione di debito futuro è previsto dall'art. 1956 cc il quale stabilisce che il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
In altri termini, se tra la data della stipula della fideiussione per un debito futuro e la data in cui è sorto il debito tra creditore e debitore, le condizioni del debitore garantito peggiorano il creditore, che concede il credito al debitore (conoscendo la precaria situazione patrimoniale del debitore), senza essere autorizzato dal fideiussore, perde la garanzia.
La norma, si basa su presupposto che il fideiussione possa non conoscere la situazione economica del debitore e che il creditore conoscendo la situazione economica del debitore gli faccia credito facendo leva sulla fideiussione. Risulta evidente che in concreto occorre comprendere quando si può affermare che il fideiussore non sia a conoscenza delle condizioni disastrate del debitore.
Si potrebbe ipotizzare l'ipotesi in cui un socio conceda fideiussione per la società o il caso in cui l'amministratore o il rappresentante legale conceda la fideiussione per la società, in queste situazioni si può affermare che il fideiussione non sia a conoscenza della situazione economica del debitore e, quindi, si può affermare che il creditore deve avere l'autorizzazione del fideiussore per fare credito al debitore ?
Secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza, la banca creditrice che, pur in presenza di clausola di dispensa dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito, conceda finanziamenti al debitore principale, conoscendone o dovendone conoscere le difficoltà economiche, in caso di mutamento delle sue condizioni patrimoniali, senza informare il fideiussore, responsabile per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente nullità della garanzia fideiussoria.
Si è tuttavia esclusa la responsabilità della banca qualora si possa presumere che il fideiussore sia a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopra la carica di amministratore o legale rappresentante o di socio.
Infatti, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumuli la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chieda di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta sulla base della presunzione che egli fosse al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società.
Cass., civ. sez. I, del 15 febbraio 2016, n. 2911 in pdf