Esecuzione immobiliare
Dopo che il creditore è riuscito ad avere il titolo esecutivo deve iniziare il recupero coattivo del credito vantato verso il debitore. Se il creditore è fortunato può trovare un debitore che ha un patrimonio consistente e si può trovare nella posizione di poter scegliere il tipo di esecuzione forzata da intraprendere per riuscire a soddisfare il proprio il credito.
Contestazioni all'esecuzione forzata
Per quanto possa sembrare assurdo, uno dei presupposti dell'esecuzione forzata è anche la "fortuna" del creditore, infatti, nulla esclude che il medesimo creditore, dopo aver iniziato l'esecuzione forzata, si trovi a dover affrontare degli intoppi che, nella migliore delle ipotesi, possono solo allungare i tempi di gestione dell'esecuzione forzata (contestazioni con opposizione del debitore) nella peggiore delle ipotesi possono portare all'estinzione dell'esecuzione forzata (non dovute al debitore, ma alla complessità del sistema giuridico).
Espropriazione per pubblica utilità del bene immobile pignorato
Nulla esclude che, iniziata l'esecuzione immobiliare il creditore si trovi a dover fare i conti con un esproprio da parte della pubblica amministrazione (del medesimo bene pignorato).
Risulta evidente che in una situazione nella quale si intersecano una procedura esecutiva immobiliare e una procedura di espropriazione per pubblica utilità (aventi ad oggetto il medesimo bene) sussiste l'esigenza di stabilire quale delle due procedure (una privata: l'esecuzione forzata immobiliare diretta a recuperare un credito; l'altra pubblica: l'esproprio diretta a conseguire un interesse pubblico) dare la precedenza o ritenere prevalenti.
Trascrizione dell'esproprio
La questione della prevalenza dell'esecuzione forzata o dell'esproprio (quando hanno ad oggetto il medesimo bene) non può essere risolta in base alla priorità delle trascrizioni, in quanto si tratta di due trascrizioni (probabilmente) con funzioni diverse: opponibilità ai terzi (la trascrizione del pignoramento immobiliare), pubblicità notizia (la trascrizione dell'esproprio).
DPR del 8 giugno 2001 n. 327 art. 25
La prevalenza dell'esecuzione forzata o dell'esproprio aventi ad oggetto il medesimo bene non possono essere risolti facendo riferimento alla priorità delle trascrizioni, poiché la normativa sull'esproprio ha delle norme speciali che potrebbero risolvere la questione.
Infatti, mentre l'esecuzione forzata immobiliare è regolata dal codice di procedura civile l'esproprio è regolata da "testo unico espropri" (D.P.R. n. 327 del 2001) e per quanto attiene all'interferenza dell'espropriazione per pubblica utilità con l'espropriazione forzata immobiliare si potrebbe richiamare l'art. 25 del testo unico il quale, sotto la rubrica "Effetti dell'espropriazione per i terzi", dopo avere disposto, rispettivamente con il comma 1 e con il comma 2, che «L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata» e che «Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio», sancisce con il comma 3 che «Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità».
L'esecuzione forzata immobiliare e l'indennità di esproprio
Il 3 comma dell'art. 25 del testo unico Dpr 327/2001 potrebbe portare a ritenere che quando durante l'esecuzione forzata immobiliare interviene un esproprio l'esecuzione forzata (non si estingue per l'impossibilità dell'oggetto), ma può continuare su un oggetto diverso: l'indennità di espropriazione.
Quindi, in base all'art. 25 del Dpr 327/2001, si potrebbe sostenere che l'esecuzione forzata continua con un oggetto diverso.
Estinzione dell'esecuzione forzata immobiliare in presenza dell'esproprio
E' vero che il 3 comma dell'art. 25 del Dpr 327/2001 si riferisce a «tutti i diritti relativi al bene espropriato» e, quindi, data l'ampiezza della formula, comprende sia i diritti che insistano direttamente sul bene, come i diritti reali, ivi compresa l'ipoteca, sia i diritti personali di godimento, sia quelli che si siano relazionati con il bene immobile a seguito di esercizio della garanzia patrimoniale con l'azione esecutiva, e, dunque, anche il diritto che un creditore del proprietario del bene espropriato.
Però, è anche vero che le disposizioni espresse nei tre commi dell'art. 25 non vanno lette singolarmente, ma vanno lette insieme considerando l'influenza che le une hanno sulle altre. Del resto, la disposizione del primo comma dell'art. 25 Dpr 2001/327 è chiarissima nel disporre che i diritti reali e personali gravanti sul bene espropriato per pubblica utilità, per effetto del perfezionamento del relativo procedimento, si estinguono, cioè vengono meno.
In altri termini, l'intero art. 25 detta una norma secondo la quale dopo l'esproprio non è possibile iniziare un'azione di cognizione relativa al bene immobile espropriato o iniziare un'azione di esecuzione sull'immobile espropriato, ma stabilisce anche che se, al momento della trascrizione del decreto di esproprio, fossero stati già state iniziate delle azioni queste non possono continuare ad essere esercitate.
Quindi, l'art. 25 comprende sia il caso del diritto non ancora esercitato, sia il caso del diritto che in corso di esercizio prima del decreto di esproprio.
Estinzione del diritto espropriato ai fini dell'esecuzione forzata
La norma dell'art. 25, inoltre, ha anche come implicazione che l'espropriazione della proprietà del bene comporta pure l'estinzione di essa, in quanto estingue il diritto che il proprietario espropriato ha sul bene , per cui non sussiste una trasformazione dell'oggetto dell'esecuzione (dal bene immobile pignorato all'indennità di esproprio).
Infatti, l'ordinamento non prevede alcun meccanismo che consenta una trasformazione del processo esecutivo quanto all'oggetto, con la sostituzione al bene dell'indennità e l'affidamento al giudice dell'esecuzione del potere di gestire le pretese sulla indennità.
Quindi, se sul bene espropriato, al momento della trascrizione del decreto di esproprio, risulti pendente una procedura esecutiva immobiliare, si deve ritenere che il verificarsi di quell'evento determini una situazione in cui non solo risulta venuto meno il diritto oggetto della procedura esecutiva, cioè l'oggetto dell'espropriazione forzata, e, dunque, la proprietà del bene in capo al debitore espropriato per pubblica utilità , ma anche il diritto di azione esecutiva esercitato dal creditore dell'espropriato sul bene.
Ne consegue che il giudice dell'esecuzione, una volta che abbia avuto conoscenza dell'evento espropriativo, cioè dell'avvenuta trascrizione del decreto di esproprio (e, naturalmente, risultando tale provvedimento definitivo cioè non censurato in sede giurisdizionale ovvero censurato, ma consolidato per effetto della relativa decisione giurisdizionale definitiva), essendo il disposto della norma imperativo e certamente non disponibile (attesa l'esigenza pubblicistica sottesa all'espropriazione per pubblica utilità ) ed incidendo sia sull'oggetto dell'esecuzione sia sul diritto di procedere all'esecuzione, d'ufficio (e, dunque, come espressione dei poteri che il giudice dell'esecuzione ha di dare rilievo all'inesistenza delle condizioni dell'azione esecutiva quando essa non sia riservata al potere di rilievo della parte) deve prendere atto di tali eventi conseguenti, cioè sia del venir meno dell'azione esecutiva, sia del venir meno del suo oggetto, cioè la proprietà del bene.
In conclusione, la sopravvenienza di un decreto di esproprio per pubblica utilità (che si sia oramai consolidato), determina un fenomeno di impossibilità del processo esecutivo di aver corso ulteriore e, dunque, un fenomeno di necessaria estinzione del medesimo. Ne segue che il giudice dell'esecuzione deve d'ufficio prendere atto di detta impossibilità e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva.
Cass. civ. sez. III del 19 settembre 2017 n. 21591