Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto 22 gennaio 2013
Riduzione degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per l'anno 2012 delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in attuazione del comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
in G.U. n.31 del 6.2.2013
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizzi la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per province e comuni e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari; Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 32, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;
Visto il comma 5, dell'art. 31, della legge n. 183/2011 che dispone, per gli enti che risultano collocati nella classe piu' virtuosa – in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – che il conseguimento dell'obiettivo strutturale avviene realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia" introdotta dal successivo comma 6, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Unificata, del 25 giugno 2012, n. 0048345, concernente la riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti locali effettuata in base alla virtuosita' ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011;
Visto l'art. 31, comma 20, della richiamata legge n. 183/2011, che dispone che ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;
Visto il comma 24, dell'art. 31, della predetta legge n. 183 del 2011 con il quale si prescrive che gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti al patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali;
Visto l'art. 7, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante la disciplina degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, il quale introduce, in favore dei predetti enti, una deroga alle regole del patto di stabilita' interno secondo cui gli obiettivi per essi previsti sono migliorati in modo tale da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni per i comuni della regione Emilia Romagna e di euro 5 milioni per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;
Visto il comma 1-bis, dell'art. 7, del richiamato decreto legge n. 74/2012, cosi' come introdotto dall'art. 11, comma 1, lettera a), punto 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, che dispone che ai comuni ricadenti nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 74/2012, non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilita' interno 2011, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, con il quale e' stato individuato l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni recate dal citato decreto legge n. 74 del 2012;
Visto l'art. 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che estende ai territori dei comuni di Ferrara e Mantova, nonche', previa verifica del nesso di causalita', agli altri comuni espressamente ivi indicati, l'applicazione delle disposizioni recate dal decreto legge n. 74 del 2012;
Vista la disposizione recata dall'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 12-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, con la quale si prescrive che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che, in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Considerato che nella formulazione del citato art. 7, comma 2, lettera a), antecedente alla modifica, veniva stabilito un tetto alla sanzione pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;
Visto il comma 4, dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011, che prescrive che le disposizioni del medesimo art. 7 si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e seguenti;
Considerato che la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali, in attuazione del citato comma 122, e' commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e che, sulla base delle informazioni desunte dalle certificazioni inviate dagli enti locali ai sensi del citato comma 20, emerge che nell'anno 2011 risultano non aver raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno 1 provincia e 100 comuni;
Considerato che il comune di Belgioioso, pur essendo tra i comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo, non e' soggetto alla sanzione in quanto rientra nella fattispecie disciplinata dall'ultimo periodo dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011;
Considerato che le domande cautelari presentate dai comuni di Messina e Tremestieri Etneo, nell'ambito dei ricorsi incardinati innanzi al Tar Sicilia – sezione di Catania, sono state accolte, rispettivamente, con ordinanze n. 1027 dell'8 novembre 2012 e n. 1129 del 6 dicembre 2012, e che, pertanto, e' sospesa l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011;
Considerato che risulta pendente innanzi al Tar Sicilia – sezione di Catania ricorso del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, analogo nelle censure ai due ricorsi incardinati dai comuni di Messina e Tremestieri Etneo innanzi al medesimo Tar Sicilia – sezione di Catania, e corredato anch'esso di domanda cautelare di prossima definizione; Considerato che l'importo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione agli enti che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno ammonta, rispettivamente, ad € 1.171.663 per le province e ad € 71.844.489 per i comuni;
Visto l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
Visto inoltre il comma 6-bis del predetto art. 16 del decreto legge n. 95 del 2012, introdotto dall'art. 8, comma 3, del decreto legge n. 174 del 2012, in base al quale, per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nell'anno 2012 alle regole del patto di stabilita' interno non si applica la riduzione di cui al comma 6 e che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilita' interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 25 ottobre 2012 con il quale sono state determinate le riduzioni delle risorse ai comuni ai sensi del richiamato art. 16 commi 6 e 6-bis del decreto legge n. 95 del 2012;
Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legge n. 174 del 2012, il quale dispone che per gli anni 2012 e 2013 ai comuni ricadenti nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, non si applicano le disposizioni recate del predetto comma 6, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione per l'anno 2012 alle disposizioni di cui al richiamato comma 122, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 1 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;
Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 29 novembre 2012;
Decreta:
Articolo unico
1. Per l'anno 2012, i comuni di cui al comma 1, dell'art. 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, alla data del 31 ottobre 2012, risultano adempienti al patto di stabilita' interno del 2011 e sono assoggettati al patto di stabilita' interno 2012, riducono il proprio obiettivo di saldo finanziario di un importo pari a 19,57 per cento dell'ammontare dei risparmi assegnati, per il 2012, ai sensi dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dal comma 3, dell'art. 8 e dal comma 2, dell'art. 11 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. La predetta riduzione non si applica ai comuni che, in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, risultano collocati nella classe virtuosa.
2. Per l'anno 2012, le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, le cui popolazioni sono state colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, riducono il proprio obiettivo di saldo finanziario degli importi, di cui alla seguente tabella, determinati in base all'incidenza delle spese correnti medie registrate nel triennio 2006/2008 proporzionate alla popolazione dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. I comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 sono indicati nell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia 1° giugno 2012 e nell'art. 67-septies del decreto legge 22 giugno, n. 83 del 2012, limitatamente a quelli per i quali non e' prevista la verifica della sussistenza del nesso di casualita' tra i danni subiti e gli eventi sismici.
Provincia Riduzione obiettivo
Bologna 181.345
Ferrara 254.863
Modena 265.830
Reggio Emilia 130.127
Mantova 284.873
Rovigo 54.625
Totale 1.171.663
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.