Il rapporto tra il socio e la società di persone
Il forte legame tra società di persone (società semplice, snc e sas) e socio si nota sia la momento della costituzione della società, sia nel momento della trasmissione inter vivos della quota (è richiesto il consenso di tutti gli altri soci), sia la momento della cessazione totale del rapporto sociale, infatti, è regolata la cessazione del rapporto sociale per morte, per esclusione o per recesso.
L'esclusione del socio
Una delle cause di estinzione del rapporto sociale è l'esclusione del socio regolata dagli art. 2286 – 2287 cc. Il legislatore ha previsto l'esclusione del socio nelle società di persone al fine di sanzionare il socio per le eventuali inadempienze del socio verso la società.
Questo aspetto permette di inserire l'articolo che regola l'esclusione nell'ambito della normativa che regola l'inadempimento contrattuale, ma occorre fare delle precisazioni.
Infatti, nelle società di persone le norme che regolano l'esclusione del socio «per gravi inadempienze», ex art. 2286 e 2287 c.c., hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento prevista nelle norme che regolano il contratto in generale ex art. 1453 ss. c.c., infatti, la risoluzione per inadempimento prevista dalle norme sul contratto in generale è inapplicabile al contratto di società perché il contratto sociale è caratterizzato non dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, ma dalla comunione di scopo.
La gravità dei motivi per l'esclusione del socio
Il legame con tra l'esclusione del socio e la risoluzione del contratto in generale permette di affermare che il parametro per valutare la gravità del comportamento ai fini dell'esclusione non deve essere di scarsa importanza ex 1455 c.c., ma il riferimento non è l'altra parte contrattuale, (come nel contratto in generale) ma è la società.
In altri termini, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione al pregiudizio per il fine sociale, di modo che l'inadempienza deve essere considerata grave, così da giustificare l'esclusione del socio, non soltanto quando sia tale da impedire del tutto il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma anche quando si sia limitata ad incidere negativamente sulla situazione della società, tanto da rendere meno agevole il conseguimento dello scopo sociale.
Esclusione del socio amministratore
Nelle società di persone i soci sono anche amministratori, in queste ipotesi può capitare che il medesimo comportamento è sufficiente per far perdere il potere di amministrare e la qualità di socio, in questa situazione occorre comprendere se la carica di amministratore è un elemento ostativo all'esclusione, oppure, detto in modo diverso, occorre valutare se esiste una sorta di gradazione nella perdita dei poteri all'interno della società, graduazione che parte dalla perdita del poter di amministrare la società e giunge all'esclusione del socio.
La circostanza che il socio rivesta anche la carica di amministratore non può operare quale limite all'applicazione della disciplina dell'esclusione cd. «volontaria» di cui all'articolo 2286 c.c., ove la violazione degli obblighi ricadenti sull'amministratore costituisca altresì inadempienza grave nel senso appena indicato.
Al contrario, nelle società di persone, pur dovendosi mantenere ferma la distinzione concettuale tra obblighi connessi alla qualità di amministratore ed obblighi derivanti da quella di socio, nulla esclude che la violazione dei primi, da parte del socio amministratore, quantunque per tale ragione revocato, assuma anche il carattere della inadempienza grave delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale o dalla legge, considerata dall'articolo 2286 c.c. come causa di esclusione dalla società.
L'indicata condotta, pertanto, può comportare per detto socio-amministratore, oltre che la revoca del mandato, anche l'esclusione dalla società, ai sensi dell'art. 2286 c.c.
Ipotesi di comportamenti concreti che sono idonee sia a sorreggere la revoca dall'amministrazione, sia l'esclusione del socio (amministratore) dalla società sono state individuate in:
- nell'appropriazione degli utili da parte del socio-amministratore di una società di persone, infatti, con l'appropriazione degli utili il socio amministratore compie un atto in contrasto non soltanto con i doveri inerenti al mandato conferitogli, ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio, tenuto conto della funzione del patto sociale, il quale tende, attraverso i conferimenti e l'esercizio in comune di un'attività economica, proprio al conseguimento ed alla divisione degli utili;
- il medesimo principio è applicabile in caso di utilizzo dei fondi sociali per fini non riconducibili agli scopi sociali, come in ipotesi di condotta volta ad opacizzare i movimenti di denaro dalle casse sociali, sì da creare l'apparenza della provenienza del versamento dal socio e non da fondi della società
Cass., civ. sez. I, del 8 settembre 2016, n. 17759