Esecuzione forzata e gestione del bene pignorato
Durante l'esecuzione forzata, (che non dura due giorni), può sorgere l'esigenza di gestire (in senso lato) l'immobile pignorato (basta pensare alla possibilità di locare detto immobile) procedere alla manutenzione del bene pignorato (ad esempio per evitare delle infiltrazioni). Naturalmente la necessità di procedere a spese di gestione per il bene oggetto di pignoramento sorge soprattutto per i beni immobili e in misura minore per i beni mobili.
La questione relativa alla gestione dei beni pignorati riguarda non tanto (o non solo) l'individuazione della tipologia della spesa (ordinaria, straordinaria o necessaria per l'esistenza del bene, intendendosi per spese necessarie quelle che sono dirette preservare l'oggetto del pignoramento, nel senso di non farlo scomparire di fatto dal punto di vista reale e/o economico), ma anche (e soprattutto) l'individuazione del soggetto (debitore, creditore, custode) obbligato a pagare (nell'immediato) il costo della manutenzione.
Le spese di gestione a carico del debitore
Occorre distinguere tra l'imputazione finale della spesa e la necessità di anticipare la medesima spesa nel corso del procedimento esecutivo.
Ora se la spesa di gestione, alla fine del procedimento esecutivo, sarà, comunque, a carico del debitore ex art. 95 cpc, pretendere che durante il corso del procedimento esecutivo il debitore medesimo anticipi tali spese o provveda a pagare tali spese significherebbe porre delle spese a carico di un soggetto che il più delle volte è impossibilitato a pagare oppure è disinteressato oppure ha tutto l'interesse a vanificare l'esecuzione.
Le spese di gestione a carico del custode
L'art. 560 cpc stabilisce che "il custode provvede, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato" dall'art. 560 cpc si potrebbe dedurre che le spese di gestione (senza distinzione tra spese ordinarie e/o straordinarie e/o necessarie per l'esistenza del bene) sono a carico del custode del bene pignorato.
Del resto, se così non fosse, e, quindi, se si addossano le spese di gestione a carico del creditore, questo, da un lato il creditore diventerebbe un custode (assumendosi compiti non propri) dall'altro sarebbe esposto all'azione di responsabilità se omette di intervenire.
Inoltre, sicuramente, non esiste un obbligo di anticipazione (in proprio) delle spese da parte del custode, quindi, di conseguenza, anche se in forma di anticipo, per cui qualcun altro deve provvedere a fornire la "provvista".
Le spese di gestione necessarie per l'esistenza del bene
In realtà per giungere ad una soluzione occorre distinguere tra spese necessarie per conservare l'esistenza del bene (se il bene non esiste non sarebbe possibile raggiugere l'effetto finale dell'esecuzione forzata: la liquidazione del bene per soddisfare il creditore) e spese ordinarie o straordinarie dirette alla gestione del bene.
Ecco, quindi, che almeno le spese necessarie per garantire l'esistenza del bene possono rientrare nell'art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (che ha abrogato l'art. 90 cod. proc. civ.), che così recita: «Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato».
La disposizione è applicabile anche al processo di esecuzione, consentendo di individuare il soggetto che è tenuto all'anticipazione nella parte istante per l'esecuzione e, quindi, con riguardo all'espropriazione forzata, nel creditore procedente.
Inoltre, la stessa disposizione è riferibile, sia alle spese giudiziarie che a quelle propriamente materiali necessarie per l'esecuzione.
Le spese di gestione necessarie per l'esistenza del bene pignorato a carico del creditore
In questa prospettiva rientrano tra le spese da anticiparsi dal creditore procedente ex art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002 non solo le spese giudiziarie vere e proprie, ma anche quelle spese, anch'esse immanenti alla realizzazione dello scopo proprio dell'espropriazione forzata, in quanto intese ad evitarne la chiusura anticipata, quali le spese necessarie al mantenimento in esistenza del bene pignorato, come quelle che attengono alla sua struttura o sono intese ad evitarne il crollo o, in genere, il perimento.
Tali spese, se onorate dal custode con i fondi della procedura, risulteranno in senso lato "prededucibili", nel senso che l'importo relativo non entrerà a far parte dell'attivo; mentre dovranno essere rimborsate, come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ., al creditore che le abbia corrisposte, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia posto l'onere dell'anticipazione a suo carico.
Restano, invece, escluse dalle spese "necessarie", da onorarsi in via di anticipazione dal creditore procedente ai sensi della norma cit., quelle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile, così come gli oneri di gestione condominiale, non essendo neppure postulabile l'applicazione dell'art. 30 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, dettato espressamente solo per il fallimento (in relazione al quale il Condominio assume la posizione di creditore per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le innovazioni, che sono prededucibili se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, cod. proc. civ. att.).
In definitiva deve affermarsi il seguente principio: le spese necessarie alla conservazione stessa dell'immobile pignorato e, cioè, le spese indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell'immobile pignorato (con esclusione, quindi, delle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa dell'integrità del bene, quali le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese «per gli atti necessari al processo» che, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice dell'esecuzione può porre in via di anticipazione a carico del creditore procedente. Tali spese dovranno essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ. al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia disposto l'onere a suo carico.
Cass., civ. sez. III, del 22 giugno 2016, n. 12877