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Superbonus al 110%, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: cosa cambia con le ultime modifiche

La circolare n.30/E dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre fornisce una serie di chiarimenti sul Superbonus al 110%, rispondendo alle domande di cittadini, imprese e professionisti soprattutto in merito alle ultime modifiche apportate al bonus a cui si accede in caso di determinati lavori di ristrutturazione edilizia.
A cura di Stefano Rizzuti
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Con una circolare pubblicata il 22 dicembre l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti sul Superbonus al 110%. Si tratta delle risposte alle domande inoltrate da cittadini, imprese e professionisti: la circolare spiega quali sono le novità in tema di Ecobonus al 110% e si sofferma su alcune definizioni ritenute poco chiare dai cittadini e dalle imprese. La circolare n.30/E dell’Agenzia sottolinea, in particolare, alcuni aspetti riguardanti la detrazione per le spese per gli interventi di efficienza energetica, quelli antisismici, quelli per l’installazione degli impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus. Tra gli elementi chiariti dalla circolare ci sono anche alcuni aspetti legati alle modifiche al bonus introdotte dal decreto Agosto, con l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutivi da acquisire quando viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Altro chiarimento riguarda la definizione di accesso autonomo dall’esterno, stabilendo quando si può far riferimento a questo concetto. Sono i casi, per esempio, in cui si accede direttamente a una strada o da un passaggio come un cortile o una scala comune ad altri immobili che affacciano sulla strada. Ancora, rientrano anche i casi in cui si accede da un terreno di utilizzo non esclusivo, come per esempio i pascoli. Rientra anche il caso di una strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

Nella circolare si forniscono delucidazioni anche sul quorum ridotto (ovvero un terzo della proprietà) necessario affinché la maggioranza condominiale approvi i lavori, così come si spiegano altri punti riguardanti la semplificazione sull’asseverazione dei tecnici e l’aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia. Ancora, si chiarisce che onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale possono avere il Superbonus senza limitazioni sulla tipologia degli immobili oggetti di intervento, senza neanche la limitazione delle due unità immobiliari.

Un altro capitolo è dedicato agli interventi trainanti, ovvero quelli obbligatori per ottenere l’agevolazione. E, di conseguenza, anche a quelli che possono essere trainati. I trainanti, per esempio, valgono anche se effettuati sulle pertinenze e si può beneficiare del Superbonus anche se non riguardano il relativo edificio residenziale principale. Ancora, l’installazione degli impianti fotovoltaici rientra tra i trainati se l’intervento trainante è di efficientamento energetico o antisismico: in questi casi vale anche sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari. Infine, per quanto riguarda le spese per gli interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio, rientrano nel Superbonus anche se vengono realizzati su un solo edificio che compone un condominio, purché l’incidenza sia superiore al 25% della superficie disperdente lorda e ci sia un miglioramento di due classi energetiche.

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