video suggerito
video suggerito
Opinioni

La riduzione del patto di stabilità per le province e comuni superiori ai 5.000 abitanti

Il Decreto del 22.01.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze riduce gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2012 delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in attuazione del comma 122, dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 come sostituito dall’articolo 7 comma 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149.
A cura di Paolo Giuliano
12 CONDIVISIONI

IRAQ

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto 22 gennaio 2013 

Riduzione degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per l'anno 2012 delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in attuazione del comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

in G.U. n.31 del 6.2.2013

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre  2010,  n.  220, come sostituito dall'art. 7,  comma  5,  del  decreto  legislativo  6 settembre  2011,  n.  149,  il  quale   prevede   che   il   Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  apposito  decreto,  emanato  di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa  con  la  Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  autorizzi  la  riduzione  degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto  di  stabilita' interno  in  base  ai  criteri  definiti  con  il  medesimo  decreto. L'importo della  riduzione  complessiva  per  province  e  comuni  e' commisurato agli  effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita' interno, operata a valere sul fondo sperimentale  di  riequilibrio  e sul fondo perequativo. Lo schema di decreto di cui al  primo  periodo e' trasmesso alle  Camere  corredato  di  relazione  tecnica  che  ne evidenzi gli effetti finanziari;   Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore  a 5.000  abitanti  e,  a  decorrere  dall'anno  2013,  i   comuni   con popolazione compresa tra 1.000  e  5.000  abitanti,  concorrono  alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 32,  che  costituiscono  principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi  degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il comma  5,  dell'art.  31,  della  legge  n.  183/2011  che dispone, per gli enti  che  risultano  collocati  nella  classe  piu' virtuosa – in esito a quanto previsto  dall'art.  20,  comma  2,  del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111  –  che   il   conseguimento dell'obiettivo strutturale avviene realizzando un saldo  espresso  in termini di competenza mista pari a zero, ovvero  pari  ad  un  valore compatibile con  gli  spazi  finanziari  derivanti  dall'applicazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia" introdotta dal successivo comma 6, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011;

Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro  per  gli  affari regionali, il turismo e lo  sport  e  il  Ministro  per  la  coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza  Unificata,  del  25  giugno 2012, n. 0048345, concernente la riduzione degli obiettivi del  patto di stabilita' interno degli  enti  locali  effettuata  in  base  alla virtuosita' ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legge  n.  98 del 2011;

Visto l'art. 31, comma 20, della richiamata legge n. 183/2011,  che dispone che ciascuno degli enti di  cui  al  comma  1  e'  tenuto  ad inviare,  entro  il  termine  perentorio  del  31   marzo   dell'anno successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato, una certificazione del saldo finanziario  in  termini  di  competenza mista  conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale,   dal responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione  della  certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;

Visto il comma 24, dell'art. 31, della predetta legge  n.  183  del 2011 con il quale si prescrive che gli enti locali  commissariati  ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267, sono soggetti al patto di stabilita' interno dall'anno  successivo  a quello della rielezione degli organi istituzionali;

Visto l'art. 7, del decreto legge 6 giugno 2012 n.  74,  convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,  recante  la disciplina degli  interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni colpite dagli eventi sismici  che  hanno  interessato  il  territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia  e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, il quale introduce, in favore  dei predetti enti, una deroga alle regole del patto di stabilita' interno secondo cui gli obiettivi per essi previsti sono migliorati  in  modo tale da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per  un importo complessivo di euro 40 milioni per  i  comuni  della  regione Emilia Romagna e di euro 5 milioni per i  comuni  di  ciascuna  delle regioni Lombardia e Veneto;

Visto il comma 1-bis, dell'art. 7, del richiamato decreto legge  n. 74/2012, cosi' come introdotto dall'art. 11,  comma  1,  lettera  a), punto 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, che  dispone  che ai comuni ricadenti nei territori interessati  dagli  eventi  sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del decreto legge n. 74/2012, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilita' interno 2011, ai sensi dell'art.  7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;   Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini  per  l'adempimento  degli obblighi tributari,  con  il  quale  e'  stato  individuato  l'ambito soggettivo di  applicazione  delle  disposizioni  recate  dal  citato decreto legge n. 74 del 2012;

Visto l'art. 67-septies del decreto legge 22 giugno  2012,  n.  83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  che estende ai territori dei comuni di Ferrara e Mantova, nonche', previa verifica del nesso di causalita', agli altri comuni espressamente ivi indicati, l'applicazione delle disposizioni recate dal decreto  legge n. 74 del 2012;

Vista la disposizione recata dall'art. 7, comma 2, lettera a),  del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, cosi'  come  modificato dall'art. 4, comma 12-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,  con la quale si prescrive che, in caso di mancato rispetto del  patto  di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno  successivo a quello dell'inadempienza, e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in  misura pari alla  differenza  tra  il  risultato  registrato  e  l'obiettivo programmatico  predeterminato  e  che,  in  caso  di  incapienza  dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Considerato che nella formulazione del  citato  art.  7,  comma  2, lettera a), antecedente alla modifica, veniva stabilito un tetto alla sanzione pari al  3  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate nell'ultimo consuntivo;

Visto il comma 4, dell'art. 7, del citato  decreto  legislativo  n. 149 del 2011, che prescrive che le disposizioni del medesimo  art.  7 si applicano in caso di mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita' interno relativo agli anni 2010 e seguenti;

Considerato  che   la   riduzione   complessiva   degli   obiettivi programmatici degli enti locali, in attuazione del citato comma  122, e' commisurata agli effetti finanziari determinati  dall'applicazione della sanzione operata, in caso di  mancato  rispetto  del  patto  di stabilita' interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e che, sulla  base  delle  informazioni  desunte  dalle  certificazioni inviate dagli enti locali ai sensi del citato comma  20,  emerge  che nell'anno 2011 risultano non aver raggiunto l'obiettivo del patto  di stabilita' interno 1 provincia e 100 comuni;

Considerato che il comune di Belgioioso, pur essendo tra  i  comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo, non e' soggetto alla sanzione in quanto rientra nella  fattispecie  disciplinata  dall'ultimo  periodo dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149  del 2011;

Considerato che le  domande  cautelari  presentate  dai  comuni  di Messina e Tremestieri  Etneo,  nell'ambito  dei  ricorsi  incardinati innanzi al Tar Sicilia – sezione  di  Catania,  sono  state  accolte, rispettivamente, con ordinanze n. 1027 dell'8 novembre 2012 e n. 1129 del 6 dicembre 2012, e che, pertanto, e' sospesa l'irrogazione  della sanzione prevista dall'art. 7,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto legislativo n. 149 del 2011;

Considerato che risulta pendente innanzi al Tar Sicilia  –  sezione di Catania ricorso del comune di Barcellona Pozzo di  Gotto,  analogo nelle censure ai due ricorsi incardinati  dai  comuni  di  Messina  e Tremestieri Etneo innanzi  al  medesimo  Tar  Sicilia  –  sezione  di Catania, e corredato  anch'esso  di  domanda  cautelare  di  prossima definizione;   Considerato che  l'importo  degli  effetti  finanziari  determinati dall'applicazione della sanzione agli enti che  non  hanno  raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno ammonta, rispettivamente, ad € 1.171.663 per le province e ad € 71.844.489 per i comuni;

Visto l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il quale dispone la riduzione del fondo  sperimentale  di  riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.  2  del  decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, del fondo perequativo, come determinato  ai  sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011,  e  dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni  della  Regione  Siciliana  e della Regione Sardegna per un importo pari a 500 milioni di euro  per l'anno 2012, a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni  2013  e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

Visto inoltre il comma 6-bis del predetto art. 16 del decreto legge n. 95 del 2012, introdotto dall'art. 8, comma 3, del decreto legge n. 174  del  2012,  in  base  al  quale,  per  l'anno  2012,  ai  comuni assoggettati nell'anno 2012  alle  regole  del  patto  di  stabilita' interno non si applica la riduzione di cui  al  comma  6  e  che  gli importi delle  riduzioni  da  imputare  a  ciascun  comune,  definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma  6, non sono validi ai fini  del  patto  di  stabilita'  interno  e  sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 25 ottobre 2012 con il quale sono state determinate le riduzioni delle risorse ai  comuni ai sensi del richiamato art. 16 commi 6 e 6-bis del decreto legge  n. 95 del 2012;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legge n.  174  del  2012,  il quale dispone che per gli anni 2012 e 2013 ai  comuni  ricadenti  nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29  maggio 2012 di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n.  74  del  2012, non si applicano le disposizioni recate del predetto comma  6,  fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste  di  500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013;

Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione per l'anno 2012 alle disposizioni di cui  al  richiamato  comma  122, all'emanazione  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa  con  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per la  riduzione  degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma  1  dell'art.  31  della legge n. 183 del 2011;

Vista l'intesa sancita  in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali nella seduta del 29 novembre 2012;

Decreta:  

Articolo unico  

1. Per l'anno 2012, i comuni di cui al comma 1, dell'art. 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, alla data del 31  ottobre  2012, risultano adempienti al patto di stabilita' interno del 2011  e  sono assoggettati al patto di stabilita' interno 2012, riducono il proprio obiettivo di saldo finanziario di un importo pari a 19,57  per  cento dell'ammontare  dei  risparmi  assegnati,  per  il  2012,  ai   sensi dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come  modificato dal comma 3, dell'art. 8 e dal comma  2,  dell'art.  11  del  decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. La predetta riduzione non  si  applica ai comuni che, in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2,  del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, risultano collocati nella  classe virtuosa.

2. Per l'anno  2012,  le  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara, Mantova, Reggio Emilia  e  Rovigo,  le  cui  popolazioni  sono  state colpite dagli eventi sismici del 20 e 29  maggio  2012,  riducono  il proprio obiettivo di saldo finanziario degli  importi,  di  cui  alla seguente tabella,  determinati  in  base  all'incidenza  delle  spese correnti medie registrate nel triennio 2006/2008  proporzionate  alla popolazione dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. I comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 sono  indicati nell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia 1° giugno 2012 e nell'art. 67-septies del decreto legge 22 giugno, n. 83  del  2012, limitatamente a quelli per i quali non e' prevista la verifica  della sussistenza del nesso di casualita' tra i danni subiti e  gli  eventi sismici.
Provincia        Riduzione obiettivo

Bologna                    181.345

Ferrara                     254.863

Modena                   265.830

Reggio Emilia         130.127

Mantova                  284.873

Rovigo                        54.625

Totale                     1.171.663
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

12 CONDIVISIONI
Immagine
Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views