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Esercizio processuale di un diritto altrui e ratifica del titolare

Cassazione 9.1.2019 n. 315 Colui che agisce in giudizio per far valere un diritto altrui ma prospettandolo come proprio non può giovarsi dell’eventuale ratifica del vero titolare del diritto, in quanto una ratifica è concepibile soltanto nel caso di chi agisce in nome e per conto di altri senza averne i poteri.
A cura di Paolo Giuliano
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© Marco Merlini / LaPresse24-11-2004 RomaPoliticaTribunale di Roma - Sciopero dei MagistratiNella foto delle toghe
© Marco Merlini / LaPresse
24-11-2004 Roma
Politica
Tribunale di Roma – Sciopero dei Magistrati
Nella foto delle toghe

Il diritto di impugnare la delibera dell'assemblea di condominio ex art. 1137 cc

Il codice con l'art. 1137 cc attribuisce il diritto di contestare una decisione dell'assemblea condominiale solo ai proprietari delle unità immobiliari, esclude, quindi gli altri soggetti non proprietari.

Il motivo di questa specifica indicazione si spiega osservando che solo il proprietario ha un interesse a valutare al regolarità del procedimento decisionale dell'assemblea (convocazioni, quorum deliberativi e costitutivi); solo il proprietario subisce le decisioni dell'assemblea e, di conseguenza, ha l'interesse di contestarne la legittimità.

Impugnare una delibera dell'assemblea di condominio da parte di chi non è proprietario dell'unità immobiliare

Può capitare che una delibera di un condominio venga contestata da un soggetto che a) non è mai stato proprietario di nessuna unità immobiliare nel condominio; b) da un soggetto che non è più proprietario dell'unità immobiliare (perché trasferita dopo la delibera o al momento della notifica dell'atto di citazione ex art. 1137 cc).

Occorre chiedersi se l'attività processuale compiuta da un soggetto che non è titolare del diritto è in qualche modo sanabile o ratificabile dal titolare del diritto reale. Occorre distinguere due ipotesi, a) la vicenda in cui colui che agisce spende il nome di un altro soggetto senza averne i poteri; b) colui che agisce in giudizio esercita un diritto altrui, ma si comporta come se il diritto fosse proprio (senza nessun riferimento ad altri soggetti).

Esercizio processuale di un diritto altrui spendendo il nome del titolare del diritto: ratifica degli atti processuali compiuti dal falso procurator

Può capitare che colui che ha iniziato un procedimento giudiziario non aveva il potere di rappresentare, quindi, mancava la procura, ma dichiarava espressamente di agire (nel processo) in nome e per conto di un altro soggetto del titolare del diritto sostanziale.

Nella rappresentanza volontaria la mancanza di una originaria procura «è emendabile per iniziativa del soggetto legittimato che manifesti la sua volontà che ratifica (in modo tacito) l'attività compiuta oppure ratifica (in modo espresso)  ad  attraverso il suo diretto intervento in giudizio o il rilascio di regolare procura. 

Il medesimo principio è applicabile anche in sede processuale. Infatti, la giurisprudenza ammette la ratifica degli atti processuali compiuti da un soggetto carente della capacità di stare in giudizio, ferme le decadenze processuali nel frattempo intervenute.

Quindi, anche se la ratifica processuale (come la ratifica sostanziale) ha effetto ab origine, nell'ambito processuale la ratifica non sana le eventuali decadenze processuali.  Di conseguenza, si precisa che  «la regolarizzazione del rapporto processuale può avere efficacia ex tunc, ma sono fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di impugnazione».

Esercizio processuale del diritto altrui senza spendere il nome del titolare del diritto: procedimento iniziato in nome proprio esercitando un diritto altrui (senza spendere il nome del reale titolare del diritto)

Completamente diversa è la situazione nella quale una determinata persona,  pur non essendo titolare del diritto, agisce  in nome proprio,  senza spendere il nome del titolare del diritto (ad esempio viene impugnata una delibera dell'assemblea ex art. 1117 cc  senza essere proprietario dell'appartamento condominiale, senza spendere il nome del reale proprietario dell'appartamento sito nel condominio). 

Occorre valutare se una tale situazione possa rientrare nell'ambito della ratifica (sostanziale processuale) per gli atti compiuti spendendo il nome del rappresentato senza averne i poteri.

Sul punto si può affermare che è principio consolidato nella giurisprudenza che «colui che agisce in giudizio per far valere un diritto altrui ma prospettandolo come proprio non può giovarsi dell'eventuale ratifica del suo operato da parte del vero titolare di quel diritto, in quanto una ratifica è concepibile soltanto nel caso di chi agisca in nome e per conto di altri senza averne i poteri».

Si deve anche valutare se l'esercizio processuale di un diritto altrui (senza riferimento al titolare di un diritto) può rientrare nella gestione di affari altrui e, di conseguenza, si deve valutare se la gestione di affari altrui comprende solo la gestione di affari di natura patrimoniale oppure comprende anche l'esercizio o al tutela processuale dei medesimi diritti.

Quando la gestione relativa al diritto altrui non ha ad oggetto una attività meramente patrimoniale, ma  ma il ricorso al tribunale a norma dell'art. 1137 c.c. non si è nell'ambito della gestione di beni altrui,

Infatti, l'attività giurisdizionale o la tutela processuale di un diritto è  fuori della previsione degli artt. 2028 e segg. c.c., posto che l'"affare", nella previsione dell'istituto, deve avere carattere patrimoniale, nel senso di materiale gestione del patrimonio altrui.

Del resto, l'attività di tutela giurisdizionale di un diritto altrui rientra nella  sostituzione processuale, che non è consentita, poiché a norma dell'art. 81 c.p.c., fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

Pertanto, per dottrina e giurisprudenza pacifiche, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, è da ritenersi inammissibile, per difetto di legittimatio ad causam, rilevabile anche d'ufficio, l'attività processuale esercitata in nome proprio per far valere diritti altrui.

Cass., civ. sez. II, del 9 gennaio 2019, n. 315

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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