Esecuzione forzata
Ottenuto il titolo esecutivo (accertato il credito) il creditore, in assenza di un adempimento spontaneo del debitore, deve procedere alla realizzazione coattiva del proprio credito mediante l'inizio del processo esecutivo.
Si potrebbe pensare che il creditore è facilitato nell'esecuzione forzata, avendo ottenuto l'accertamento (verifica) del credito, in realtà non è così, infatti, potrebbero anche durante l'esecuzione forzata possono sorgere numerose problematiche che possono portare alla paralisi dell'esecuzione (se non – addirittura – all'estinzione dell'esecuzione forzata).
Basta pensare ai problemi relativi alle notifiche del precetto o del titolo esecutivo, oppure alla quantificazione del credito, oppure alla morte del debitore o all'estinzione della società debitrice; oppure alla presenza di eventuali pagamenti effettuati dal debitore, oppure alla pignorabilità dei beni (in caso di comunione legale), alle differenze tra esecuzione forzata di un credito provato o di un credito tributario a mezzo ruolo; per non parlare dei problemi che derivano dal pignoramento presso terzi.
Esecuzione forzata con creditore con più titoli esecutivi ed esecuzione forzata con diversi creditori interventori con diversi titoli esecutivi
Può capitare che nell'esecuzione forzata iniziata da un creditore intervengono altri creditori muniti di titolo esecutivo, come è possibile che il creditore inizi l'esecuzione forzata con un titolo esecutivo, ma, nel corso della stessa ottenga altri titoli esecutivi.
In queste situazioni il legislatore al fine di evitare la moltiplicazione delle procedure esecutive tende ad agevolare la presenza di un unica esecuzione forzata con più titoli esecutivi.
Sospensione dell'efficacia di un titolo esecutivo in presenza di diversi titoli esecutivi
La presenza di più titoli esecutivi nella medesima esecuzione forzata determina dei problemi di coordinamento, infatti, occorre valutare se le vicende relative ad un titolo esecutivo (ad esempio la sospensione dell'efficacia esecutiva di un titolo) influenzano l'intero processo esecutivo oppure se influenzano gli altri titoli esecutivi presenti nella medesima esecuzione forzata.
Regola generale dell'irrilevanza delle vicende relative ad un titolo esecutivo in presenza di diversi titoli esecutivi
Le vicende che colpiscono il titolo esecutivo possono essere momentanee (ad esempio sospensione in seguito ad appello della sentenza) oppure definitive (accoglimento dell'appello relativo alla sentenza). Occorre valutare se queste diverse vicende influenza il processo esecutivo
Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva.
Regola speciale del momento dell'intervento di un ulteriore titolo esecutivo
L'inefficacia del primo titolo non può determinare la sospensione dell'intero processo esecutivo, in quanto il medesimo può proseguire in forza del titolo esecutivo alla base dell'intervento di un altro creditore, ma occorre valutare se l'intervento è stato effettuato anteriormente alla sospensione oppure successivamente alla sospensione, ma non basta occorre anche valutare il tipo di vicenda (originaria o sopravvenuta che colpisce il titolo esecutivo).
Le diverse vicende (originarie o sopravvenute) del titolo esecutivo
Quindi, riepilogando occorre distinguere:
a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile;
b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità.
Cass., civ. sez. III, del 6 luglio 2018, n. 17730